Modalità operative per la gestione dei rifiuti da attività di costruzione e demolizione. Stop alle analisi dei rifiuti nel caso di demolizione selettiva

Pubblicata nel Bollettino della Regione del Veneto n. 75 del 11/09/2012, la deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1773 del 28/08/2012, riguardante “Modalità operative per la gestione dei rifiuti da attività di costruzione e demolizione”. Nel caso di demolizione con modalità selettiva su fabbricati civili o commerciali o parti di fabbricati industriali non destinati ad uso produttivo non è necessario fare le analisi, ma è sufficiente una dichiarazione di non pericolosità dei rifiuti

Il 7 settembre 2011, Confartigianato Vicenza aveva inviato alla Provincia di Vicenza, una comunicazione con la quale segnalava l’eccesso di richieste di analisi dei rifiuti per quelli derivanti dalla demolizione e costruzione degli edifici. Praticamente per qualsiasi quantitativo di rifiuti prodotti in un cantiere, le aziende edili, dovevano produrre un analisi su rifiuti prodotti, con costi assolutamente elevati e ingiustificati. Con la medesima comunicazione, Confartigianato Vicenza, proponeva la non effettuazione delle analisi in questione per i rifiuti derivanti dall’attività edile nelle zone residenziali, ed inoltre l’effettuazione di un’unica analisi (ogni due anni) per i rifiuti prodotti in altre zone, sempre se in quantità significative, ma in ogni caso non per quelli prodotti in edifici industriali non destinati ad uso produttivo.

Successivamente a tale comunicazione, i rappresentanti di Confartigianato Vicenza si sono incontrati con i tecnici e l’assessore all’ambiente della provincia di Vicenza, e con quelli di ARPAV Vicenza, per valutare e discutere la proposta fatta.

La proposta è stata condivisa e quindi è stata poi dibattuta con le altre province e inviata anche alla Regione del Veneto tramite la Confartigianato del Veneto, affinché avviasse l’iter per il confronto e al fine di arrivare alla sua approvazione. Ovviamente il confronto è stato esteso ad altre categorie e all’Arpav regionale, che hanno apportato il loro contributo, arrivando infine all’approvazione della delibera regionale n. 1773 in data 28/08/2012.

La delibera approvata dalla Giunta regionale, sviluppa nel suo complesso la gestione dei rifiuti nei cantieri, definendo sostanzialmente delle linee guida per la gestione dei rifiuti da demolizione e costruzione. Inoltre è stato deliberato che, nel caso di demolizione selettiva riguardante i fabbricati civili o commerciali o parti di fabbricati industriali non destinati ad uso produttivo, non è necessaria l’analisi per l’attribuzione dei codici CER, anche se a specchio.

Al contrario, per i fabbricati artigianali o industriali, per l’attribuzione dei codici CER a specchio, si rende necessaria  l’analisi.

E’ stato inoltre deliberato che i rifiuti di imballaggio, prodotti nelle normali attività di costruzione e demolizione (quindi in cantiere), possono essere appunto considerati come rifiuti derivanti da tali attività. In questo caso, se non pericolosi, non vi è l’obbligo di registrazione degli stessi nell’apposito registro dei rifiuti.

Infine la deliberazione regionale dedica una serie di indicazioni riguardanti gli impianti di recupero dei rifiuti da costruzione e demolizione.

Evidentemente la delibera della Giunta regionale va letta in tutte le sue parti per poter avere le informazioni corrette. Di seguito la presentazione dei contenuti della stessa.

“Il documento si è reso necessario a seguito delle varie problematiche che si verificano nei cantieri edili, dove vengono prodotte varie tipologie di rifiuti, pericolosi e non pericolosi, ed in quantità consistenti.

La deliberazione, nel suo allegato A, riporta le varie procedure da mettere in atto per ridurre la quantità di rifiuti prodotti e affinché questi ultimi siano suddivisi nel miglior modo possibile.

In quest’ottica, il documento regionale prende in esame il cantiere edile già prima dell’inizio dei lavori, infatti viene prevista una fase di indagine preliminare svolta dal committente, dai progettisti, dalla proprietà ecc. per valutare le criticità presenti nel cantiere stesso, ovvero la presenza di amianto, di serbatoi interrati, di guaine o altri materiali isolanti e di impianti contenenti PCB, che dovranno essere allontanati secondo le norme vigenti in materia.

Dopo la rimozione delle particolari tipologie di rifiuti succitate, le modalità operative prevedono anche la possibile  valorizzazione di varie componenti delle strutture da demolire,  come travi, coppi, tavelle, gradini ecc. che potrebbero essere riutilizzate in altri edifici.

La deliberazione pone particolare attenzione alla demolizione selettiva, ovvero un vero e proprio smontaggio degli edifici in modo da suddividere i vari materiali (rifiuti, elementi riutilizzabili), per massimizzare la quantità e la qualità delle materie prime derivanti dai rifiuti provenienti dalla demolizione stessa.

In seguito il documento regionale indica le varie modalità di deposito temporaneo dei rifiuti prodotti all’interno del cantiere, in riferimento alla normativa vigente ed offre istruzioni anche riguardanti il trasporto dei rifiuti.

Nell’attività di  costruzione e demolizione,  si producono  rifiuti che possono avere un codice CER a specchio, ovvero ci sono due codici gemelli di cui uno pericoloso ed uno non pericoloso (es. 170903 pericoloso  e 170904 non pericoloso),  per cui la normativa vigente impone  una verifica dell’eventuale pericolosità del rifiuto stesso. Tale verifica viene normalmente citata nelle prescrizioni previste per il ricevimento dei rifiuti  da parte degli  impianti di recupero rifiuti da costruzione e demolizione.

Le analisi di accertamento della pericolosità del rifiuto, in linea generale non vanno effettuate nei casi in cui il CER non preveda codici a specchio, in quanto apposite valutazioni sono già state effettuate dalla commissione europea con la stesura dei CER.

Nelle demolizioni, ove ci siano codici a specchio, il produttore deve effettuare le analisi a seconda che il rifiuto derivi da:

1) demolizione selettiva

2) demolizione non selettiva

Quando la demolizione sia selettiva e interessi fabbricati civili o commerciali o parti di fabbricati industriali non destinati al uso produttivo  (es. uffici , mense ecc.),  non è necessaria l’effettuazione  delle analisi per attribuire il codice CER, anche a specchio, purché venga fornita l’apposita dichiarazione, allegata alla deliberazione regionale, da parte del produttore attestante l’assenza delle casistiche o delle criticità  precedentemente descritte (presenza di amianto, serbatoi interrati ecc.).

Qualora i rifiuti prodotti siano costituiti da strutture in muratura o calcestruzzo verrà attribuito il CER 170107,”miscugli e scorie  di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106” escludendo l’esecuzione delle analisi.

Qualora non sia possibile attestare le condizioni previste dalla dichiarazione (assenza amianto ecc.)  i rifiuti classificabili con codice a specchio dovranno essere sottoposti ad analisi per i parametri correlabili alla specifiche sostanze pericolose potenzialmente presenti. Le analisi dovranno essere ripetute ogni 3000 m3 al massimo di rifiuto prodotto.

E’ importante sottolineare che, in caso di demolizione selettiva, se al rifiuto viene attribuito un codice non a specchio (es. 170101 cemento), non è necessaria la verifica di pericolosità del rifiuto stesso.

Se la demolizione selettiva riguarda  fabbricati artigianali o industriali per l’attribuzione del CER si dovranno effettuare le analisi che dovranno essere ripetute ogni 3000 m3 al massimo di rifiuto prodotto.

In caso di demolizione non selettiva dovranno essere effettuate le analisi a prescindere della destinazione d’uso del fabbricato o di porzione dello stesso. Trattandosi di rifiuti che non si possono considerare omogenei, tutti i rifiuti dovranno essere caratterizzati analiticamente per partite di volume massimo di 500 m3 (il campionamento dovrà essere eseguito sull’ intero volume di rifiuti da caratterizzare).

 

Come già evidenziato in precedenza la demolizione selettiva ha lo scopo di far produrre rifiuti con un alto tasso di omogeneità e ciò permette quindi al produttore di poter dichiarare, come da previsto fac-simile allegato alla deliberazione, la provenienza del rifiuto e l’assenza delle problematiche già evidenziate.

La dichiarazione del produttore, unitamente alla demolizione selettiva, costituisce il punto focale del documento elaborato dalla Regione, in quanto permettono di non eseguire le analisi sul rifiuto prodotto, che costituiscono un costo importante soprattutto nei piccoli lavori edili, caratterizzati dalla produzione di rifiuti inerti in piccole quantità.

La deliberazione regionale fornisce, inoltre, un elenco dei vari parametri da analizzare in caso di debbano effettuare le analisi.  È opportuno sottolineare come un elenco di questo tipo possa standardizzare le analisi da effettuare sui rifiuti inerti.  Fino ad oggi  infatti la scelta dei parametri da analizzare era compiuta dai vari tecnici di laboratorio, portando quindi ad avere analisi molto diverse e con i costi più disparati.

Il documento regionale riporta un elenco dei CER, non esaustivo, dei rifiuti derivanti da attività di costruzione e demolizione. E’ importante evidenziare la presenza dei codici CER 15xxxx, ovvero i codici degli imballaggi. La Regione Veneto ritiene, quindi, che vadano inclusi tra i rifiuti da costruzione e demolizione anche i rifiuti da imballaggi qualora prodotti da tali attività.

L a nuova normativa regionale fornisce, inoltre, indicazioni riguardanti gli impianti di recupero rifiuti inerti, derivanti sia da costruzione e demolizione sia da altre attività. In prima istanza viene riassunto il quadro normativo riguardante i recupero dei rifiuti, in seguito vengono date, a titolo esemplificativo, informazioni relative all’organizzazione dell’attività di recupero ed alle varie lavorazioni a cui si dovranno sottoporre i rifiuti. Infine la deliberazione prende in esame le caratteristiche dei prodotti derivanti dall’attività di recupero rifiuti e destinati all’utilizzo in campo edilizio.”

Informazioni possono essere richieste al settore ambiente di Confartigianato Vicenza.

  • Data inserimento: 12.09.12