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Ministero del Lavoro: Interpello n. 7/2016. Diritto di precedenza nei contratti a termine e fruizione dello sgravio contributivo triennale.

Il Ministero del Lavoro con l’Interpello 7/2016 chiarisce l’incidenza dell’esercizio del diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato e il godimento dello sgravio contributivo triennale da parte delle aziende.

Con l’Interpello del 12 febbraio 2016, n. 7 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali risponde all’istanza sollevata da Confindustria in merito al diritto di precedenza nell’ambito della disciplina del contratto a tempo determinato, con riferimento all’esonero contributivo di 36 mesi in caso di assunzioni a tempo indeterminato.

Secondo l’art. 24 del D. Lgs. 81/2015, il lavoratore che ha prestato attività lavorativa, assunto con uno o più contratti a tempo determinato, presso una stessa azienda per un periodo superiore a 6 mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro nei 12 mesi successivi.

Il diritto di precedenza deve essere espressamente richiamato nell’atto scritto da cui risulta l’apposizione del termine. Il lavoratore può esercitare tale facoltà, a condizione che la manifesti per iscritto, entro 6 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Tale termine è ridotto a tre 3 mesi nel caso in cui il lavoratore sia parte di un contratto a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionale.

Secondo il Ministero, quindi, in mancanza dell’espressa volontà del lavoratore, riportata per iscritto, di usufruire del diritto di precedenza, il datore di lavoro può procedere in modo legittimo ad assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione di altri rapporti di lavoro in essere.

  • Data inserimento: 16.02.16