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La Regione Veneto approva lo schema di accordo con ARPAV e CONAI per la riduzione e il recupero dei rifiuti urbani

Pubblicata nel Bollettino della Regione del Veneto n. 67 del 06/09/2011, la deliberazione della Giunta Regionale n. 1305 del 03/08/2011 riguardante “Approvazione di uno schema di accordo tra la regione del Veneto, Arpav e il Conai per ottimizzare le attività di riduzione e recupero dei rifiuti urbani

Di seguito si riportano i contenuti rilevanti dell’accordo:

Art 2 – Obiettivi

Il presente Accordo ha la finalità di:

a. Rispondere alle esigenze di pianificazione regionale in materia di rifiuti ed in particolare essere di

supporto al settore del recupero e riciclo che riveste un ruolo fondamentale in termini economici,

occupazionali e di risparmio energetico, oltre che ambientali.

b. Favorire l’analisi dei flussi quantitativi di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio attraverso il monitoraggio dei materiali dalle fasi di raccolta fino al primo trattamento presso gli impianti di selezione e cernita.

c. Favorire l’analisi delle caratteristiche qualitative dei materiali in funzione delle specifiche modalità di raccolta differenziata di imballaggio adottate, anche a mezzo di campagne di analisi

merceologiche.

d. Verificare, attraverso la valutazione della qualità dei materiali differenziati, se l’indicatore

“percentuale di raccolta differenziata”, ad oggi principale riferimento nella descrizione della gestione dei Rifiuti Urbani, sia ancora adeguato o se lo stesso debba essere integrato o affiancato da altri parametri tesi a stimare anche l’effettivo recupero associato ai rifiuti.

e. Favorire l’analisi e lo studio dei costi relativi alla gestione dei rifiuti di imballaggio per la

valutazione di un sistema organizzativo integrato per i rifiuti di imballaggio, basato sui principi di

efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e prossimità.

f. Coordinare la condivisione di dati e informazioni tra le Parti.

g. Verificare l’effettivo avvio a recupero dei rifiuti da imballaggio raccolti in modo differenziato.

h. Favorire e promuovere lo studio e l’avvio di modalità innovative di recupero/riciclo di materia nel

territorio regionale, quali a titolo esemplificativo la selezione dell’alluminio in impianti di

trattamento dei rifiuti urbani/produzione CDR, ovvero in impianti di trattamento delle scorie di

incenerimento dei rifiuti urbani.

i. Favorire e promuovere il mercato dei materiali e dei prodotti recuperati dai rifiuti, anche da parte

delle pubbliche amministrazioni, mediante l’inserimento nei capitolati per la fornitura di beni e

servizi dell’obbligo di utilizzo di materiali riciclati, a condizioni rispondenti a quanto previsto dal

D.M. 203/03 s.m.i.

j. Promuovere analisi e studi delle iniziative di prevenzione della formazione dei rifiuti di imballaggio messi in atto o comunque promosse dalle Pubbliche Amministrazioni locali.

k. Attivare iniziative di promozione/divulgazione dei risultati raggiunti tramite l’accordo stesso al fine di coinvolgere l’opinione pubblica su tali problematiche.

Art. 3 – Attività e impegni del CONAI

Al fine di rendere operativo il presente Accordo, CONAI, anche attraverso i soggetti di cui agli artt. 221 e 223 del D. Lgs. n. 152/06, si impegna a:

a. Assicurare, il ritiro dei rifiuti di imballaggio provenienti dalla raccolta differenziata nel quadro delle condizioni e degli standard qualitativi indicati negli Allegati tecnici dell’Accordo Quadro ANCICONAI, ivi compresi i corrispettivi previsti nello stesso Accordo Quadro.

b. Assicurare il ritiro delle frazioni merceologiche similari secondo le indicazioni e gli standard di

qualità indicati negli Allegati tecnici dell’Accordo quadro ANCI-CONAI alle condizioni previste

nello stesso Accordo Quadro.

c. Ritirare dai centri di conferimento individuati i diversi materiali di pertinenza, nonché riconoscere ai soggetti convenzionati i corrispettivi per i servizi aggiuntivi.

d. Supportare Regione e ARPAV nell’attività di aggiornamento dei dati relativi alla gestione dei rifiuti urbani, per la parte relativa ai rifiuti di imballaggio, e nel reperimento delle informazioni finalizzate alla mappatura dei flussi di rifiuti di imballaggio, dalla produzione al recupero/riciclo.

e. Effettuare in collaborazione con Regione e ARPAV una caratterizzazione qualitativa dei rifiuti di

imballaggio provenienti da raccolta differenziata sulla base della modalità gestionali adottate sul

territorio ed elaborare eventuali indicatori che ne possano adeguatamente descrivere e monitorare lo stato.

f. Partecipare anche con propri modelli di valutazione all’analisi e allo studio dei costi relativi alla

gestione dei rifiuti urbani con particolare riferimento ai rifiuti di imballaggio

g. Individuare, d’intesa con Regione e ARPAV, specifiche aree di intervento nel territorio regionale per l’attivazione di focus di monitoraggio dei modelli di raccolta adottati nonché eventuali

sperimentazioni e/o progetti pilota finalizzati al miglioramento della qualità dei rifiuti di imballaggio raccolti.

h. Valutare in accordo con Regione e ARPAV, eventuali campagne di comunicazione e di

informazione nel territorio regionale a supporto delle attività di cui al presente Accordo, e al fine di

migliorare la sensibilizzazione dei cittadini alla raccolta differenziata.

i. Valutare, anche in base al principio di prossimità, la possibilità di valorizzare le attività di

recupero/riciclo nel territorio della Regione Veneto, nel rispetto delle regole di mercato.

Art. 4 – Attività e impegni della Regione e dell’ARPAV

Al fine di rendere operativo il presente Accordo, Regione e ARPAV si impegnano a:

a. Definire la mappatura del flusso dei rifiuti di imballaggio primari, secondari e terziari, dalle fasi di raccolta sia da superficie pubblica che privata, compresa quella effettuata da e per conto di attività industriali impegnate nel recupero dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata, fino al primo trattamento presso gli impianti di selezione e cernita.

b. Effettuare il monitoraggio del flusso di rifiuti di imballaggio, adottando standard condivisi e di

riferimento comuni che garantiscano rappresentatività omogenea delle informazioni raccolte;

c. Raccogliere, elaborare e rendere disponibili i principali indicatori di gestione dei rifiuti, suddivisi per tipologia di materiale, e collaborare con il CONAI per l’aggiornamento dei dati di competenza,

anche valutando la diffusione dell’Accordo ANCI-CONAI.

d. Effettuare in collaborazione con CONAI la caratterizzazione qualitativa dei rifiuti di imballaggio

provenienti da raccolta differenziata in funzione delle diverse modalità gestionali adottate sul

territorio ed elaborare eventuali indicatori che ne possano adeguatamente descrivere e monitorare lo stato.

e. Promuovere sistemi di gestione integrata dei rifiuti d’intesa con i soggetti interessati.

f. Individuare specifiche realtà locali nelle quali approfondire l’analisi e lo studio dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani con particolare riferimento ai rifiuti di imballaggio anche attraverso

specifici modelli di valutazione messi a disposizione da CONAI.

g. Favorire e sostenere la raccolta differenziata sulla base dei criteri e degli obiettivi stabiliti nel Piano regionale, e sulla base delle modalità di conferimento e di raccolta che definiscano un sistema organizzativo applicato in tutta la Regione al fine di conseguire i risultati quantitativi, e di soddisfare i requisiti qualitativi stabiliti negli Allegati Tecnici dall’Accordo Quadro Nazionale.

h. Monitorare tutta la filiera del recupero, dalla raccolta fino alle attività industriali impegnate nel

recupero dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata, finanche alla promozione dei beni

prodotti da tali attività.

i. Sostenere e valorizzare, anche in base al principio di prossimità e nel rispetto delle regole di

mercato, le attività di recupero/riciclo nel territorio della Regione Veneto.

j. Promuovere, di concerto con CONAI, campagne di informazione/sensibilizzazione nel territorio

regionale, secondo quanto precisato nell’art. 3 punto f.

Art. 5 – Comitato Tecnico

Per assicurare la coerenza tra le attività individuate nel presente Accordo, si costituisce un Comitato Tecnico formato da rappresentanti della Regione, dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, di CONAI e dei Consorzi di Filiera.

Nell’ambito del Comitato Tecnico potranno essere individuati specifici gruppi di lavoro, costituiti da diversi soggetti interessati (es. ATO, Province, gestori di impianti di selezione/recupero) con l’obiettivo di approfondire le diverse tematiche oggetto del presente accordo.

Il Comitato provvede tra l’altro a:

a. monitorare il sistema della gestione dei rifiuti di imballaggio, avvalendosi dell’Osservatorio

regionale rifiuti (per quanto attiene i dati sulla raccolta) e del CONAI nonché di altri operatori (per i

dati riguardanti il riciclo) allo scopo di verificare le reali quantità di rifiuto intercettato con la

raccolta differenziata nonché avviato al recupero/riciclo.

b. Sviluppare e/o aggiornare accordi tecnici specifici per la gestione delle varie tipologie

merceologiche di imballaggi secondo le necessità che dovessero emergere, anche in considerazione

delle potenzialità industriali di recupero/riciclo esistenti nell’ambito regionale.

c. Studiare le attività per le campagne di informazione/sensibilizzazione, finalizzate ad una

informazione coordinata sul territorio regionale”

  • Data inserimento: 03.12.11