Pneumatici fuori uso: dal 07/09/2011 in fattura è obbligatoria la dicitura relativa al contributo ambientale

Il Ministero dell'Ambiente ha deciso solo per alcuni marchi di pneumatici l'importo del contributo ambientale. Inspiegabilmente, alla data del 12/09/2011, nulla si sa di tutti gli altri.

Il decreto del Ministero dell’ambiente 11/04/2011, n. 82, prevede l’obbligo di inserire, dal 07/09/2011, nel documento di acquisto dei pneumatici nuovi (quando sostituiti), un’apposita dicitura che specifichi l’ammontare del costo relativo al contributo fissato dal Ministero stesso, funzionale alla copertura dei costi della gestione per la raccolta, il trasporto, la selezione, il recupero e lo smaltimento dei pneumatici fuori uso.

La normativa impone quindi l’esposizione del contributo in fattura, ricevuta, scontrino, ma al momento si conoscono solo gli importi da applicare, relativi ai pneumatici, delle aziende socie di Ecopneus, ovvero Bridgestone, Continental, Goodyear Dunlop, Marangoni, Michelin e Pirelli. Per i pneumatici di tali case produttrici il Ministero dell’Ambiente ha comunicato i contributi ambientali da applicare. Di conseguenza la dicitura che si propone di inserire nei documenti sopra citati è la seguente:

“contributo ambientale per il recupero dei pneumatici fuori uso ai sensi dell’art. 5 del DM 11/04/2011, n. 82”

Mentre gli importi da applicare al momento della vendita del pneumatico (sempre e solo per quelli delle case sopra citate), sono quelli riportati nella tabella che segue:

Categoria

Veicoli utilizzatori

Pesi min-max (in Kg)

Contributo ambientale (€/pneumatico)

A

Ciclomotori e motoveicoli (ciclomotori, motocicli, motocarri, ecc.)

A1 (2-8)

1,50

B

Autoveicoli e relativi rimorchi (autovetture, autovetture per il trasporto promiscuo, autocaravan, ecc.)

B1 (6-18)

3,00

C

Autocarri, autobus (autotreni, auto snodati, auto articolati, filoveicoli, trattori stradali, ecc.)

C1 (20-40)

C2 (41-70)

12,10

23,50

D

Macchine agricole, macchine operatrici, macchine industriali (trattori, escavatori, ecc.)

D0 (<4)

D1 (4-20)

D2 (21-40)

D3 (41-70)

D4 (71-110)

D5 (111-190)

D6 (191-300)

D7 (oltre 300)

0,90

4,00

9,80

18,80

29,00

55,00

120,00

326,00

Per tutte le altre case, inspiegabilmente, il Ministero dell’Ambiente non ha ancora stabilito l’importo del contributo ambientale. Confartigianato, in attesa di conoscere le decisioni ministeriali, suggerisce di riportare comunque la dicitura dell’applicazione del contributo. 

Questo significa che le imprese che effettuano, a decorrere dal 07/09/2011, la vendita di pneumatici, devono inserire nella fattura, ricevuta fiscale, scontrino, una descrizione chiara e dedicata a tale operazione, omettendo ovviamente di specificarne l’importo, ma inserendo la formulazione “ammontare non disponibile”. Confartigianato propone la seguente dicitura:

“contributo ambientale ai sensi del DM 11/04/2011, n. 82 – ammontare non disponibile”

Tale dicitura va evidenziata in tutti i documenti fiscali di cessione di pneumatici nuovi, ed è assoggettata ad iva (oggi aliquota 20%).

Si precisa infine che, anche per i pneumatici acquisiti in precedenza al 07/09/2011, e quindi presenti nel magazzino degli autoriparatori, sui quali non è stato pagato alla fonte il contributo ambientale, nella fase della vendita successiva, non dovrà essere applicato il contributo in questione.

Eventuali informazioni possono essere richieste al Settore Ambiente di Confartigianato Vicenza.

  • Data inserimento: 12.09.11