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Previdenza complementare: Accordo Interconfederale Regionale sulla disciplina dell’adesione contrattuale ai fondi pensione dell’artigianato.

Pubblicazione dell’accordo interconfederale del 16 dicembre 2016 che regola le modalità di adesione contrattuale ai fondi di previdenza complementare dell’artigianato.

I recenti rinnovi dei contratti collettivi regionali di lavoro dei settori meccanica (28.07.2016), tessile (14.12.2016), chimica (9.02.2017) e alimentaristi (14.04.2017) hanno introdotto l’adesione contrattuale a previdenza complementare.

L’ultimo contratto collettivo siglato, settori alimentazione e panificazione, rimanda all’accordo interconfederale del 16 dicembre 2016 per la disciplina della situazione dei lavoratori silenti.

Il predetto accordo interconfederale regola alcune questioni inerenti ai lavoratori già iscritti come “silenti” ai fondi pensionistici dell’artigianato per effetto della mancata scelta di destinazione del TFR ai sensi del d. lgs. N. 252/2005.

Per quanto riguarda invece alla condizione di iscritto silente – con riferimento alla quota di adesione contrattuale – per i lavoratori non iscritti ai fondi negoziali dell’artigianato l’accordo interconfederale non contiene precise indicazioni. L’unico riferimento è contenuto nell’ultimo paragrafo del punto 2, secondo il quale nel caso di mancata indicazione del fondo a cui destinare il contributo contrattuale nel periodo definito dal contratto collettivo, a partire dal mese successivo la scadenza del termine per l’esercizio della scelta il contributo sarà trasferito a cura del datore di lavoro al fondo negoziale a cui ha aderito il maggior numero di dipendenti dell’azienda.

A livello regionale le parti sociali stipulanti i contratti collettivi stanno svolgendo gli opportuni approfondimenti per dare indicazioni più precise.

In allegato il testo dell’Accordo Interconfederale.

  • Data inserimento: 02.05.17