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Obbligo di comunicazione entro il 30/07/2017 per le imprese che eseguono attività riguardanti materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti (MOCA)

La comunicazione è funzionale alla creazione di una anagrafica del settore dei MOCA al fine di consentire alle autorità sanitarie l’effettuazione delle attività di controllo. La mancata comunicazione è sanzionata da 1.500 a 9.000 euro

L’entrata in vigore del Decreto Legislativo del 10 febbraio 2017, n. 29, recante “Disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1935/2004, n. 1895/2005, n. 2023/2006, n. 282/2008, n. 450/2009 e n. 10/2011, in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti” ha introdotto all’articolo 6 un nuovo adempimento per le imprese.

Secondo le nuove disposizioni, gli operatori economici del settore dei materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti (a titolo di esempio: piatti, bicchieri in qualsiasi materiale, ossia vetro-ceramica-plastica, contenitori per coppette in carta o plastica per gelati, cartoni per pizza, sacchetti di carta per pane, pinze in metallo per alimenti, taglieri in legno e numerosi altri oggetti di uso comune) devono comunicare all’autorità sanitaria territorialmente competente gli stabilimenti che eseguono le attività di cui al Reg. CE 2023/2006, ad esclusione degli stabilimenti in cui si svolge esclusivamente l’attività di distribuzione al consumatore finale. Tale obbligo permetterà di creare una anagrafica del settore dei MOCA al fine di consentire alle Autorità sanitarie le attività di controllo ufficiale dei MOCA. Il comma 3 dell’art. 6 dispone che per le aziende attive la comunicazione vada effettuata entro 120 giorni dall’entrata in vigore del Decreto (2 aprile 2017). La sanzione amministrativa per gli operatori che non adempiono a questo obbligo va da 1.500 a 9.000 euro.

La Regione del Veneto – Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria - con comunicazione del 3 luglio u.s., ha fornito alle AUSLL del Veneto il modello predisposto dal Ministero della Salute che dovrà essere loro inoltrato dagli operatori economici tramite il SUAP competente per territorio. Tale modello è disponibile sul sito www.impresainungiorno.it a partire dal 17 luglio 2017.

Si fa inoltre presente che al fine di procedere tramite SUAP con la comunicazione è necessario possedere la firma elettronica.

La firma elettronica purtroppo, per quanto si è a conoscenza, non è ancora presente in molte piccole aziende, pertanto coloro che vogliono essere assistiti per l’adempimento citato, possono eventualmente rivolgersi al settore ambiente di Confartigianato Vicenza, che provvederà all’inoltro delle informazioni richieste attraverso le proprie smart card. Gli addetti che possono essere contattati per questa vicenda sono:

Fanchin Giulia 0444/168463              Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Mingardo Fabrizio 0444/168479       Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Cappellini Cristina 0444/168486       Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Si precisa che la disponibilità dell’inoltro riguarda strettamente ed esclusivamente l’invio telematico della pratica tramite il portale “Impresa in un giorno”, per la documentazione pervenuta comunque entro le ore 12.00 di venerdì 28/07/2017 (la scadenza per l’inoltro delle informazioni è il 30/07/2017)

Per quanto riguarda invece le eventuali richieste telefoniche di chiarimenti inerenti requisiti tecnici e sulla normativa in generale riferita ai MOCA le stesse dovranno essere poste ai funzionari della categoria di competenza.

Infine si informa che Confartigianato ha chiesto al Ministero della Salute la proroga della scadenza sopra evidenziata.

  • Data inserimento: 24.07.17