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Le novità del Modello UNICO Persone Fisiche 2014 – Fascicolo 2 e Fascicolo 3

Proseguiamo la trattazione del modello Unico con riferimento al fascicolo 2 e fascicolo 3

Le principali novità dei fascicoli 2 e 3 del modello UNICO Persone Fisiche sono le seguenti:

 

QUADRO RL - ALTRI REDDITI

 

Redditi di immobili situati all’estero e redditi senza ritenute

L’articolo 19, comma 15-ter D.L. n. 201/2011 prevede la non applicazione dell’Irpef sui redditi di abitazione principale e relative pertinenze e di immobili non locati detenuti all’estero per le quali è dovuta l’IVIE, applicando in questo caso l’effetto sostitutivo IVIE-IRPEF.

Il rigo RL12, relativo ai redditi derivanti dai sopra citati fabbricati, deve essere così compilato:

  • §    campo 1: vanno indicati i redditi degli immobili situati all’estero non locati per i quali è dovuta l’IVIE e dei fabbricati adibiti ad abitazione principale; tali redditi non concorrono alla formazione del reddito  complessivo, non vanno sommati nel rigo RL18 ma assumono rilevanza ai fini previdenziali e assistenziali (rigo RN50);
  • §    campo 2: vanno indicati i redditi dei terreni e dei fabbricati situati all’estero da assoggettare a IRPEF,  riportando l’ammontare netto assoggettato ad imposta sui redditi nello Stato estero per il 2013. Sono i casi in cui l’immobile è locato e non opera l’effetto sostitutivo IVIE- IRPEF;
  • §    campo 3: vanno indicati i redditi sui quali non è stata applicata alcuna ritenuta (ad esempio vincite conseguite all’estero per effetto della partecipazione a giochi online).

 

Compensi attività sportive dilettantistiche e collaborazioni con cori, bande e filodrammatiche

L’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 106/E/2012, ha chiarito che i compensi derivanti dall’esercizio di attività sportive dilettantistiche eccedenti la soglia di € 7.500 sono assoggettati anche all’addizionale comunale.

Al rigo RL24 sono stati aggiunti i nuovi campi 3 e 4, relativi all’addizionale comunale.

 

QUADRI RM / RT

Nel quadro RM di Unico 2014 non sono più presenti le sezioni riguardante le imposte su immobili situati all’estero e attività finanziarie detenute all’estero; la determinazione di tali imposte è ora effettuata direttamente nel quadro RW.

 

Rivalutazione terreni e partecipazioni

La Finanziaria 2013 aveva disposto la riapertura dei termini per rideterminare il costo di acquisto di:
§    terreni edificabili ed agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie, enfiteusi;
§    partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, posseduti a titolo di proprietà o usufrutto.

I dati relativi alla rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni vanno rispettivamente indicati:

§    nella sezione X del quadro RM,  ai righi da RM20 a RM22;
§    nella sottosezione IV del quadro RT ai righi RT105 e RT106 

 

Attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto

Nel quadro RM è stata aggiunta la nuova Sezione XV, per indicare i redditi derivanti dall’attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto (ossia noleggi di durata complessiva non superiore a 42 giorni) qualora si opti per la facoltà di applicazione dell’imposta sostitutiva del 20%. La sezione in esame va compilata indicando al rigo RM30:

  • §    campo 1: l’ammontare complessivo dei proventi derivanti dall’attività di noleggio;
  • §    campo 2 l’imposta sostitutiva, pari al 20% dell’importo indicato in campo 1.

 

QUADRO RR – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Nel quadro RR è stata revisionata la sezione II che deve essere compilata dai soggetti iscritti alla Gestione Separata Inps. Sono stati introdotti nel rigo RR5, cinque nuovi codici da inserire nelle colonne 1, 3, 5, 7 e 9 che contraddistinguono la tipologia di reddito percepitoda riportare nella colonna successiva. Grazie atale novità è possibile distinguere la presenza di più redditi che concorrono alla formazione del reddito e collegare ciascuno di essi all’attività svolta. Di conseguenza è stato eliminato il campo 8 contenuto nella Sezione II del mod. Unico 2013 PF, che si doveva barrare quando si era in presenza contemporanea di più redditi.

I nuovi codici che contraddistinguono il reddito percepito sono:

  • 1 nel caso di reddito da lavoro autonomo (nella colonna 2 dovranno essere riportati tutti i redditi da lavoro autonomo determinati nel quadro RE- RH e LM;
  • 2 nel caso di amministratori locali di cui all’art. 1 del D.M. 25 maggio 2001 per i quali sono stati versati dall’ente competente i contributi alla Gestione separata come quote forfetarie. I redditi denunciati con i flussi Emens concorrono alla formazione del massimale annuo e non devono essere superiori a € 15.357. Per i mandati inferiori all’anno la somma va rapportata a mese;
  • 3 in presenza di lavoratori parasubordinati sono sommati:

-          i redditi percepiti e soggetti al contributo della Gestione Separata di cui all’art. 50, comma 1 lett. c – bis), TUIR (es. lavoratori a progetto, collaborazioni coordinate e continuative ecc.);

-          le partecipazione agli utili di cui alla lettera f, comma 1, art. 44 Tuir quando l’apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro di associati in partecipazione;

-          i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all’art. 67 comma 1 lettera I (ad es. lavoro autonomo occasionale). Tali redditi concorrono alla formazione del massimale annuo;

  • 4 nel caso di redditi che non sono base imponibile fiscale ma sui quali c’è l’obbligo contributivo previdenziale alla Gestione separata (ad es. assegno di ricerca, compensi per i medici in formazione specialistica, dottorato di ricerca, borsa di studio). Tali redditi concorrono alla formazione del massimale annuo;
  • 5 nel caso di reddito da lavoro autonomo indicato nel quadro RE/RH o LM sul quale sono stati calcolati e versati i contributi ad altra Cassa previdenziale. Tale reddito non deve essere assoggettato a gestione separata e non concorre alla formazione del massimale annuo.

 

QUADRO RF – REDDITO D’IMPRESA CONTABILITA’ ORDINARIA

Tra le novità di quest’anno si sottolinea che le sezioni “dati di bilancio” e “prospetto dei crediti” che nel modello Unico 2013 erano contenute nel quadro RF, ora sono contenute nel quadro RS.

Inoltre rispetto allo scorso anno si segnala:

  • RF1: sono state rinumerate le colonne del rigo RF1 ed i componenti positivi da studi di settore sono ora da riportare nel nuovo rigo RF2;
  • RF6 “componenti positivi extracontabili”: a seguito dell’abrogazione del quadro EC, vanno indicati in questo rigo i valori relativi al riassorbimento del disallineamento  dei valori civili e fiscali;
  • RF16 “imposte indeducibili o non pagate”: va ricompresa l’Imu per l’intero ammontare risultante dal Conto economico, mentre la quota deducibile del 30% relativa agli immobili strumentali va riportata a rigo RF55, codice “38”;
  • RF21 “ammortamenti non deducibili”: sono state inserite le “nuove” colonne 1 e 2 per la separata indicazione delle quote di ammortamento dei beni materiali e immateriali eccedenti l’importo deducibile ai sensi degli artt. 102 e 103 del Tuir  (colonna 1), e le quote di ammortamento dei beni gratuitamente devolvibili per la parte che eccede l’importo deducibile ai sensi dell’ art. 104 (colonna 2);
  • RF31altre variazioni in aumento”. Sono stati introdotti i seguenti nuovi codici:

-          29 ammontare dei costi/spese relative all’attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto per cui è stata richiesta l’applicazione dell’imposta sostitutiva ex art. 49-bis, D.Lgs. n. 171/2005;

-          37 ammontare dei componenti negativi non imputati nel corretto esercizio di competenza, e contabilizzati nel conto economico 2013;

-          38 ammontare dei componenti positivi non imputati nel corretto esercizio di competenza, da indicare nel modello unico del periodo d’imposta oggetto di dichiarazione integrativa, e contabilizzati nel conto economico relativo a periodi d’imposta successivi. Questo campo verrà utilizzato nel caso di presentazione del modello Unico integrativo 2014 per la correzione di errori contabili verificatisi negli anni precedenti;   

-            39 ammontare della plusvalenza determinata a seguito del trasferimento all’estero dell’azienda che comporti la perdita della residenza fiscale.

  • RF48 “utili distribuiti da soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli di cui all’art. 168”: nuovo rigo destinato ad accogliere gli utili distribuiti da parte di soggetti non rientranti nella “White list”;
  • RF50 “reddito detassato”: è stato eliminato il campo “Reti d’imprese”;
  • RF55 “Altre variazioni in diminuzione”. Sono stati introdotti i seguenti nuovi codici:

-          35 ammontare dei componenti positivi non imputati nel corretto esercizio di competenza e contabilizzati a conto economico nel 2013;

-          36 ammontare dei componenti negativi non imputati nel corretto esercizio di competenza, da indicare nel modello unico del periodo d’imposta oggetto di dichiarazione integrativa, e contabilizzati nel conto economico relativo a periodi d’imposta successivi. Questo campo verrà utilizzato nel caso di presentazione del modello Unico integrativo 2014 per la correzione di errori contabili verificatisi negli anni precedenti; 

-           38 ammontare deducibile del 30% dell’IMU versata nel 2013 relativa agli immobili strumentali.

Sono stati soppressi i codici:

-          27 riferito all’ammontare degli utili distribuiti da soggetti residenti in Stati e territori con regimi fiscali privilegiati, da indicare ora nel nuovo rigo RF48;

-          29 riferito all’ammontare della quota di reddito della PMI destinata ad investimenti ambientali.

 

 QUADRO RG – REDDITO D’IMPRESA CONTABILITA’ SEMPLIFICATA

Tra le novità di quest’anno si segnala:

  •  RG10 “altri componenti positivi”: è stato inserito il nuovo campo 5 nel quale inserire l’ammontare della plusvalenza determinata a seguito del trasferimento all’estero dell’azienda che comporti la perdita della residenza fiscale;
  •  RG17 “utili spettanti agli associati in partecipazione”: vanno indicati:

-          i compensi erogati agli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro;

-          la remunerazione relativa ai contratti di cointeressenza agli utili  senza  partecipazioni alle perdite;

-          la remunerazione ai contratti con il quale il contraente attribuisce la partecipazione agli utili e alle perdite della sua impresa con apporto esclusivo di opere e servizi.

  • §    RG22 “altri componenti negativi”: è stata inserita la nuova colonna 5 riservata all’indicazione dell’ammontare deducibile del 30% dell’Imu versata nel 2013 e relativa agli immobili strumentali;
  • §    RG23 “reddito detassato”: è stato eliminato il campo “Reti d’imprese”.

 

 QUADRO RE – REDDITO DI LAVORO AUTONOMO

Anche nel quadro RE al rigo RE19 “altre spese documentate” è stato inserito il nuovo campo 3 “IMU fabbricati” nel quale indicare l’ammontare deducibile del 30% dell’Imu relativa agli immobili strumentali versata nel 2013.

 

QUADRO LM – CONTRIBUENTI MINIMI

Nel quadro LM sono stati inseriti i nuovi righi LM15 ed LM16, relativi all’indicazione dell’eccedenza d’imposta risultante dalla precedente dichiarazione. In particolare:

  • §    a rigo LM15 va indicata l’eccedenza non richiesta a rimborso risultante dal modello Unico PF 2013 al rigo RX13;
  • §    a rigo LM16 va indicata la quota parte dell’eccedenza indicata a rigo LM15 utilizzata in compensazione nel mod. F24.

La sezione perdite non compensate esposta lo scorso anno al rigo LM20 è stata trasferita ai righi LM22 e LM23 nei quali vanno ora indicate:

  • §    LM22: le perdite riportabili negli anni successivi ai sensi dell’art. 8, comma 3, TUIR. Si tratta delle perdite formate durante il regime dei minimi, computate in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l’intero importo che trova capienza. Al campo 1 va indicata la perdita maturata nel 2012 (rigo LM20, campo 1, modello Unico PF 2013) al netto di quanto eventualmente utilizzato.

Al campo 2 va indicata la perdita maturata nel 2013 (già esposta al rigo LM6).

  • §    LM23: le perdite riportabili negli anni successivi senza limiti di tempo. Si tratta delle perdite realizzate nei primi 3 periodi d’imposta dalla data di costituzione, che possono essere computate in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi senza alcun limite di tempo, a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva.

Al campo 1 va evidenziata la perdita realizzata nel 2013, già ricompresa a campo 2.

Al campo 2 va indicato l’importo complessivo delle perdite, comprensivo:

-          della parte formatesi nel 2013 (da evidenziare a campo 1);

-          delle eventuali eccedenze di perdite dal periodo precedente al netto di quanto eventualmente utilizzato.

 

QUADRO RS – PROSPETTI COMUNI

Ritenute regime di vantaggio

Il prospetto in esame è stato inserito in Unico per permettere l’indicazione di alcune tipologie di ritenute d’acconto subite dai contribuenti che aderiscono al regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (regime dei minimi).

A rigo RS40 vanno indicate ad esempio le ritenute d’acconto subìte:

  • §    all’atto dell’accredito di bonifici in relazione ad interventi di recupero edilizio o di riqualificazione energetica;
  • §    sulle indennità di maternità corrisposte dalle Casse di previdenza e dall’Inps;

 

Prospetto dei crediti e prospetti dati di bilancio

Il prospetto dei crediti, presente lo scorso anno nel Quadro RF, ora è presente nel quadro RS dai righi RS48 a RS53.

Anche il prospetto dati di bilancio è stato trasferito nel quadro RS, dai righi RS97 a RS115.

 

Variazione criteri di valutazione

E’ stata inserita la nuova sezione per comunicare il mutamento dei criteri di valutazione adottati nei precedenti esercizi. L’art. 110 comma 6, del Tuir, prevede, infatti, che il contribuente debba darne comunicazione all’Agenzia delle Entrate nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato. A decorrere dal 2013, detto obbligo viene assolto, anziché con una comunicazione agli uffici delle Entrate, direttamente nella dichiarazione dei redditi barrando la casella presente nel rigo RS120.  

 

Correzione errori contabili

Nel quadro in esame è stata inserita un’apposita sezione utilizzabile per la correzione di eventuali errori contabili derivanti dalla mancata imputazione di componenti negativi nel corretto esercizio di competenza, ove la dichiarazione non sia più emendabile. Possono essere recuperati gli elementi di competenza dell’anno 2009 e successivi.

Con la circolare 31/2013 sono stati forniti chiarimenti circa le modalità di recupero di una mancata deduzione tramite dichiarazione integrativa a favore.

Se l’errore è stato commesso nei periodi d’imposta 2009 – 2011 si deve procedere alla riliquidazione autonoma della dichiarazione relativa al periodo d’imposta nel quale è avvenuta l’omessa imputazione e, allo stesso modo, di quelle successive, fino ad arrivare al primo periodo d’imposta per il quale è possibile presentare l’integrativa a favore. (Unico 2013).

La riliquidazione delle annualità precedenti a quella oggetto di “integrativa” va operata nella nuova sezione in esame:

  • §    a rigo RS201   va indicato il “periodo d’imposta” nel quale è stato individuato un differente importo rispetto a quello dichiarato;
  • §    dai righi RS202 a RS210 vanno indicati rispettivamente il quadro, il modulo, il rigo e il campo da correggere nella dichiarazione originaria e il relativo importo.

Conseguentemente, in presenza di un componente:

-      negativo non imputato nel corretto esercizio di competenza, contabilizzato nel 2013, va operata una variazione in aumento nel rigo RF31, utilizzano il nuovo codice “37”;

-      positivo non imputato nel corretto esercizio di competenza, contabilizzato nel 2013, va operata una variazione in diminuzione nel rigo RF55 utilizzando il nuovo codice “35”.

-      Qualora siano stati commessi errori contabili, anche in uno o più periodi d’imposta successivi a quello di cui al rigo RS201 occorre tenerne conto nelle relative riliquidazioni, avendo cura di barrare la casella “Errori contabili” nel riquadro relativo a ciascun anno in cui gli errori sono commessi.

 

QUADRO RQ – IMPOSTE SOSTITUTIVE E ADDIZIONALI IRPEF

La Legge di stabilità 2014 ha previsto la possibilità di rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni, nonché di affrancare il saldo attivo di rivalutazione. A tal fine è stata inserita la nuova sezione XXI al quadro RQ.

La sezione XXI è divisa in tre sottosezioni ed accoglie i dati relativi:

  • la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni;
  • l’affrancamento del saldo attivo della rivalutazione.

 

La sottosezione XXI-A va compilata dalle persone fisiche titolari di imprese individuali che si sono avvalse della facoltà di rivalutare:

  • i beni d’impresa e le partecipazioni, esclusi gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, risultanti dal bilancio al 31.12.2012;
  • tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea.

La rivalutazione si esegue mediante il versamento di un’imposta sostitutiva Ires/irap con una aliquota pari:

  • al 16% per i beni ammortizzabili
  • al 12% per i beni non ammortizzabili

Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione è riconosciuto dal terzo esercizio successivo a quello per il quale è stato eseguito.

La sezione deve essere così compilata:

  • §    al rigo RQ71 colonna 1 va indicato il maggior valore attribuito ai beni ammortizzabili oggetto di rivalutazione e in colonna 2, l’imposta sostitutiva pari al 16% dell’ammontare di colonna 1;
  • §    al rigo RQ72 colonna 1 va indicato il maggior valore attribuito ai beni non ammortizzabili diversi dalle partecipazioni e, in colonna 2, l’imposta sostitutiva pari al 12% dell’ammontare di colonna 1;
  • §    al rigo RQ73 colonna 1 va indicato il maggior valore attribuito alle partecipazioni in società controllate o collegate e, in colonna 2, l’imposta sostitutiva del 12% dell’ammontare di colonna 1.

 

 

La sottosezione XXI-B va compilata dai soggetti che si sono avvalsi della facoltà di affrancare ai fini fiscali i maggiori valori iscritti nel bilancio al 31.12.2012, a condizione che i relativi beni siano ancora presenti nel bilancio in cui è operato il riallineamento.

Si tratta dei soggetti che, nell’anno 2008, si sono avvalsi della precedente disciplina della rivalutazione al solo fine civilistico e che ora vogliono darne rilevanza anche fiscale. Si deve quindi procedere al versamento dell’imposta sostitutiva.

La sezione deve essere così compilata:

  • §    al rigo RQ74 colonna 1, va indicato l’ammontare dei maggiori valori attribuiti ai beni ammortizzabili e in colonna 2 l’imposta sostitutiva pari al 16% dell’ammontare di colonna 1;
  • §    al rigo RQ75 colonna 1, va indicato l’ammontare dei maggiori valori attribuiti ai beni non ammortizzabili diversi dalle partecipazioni e, in colonna 2,  l’imposta sostitutiva pari al 12% dell’ammontare di colonna 1;
  • §    al rigo RQ76 colonna 1, va indicato l’ammontare dei maggiori valori attribuito alle partecipazioni in società controllate e collegate e, in colonna 2, l’imposta sostitutiva pari al 12% dell’ammontare di colonna1.  

La sezione XXI – C è riservata ai soggetti che:

  • hanno proceduto alla rivalutazione dei beni di impresa e/o delle partecipazioni, i quali possono affrancare (in tutto o in parte) il saldo di rivalutazione con l’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’Irap e di eventuali addizionali;
  • ai soggetti che hanno proceduto al riallineamento dei valori, i quali possono affrancare la riserva vincolata in sospensione d’imposta ai fini fiscali.

L’affrancamento è effettuato con l’applicazione di un’imposta sostitutiva, delle imposte sui redditi, dell’Irap e di eventuali addizionali, nella misura del 10%.

 

Secondo la normativa originaria, l’imposta sostitutiva del 16% o del 12% per l’iscrizione dei maggiori valori e di quella del 10% sulla riserva in sospensione doveva essere pagata in tre rate annuali senza interessi, la prima entro il 16 giugno.

L’art. 4 comma 11 del D.L. 66/2014 (Decreto Renzi) ha modificato il comma 145 dell’ art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità) prevedendo che l’imposta sostitutiva dovuta ai fini della rivalutazione dei beni di impresa e quella dovuta per l’affrancamento del saldo attivo da rivalutazione sia versata in un’unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in corso al 31.12.2013. Non è pertanto più consentito il versamento in tre rate annuali.  

 

 

 

  • Data inserimento: 19.05.14
  • Inserito in:: Redditi
  • Notizia n.: 1448