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Per i distributori automatici “senza porta” l’invio telematico dei corrispettivi parte il 1° gennaio 2018

Con Provvedimento del 30 marzo 2017 sono stati individuati gli obblighi per i distributori automatici privi dei requisiti previsti dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 giugno 2016

I soggetti passivi IVA che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi mediante distributori automatici (c.d. vending machine) sono tenuti, dal 1° aprile 2017, a memorizzare elettronicamente e a trasmettere in via telematica i dati dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 2 comma 2 del D.Lgs. n. 127/2015.

Nel caso in cui, però, i distributori siano privi della c.d. “porta di comunicazione”, l’entrata in vigore del suddetto obbligo è posticipata al 1° gennaio 2018; ciò è quanto prevede il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 61936 del 30 marzo 2017.

Per una definizione di distributore automatico è necessario rifarsi a quanto indicato nel provvedimento del 30 giugno 2016 e alla descrizione fornita dall’Agenzia delle entrate nella risoluzione n. 116/2016. In particolare sono considerati distributori automatici quelli che erogano prodotti e servizi su richiesta dell’utente, previo pagamento di un corrispettivo, e che sono costituiti almeno dalle seguenti componenti hardware:

  • uno o più sistemi di pagamento;
  • un sistema elettronico in grado memorizzare e processare i dati (c.d. “schema master”);
  • un erogatore di beni e/o servizi.

Nella medesima risoluzione veniva specificato che solo per i distributori che dispongono di una “porta di comunicazione”, capace di trasferire digitalmente i dati memorizzati sulla scheda master ad un dispositivo esterno (Dispositivo mobile) in grado di trasmetterli al sistema dell’Agenzia delle entrate, dal 1° aprile 2017 scattava l’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi.

Per i soggetti IVA, invece, che utilizzano distributori automatici privi, alla data del 1° aprile 2017, delle caratteristiche tecniche individuate con Provvedimento direttoriale del 30 giugno 2016, ed in particolare privi di una “porta di comunicazione”, l’obbligo di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi scatterà dal 1° gennaio 2018.

Nelle specifiche tecniche, allegate al Provvedimento del 30 marzo 2017, sono definite le informazioni da trasmettere, gli strumenti utili a tal fine ed è descritto il processo. Le citate specifiche tecniche, a partire dal 30 giugno 2017, sostituiranno quelle allegate al precedente provvedimento del 30 giugno 2016 e, quindi, saranno valide per tutte le tipologie di distributori automatici presenti sul mercato.

E’ prevista, inoltre, una fase di censimento durante la quale, a partire dal 1° settembre 2017, i soggetti passivi IVA che utilizzano queste tipologie di vending machine dovranno comunicare all’Agenzia, entro la data di messa in servizio degli stessi, la matricola identificativa, l’informazione che l’apparecchio non è dotato di una porta di comunicazione e altri dati indicati nelle specifiche tecniche allegate al provvedimento. Il processo di censimento si conclude con la produzione di un QRCODE che va apposto in modo visibile sulla vending machine.

Nella fase transitoria (fino al 31 dicembre 2022), per evitare l’immediata sostituzione delle vending machine in uso, i contribuenti, trasmetteranno i dati relativi ai corrispettivi incassati attraverso i dispostivi mobili. Al termine della predetta fase i distributori dovranno essere dotati di sistemi master in grado di memorizzare elettronicamente i dati e trasmetterli in modalità telematica all’Agenzia delle entrate.

Si precisa, infine, che restano esclusi dal perimetro di regolamentazione del Provvedimento del 30 marzo 2017 i distributori automatici di carburante per i quali le regole di trasmissione dei dati dei corrispettivi verranno disciplinate successivamente.

  • Data inserimento: 10.04.17
  • Inserito in:: FISCO
  • Notizia n.: 3269