Proroga maxi ammortamento e iper ammortamento per il 2018

La Legge di Bilancio 2018 all’articolo 1, commi da 29 a 36, legge 205/2017 ha previsto la proroga per il 2018 sia del super ammortamento sia dell’iper ammortamento.

Entrambe le misure agevolative consentono ai titolari di reddito d’impresa e agli esercenti arti e professioni di maggiorare le quote di ammortamento in relazione all’acquisto di beni strumentali nuovi. 

Superammortamento

Il Super ammortamento è stato introdotto con la Legge di stabilità 2016 e prevedeva a favore dei soggetti titolari di reddito d’impresa e degli esercenti arti e professioni, che avessero effettuato investimenti in beni materiali strumentali nel periodo compreso tra il 15 ottobre 2015 e il 31 dicembre 2016, la possibilità di maggiore il relativo costo di acquisizione del 40%, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria. La successiva legge di bilancio 2017 ha prorogato le disposizioni in esame, stabilendo l’applicazione del super ammortamento anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati entro il 31 dicembre 2017 ovvero entro il 30 giugno 2018, a condizione che, entro la data del 31 dicembre 2017, il relativo ordine risultasse accettato dal venditore e fosse avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Veniva però introdotta l’esclusione dal super ammortamento per i veicoli che non fossero utilizzati esclusivamente come beni strumentali o adibiti a uso pubblico e per quelli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta. Pertanto per il 2017 in riferimento ai mezzi di trasporto a motore acquistati dal 1° gennaio 2017, il super ammortamento opera solo per i veicoli adibiti a uso pubblico o utilizzati esclusivamente come beni strumentali. La Legge di bilancio 2018 prevede la proroga dell’agevolazione per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati dal 1º gennaio al 31 dicembre 2018 ovvero entro il 30 giugno 2019, a condizione che entro il 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.   Rispetto alla disciplina previgente del super ammortamento si segnalano però le seguenti novità:

  • la percentuale di maggiorazione del costo di acquisizione non è più del 40%, ma scende al 30%
  • sono esclusi dal perimetro di applicazione dell’agevolazione tutti gli investimenti in veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’art. 164, comma 1 del TUIR (quindi non più solo i veicoli a deducibilità limitata, come previsto nella precedente versione del maxi ammortamento). 

Iper ammortamento

L’iper ammortamento è stato introdotto dalla legge di bilancio 2017 allo scopo di favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello Industria 4.0. L’agevolazione prevede che, per gli investimenti in alcune particolari tipologie di beni materiali strumentali nuovi, indicati nell’elenco contenuto nell’allegato A alla legge, i titolari di reddito d’impresa possano maggiorare il relativo costo di acquisizione del 150%. Gli investimenti agevolabili dovevano essere effettuati entro il 31 dicembre 2017 ovvero entro il 30 settembre 2018, a condizione che, entro la data del 31 dicembre 2017, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Inoltre la legge di bilancio 2017 ha previsto anche una maggiorazione del 40% relativamente a alcuni beni immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica in chiave Industria 4.0  elencati  nell’allegato B annesso alla legge di bilancio 2017. Tale maggiorazione è riconosciuta solo a favore di coloro che beneficiano dell’iper ammortamento.   La nuova legge di bilancio ha prorogato anche per il 2018 le agevolazioni dell’iper ammortamento,  più precisamente, la maggiorazione del 150% si applica anche agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2018 ovvero entro il 31 dicembre 2019, a condizione che, entro il 31 dicembre 2018, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Per coloro che beneficiano dell’iper ammortamento 2018, le disposizioni in materia di maggiorazione del 40% si applicano anche agli investimenti in beni immateriali strumentali effettuati entro il 31 dicembre 2018 ovvero entro il 31 dicembre 2019, a condizione che, entro la data del 31 dicembre 2018, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Inoltre, è stato ampliato l’elenco dell’allegato B della legge di bilancio 2017 dei beni immateriali rispetto ai quali, a favore di coloro che beneficiano dell’iper ammortamento, opera la maggiorazione del 40%. All’elenco, infatti, sono state aggiunte le seguenti voci:

  • sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell’e-commerce
  • software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata
  • software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field. 

La documentazione da conservare viene confermata dalla legge di bilancio 2018. Pertanto, l’impresa deve produrre una dichiarazione del legale rappresentante ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500mila euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, attestanti che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi contenuti negli allegati A o B ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Una delle novità in materia di iper ammortamento riguarda la  cessione del bene con investimento sostitutivo. Se, nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo, si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell'agevolazione, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio originario, se, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa:

  1. sostituisce il bene originario con uno materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'allegato A;
  2. attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione.

Nel caso in cui:

  • il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito;
  • e ricorrano le altre condizioni previste alle lettere a) e b), la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

 

 

  • Data inserimento: 05.03.18