Pubblicati i nuovi decreti di attuazione previsti dalla legge 90/2013

Decreto requisiti minimi e tipologie di interventi: nuova costruzione, ristrutturazione importante e riqualificazione energetica

Sono stati realizzati i tre decreti interministeriali datati 26 giugno 2015, che vanno a completare il quadro normativo sull’efficienza energetica negli edifici:

  1. decreto requisiti minimi, applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici
  2. linee guida nuovo APE 2015, adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 – linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici
  3. decreto relazione tecnica di progetto, schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici

Con questi decreti sono ora chiare le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche e dell’utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici, e i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici.

Oltre alle nuove metodologie di calcolo, vengono rafforzati gli standard energetici minimi per gli edifici nuovi e per quelli ristrutturati, ottimizzando il rapporto costi/benefici degli interventi, per arrivare a realizzare gli Edifici a Energia Quasi Zero previsti dalla Direttiva 2010/31/UE.

Infatti il decreto punta ad una applicazione delle norme immediatamente operativa e omogenea in tutte le Regioni, per ovviare all’attuale frammentazione normativa dovuta all’ampia autonomia regionale nel recepire la precedente Direttiva 2002/91/UE.

Le classi energetiche passeranno da sette a dieci, dalla A4 (la migliore) alla G (la peggiore). Il certificatore incaricato di redigere l’APE  dovrà effettuare almeno un sopralluogo presso l’edificio o l’unità immobiliare oggetto di attestazione.

 L’APE dovrà indicare le proposte per migliorare l’efficienza energetica dell’edificio, distinguendo le ristrutturazioni importanti dagli interventi di riqualificazione energetica, e le informazioni su incentivi di carattere finanziario per realizzarli.

 Infine, il decreto definisce uno schema di annuncio di vendita e locazione che uniforma le informazioni sulla qualità energetica degli edifici, e istituisce un database nazionale dei certificati energetici (SIAPE).

A breve quindi in Gazzetta Ufficiale sarà pubblicato l’APE 2015, le nuove metodologie di calcolo e i requisiti minimi insieme agli schemi di relazione tecnica di progetto.

Categorie di edifici

Gli edifici sono classificati, in base alla loro destinazione d’uso, nello categorie di cui all’articolo 3 del  D.P.R. 412/93:

  1. 1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili

E.1 (1) abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme

E.1 (2) abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili

E.1 (3) edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari

  1. 2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell’isolamento termico
  2. 3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per l’assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici
  3. 4 Edifici adibiti ad attività ricreative, associative o di culto e assimilabili:

E.4 (1) quali cinema e teatri, sale di riunione per congressi

E.4 (2) quali mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto

E.4 (3) quali bar, ristoranti, sale da ballo

  1. 5 Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili, quali negozi, magazzini di vendita all’ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni
  2. 6 Edifici adibiti ad attività sportive:

E.6 (1) piscine, saune e assimilabili

E.6 (2) palestre e assimilabili

E.6 (3) servizi di supporto alle attività sportive

  1. 7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili
  2. 8 Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili

L’edificio è valutato e classificato in base alla destinazione d’uso prevalente in termini di volume climatizzato.

Tipologie di intervento

Sono previste le tipologie d’intervento di:

nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamento e sopra elevazione

Per edificio di nuova costruzione si intende l’edificio il cui titolo abilitativo sia stato richiesto dopo l’entrata in vigore del decreto.

Sono assimilati agli edifici di nuova costruzione gli edifici sottoposti a demolizione e ricostruzione, qualunque sia il titolo abilitativo necessario

gli edifici esistenti sottoposti ad ampliamento ovvero i nuovi volumi, sempre che la nuova porzione abbia un volume lordo climatizzato superiore al 15% di quello esistente o comunque superiore a 500 m². Se l’ampliamento costituisce una nuova unità immobiliare, la verifica del rispetto dei requisiti deve essere condotta solo sulla nuova porzione di edificio. Nel caso in cui l’ampliamento sia servito mediante l’estensione di impianti preesistenti il calcolo della prestazione energetica è svolto in riferimento ai dati tecnici degli impianti comuni risultanti.

Ristrutturazioni importanti

Per ristrutturazione importante si intende l’intervento che interessa gli elementi e i componenti integrati costituenti l’involucro edilizio che delimitano un volume a temperatura controllata dall’ambiente esterno o da ambienti non climatizzati, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.

Ai fini della determinazione di tale soglia di incidenza, sono da considerarsi unicamente gli elementi edilizi opachi e trasparenti che delimitano il volume a temperatura controllata dall’ambiente esterno e da ambienti non climatizzati quali le pareti verticali, i solai contro terra e su spazi aperti, i tetti e le coperture (solo quando delimitanti volumi climatizzati).

Gli interventi sono ulteriormente suddivisi in:

  1. ristrutturazioni importanti di primo livello
  2. ristrutturazioni importanti di secondo livello
Ristrutturazioni importanti di primo livello

Le ristrutturazioni importanti di primo livello sono costituite da interventi che interessano più del 50% della superficie disperdente esterna e l’eventuale rifacimento dell’impianto termico invernale e/o estivo.

 

In tali casi i requisiti di prestazione energetica si applicano all’intero edificio e si riferiscono alla sua prestazione energetica relativa al servizio o servizi interessati.

 

Ristrutturazioni importanti di secondo livello

Le ristrutturazioni importanti di secondo livello consistono in interventi che interessano dal 25% al 50% della superficie disperdente esterna e l’eventuale rifacimento dell’impianto termico invernale e/o estivo.

 

Riqualificazioni energetiche

Si definiscono interventi di riqualificazione energetica di un edificio quelli non riconducibili ai casi precedenti e che hanno, comunque, un impatto sulla prestazione energetica dell’edificio.

Tali interventi coinvolgono quindi una superficie inferiore o uguale al 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e/o consistono nella nuova installazione, nella ristrutturazione di un impianto termico asservito all’edificio o di altri interventi parziali, compresa la sostituzione del generatore.

In tali casi, i requisiti di prestazione energetica richiesti si applicano ai soli componenti edilizi e impianti oggetto di intervento, e si riferiscono alle loro relative caratteristiche tecno-fisiche o di efficienza.