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Prossima scadenza del termine per adempiere all’obbligo di installazione dei contabilizzatori

Con la presente si desidera condividere delle riflessioni in merito alle problematiche connesse alla prossima scadenza del termine per adempiere all’ obbligo di installare contatori di fornitura, sottocontatori e contabilizzatori, per gli impianti di riscaldamento, raffreddamento o fornitura di acqua calda a un edificio effettuati tramite teleriscaldamento/teleraffreddamento, o tramite impianto centralizzato, finalizzato al contenimento dei consumi energetici.

Il d.lgs. n. 102/14, modificato dal d. lgs. 141/16 all’art. 9, co. 5, lett. b e lett. c, infatti, ha previsto l’obbligo di installazione entro il 31 dicembre 2016, a cura del proprietario, di sottocontatori o sistema di termoregolazione e contabilizzazione individuale per misurare l’effettivo consumo di calore per ciascuna unità immobiliare.

In caso di mancato adempimento è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria – sempre a carico del proprietario dell’unità immobiliare – per un importo da 500 a 2.500 euro (art. 16, co. 6). Nessuna sanzione è, invece, prevista per il condominio in caso di mancata installazione delle valvole (sotto-contatori).

Il condominio è sanzionato solo in caso di mancata ripartizione delle spese di riscaldamento in conformità alla norma UNI 10200, norma tecnica che fornisce i criteri per ripartire la spesa totale di riscaldamento negli edifici di tipo condominiale dotati di impianti termici centralizzati (art. 16, co.8).

Tale ripartizione di obblighi e sanzioni appare coerente con la suddivisione, operata dal Codice civile, in materia di beni comuni del condominio e beni di proprietà esclusiva dei singoli proprietari.

L’art. 1117 c.c. elenca tra le parti comuni dell’edificio le installazioni destinate all’uso comune, come i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il riscaldamento ed il condizionamento dell’aria e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza.

L’impianto di riscaldamento è, pertanto, un bene condominiale ad eccezione dei “punti di utenza”.

I punti di utenza dell’impianto termico, quali i termosifoni, sono quindi proprietà del singolo proprietario e pertanto, in coerenza con la titolarità del bene, il d.lgs. n. 102/14 e s.m.i. attribuisce al singolo proprietario dell’immobile (e non al condominio) l’obbligo di installazione dei sotto-contatori e la relativa sanzione.

Non essendo il condominio proprietario dei “punti di utenza” (o della parte di impianto successiva alla diramazione dei locali di proprietà individuale) non compete ad esso la manutenzione di tali parti che pure rientrano in senso tecnico nella definizione di “impianto termico”.

Spettano, infatti, al singolo proprietario le spese di manutenzione del proprio punto di utenza.

Alla luce di tale ricostruzione, si può sostenere che la ripartizione di obblighi e sanzioni sopra descritta operi anche nel caso in cui il condominio, per il tramite dell’amministratore, attribuisca ad un terzo responsabile l’esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione dell’impianto termico ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 74/13.

In tale caso, la delega al terzo responsabile deve necessariamente essere intesa come delega di compiti e funzioni di cui è titolare il condominio e non anche di quelli che ricadono sui singoli proprietari in quanto inerenti beni di proprietà esclusiva di questi ultimi.

Anche in questo caso opera il limite della proprietà dell’impianto per la parte comune.

Si può pertanto sostenere che l’obbligo attribuito al terzo responsabile dall’art. 6, co. 4, del DPR n. 74/13 di comunicare tempestivamente in forma scritta al delegante l’esigenza di effettuare gli interventi richiesti dalle evoluzioni della normativa, indispensabili (…) alla sua rispondenza alle vigenti prescrizioni normative incontri il naturale limite della proprietà delle cose comuni e non si estenda irragionevolmente alle parti dell’impianto di proprietà dei singoli proprietari.

Ne discende che il mancato adeguamento del singolo proprietario agli obblighi posti dall’art. 9, co. 5, lett. b - c del d.lgs. n. 102/14 e n. 141/16 – ovvero l’installazione del sistema di termoregolazione e contabilizzazione (sotto-contatori) - non rientri nei compiti affidati al terzo responsabile dell’impianto.

Tuttavia, stante il tenore letterale del citato articolo 6, co. 2 - 4, del DPR n. 74/13, si ritiene consigliabile assumere da parte del terzo responsabile una condotta di cautela volta a comunicare ugualmente la non conformità dell’impianto termico al delegante ovvero al condominio per il tramite dell’amministratore, con le modalità di cui all’articolo 6 co. 5 lett. c. 

  • Data inserimento: 21.12.16