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La Comunicazione Dati Iva relativa al 2012 entro il 28 febbraio 2013

Entro il 28.2.2013 va presentata, esclusivamente in via telematica, la Comunicazione dati IVA relativa al 2012.

La Comunicazione dati Iva è stata introdotta per ovviare al mancato rispetto di un obbligo comunitario, che impone di presentare la dichiarazione Iva entro due mesi dalla scadenza di ogni periodo fiscale, quindi entro il mese di febbraio. La normativa italiana, infatti, prevede diversamente, consentendo che la dichiarazione Iva possa essere trasmessa entro il 30 settembre. Per porre rimedio alla violazione della normativa comunitaria, il legislatore italiano ha istituito pertanto l’ulteriore obbligo, a carico dei contribuenti, di presentare la Comunicazione dati Iva entro il mese di febbraio.

La funzione della Comunicazione Iva è quella di quantificare le risorse proprie che ogni Stato membro deve versare al bilancio comunitario. Essa non ha natura dichiarativa e non ha lo scopo di determinare l’imposta dovuta, elementi propri invece della Dichiarazione Iva.

Con la Comunicazione dati Iva, il contribuente comunica i dati contabili riepilogativi delle operazioni effettuate nell’anno solare precedente a quello di presentazione. L’obbligo riguarda in generale i soggetti titolari di partita IVA, tranne alcune eccezioni che vedremo successivamente. Si tratta di un adempimento annuale: la Comunicazione, infatti, deve essere trasmessa telematicamente ogni anno, entro il mese di febbraio. Quest’anno, pertanto, la scadenza è prevista per il 28.02.2013.

I SOGGETTI OBBLIGATI

Sono obbligati alla presentazione della comunicazione annuale IVA:

  • tutti i soggetti che esercitano attività di impresa, arti o professioni ai sensi degli articoli 4 e 5 del D.P.R. n. 633/1972, tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale Iva;
  • i contribuenti titolari di partita Iva che non hanno effettuato operazioni imponibili, purché anch'essi obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale.

SOGGETTI ESONERATI

Non sono tenuti alla presentazione della comunicazione dati Iva in generale tutti i contribuenti che, per l’anno cui si riferisce la comunicazione, sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale Iva, in particolare:

  • la persona fisica che nel 2012 era nel “nuovo” regime dei minimi (anche con acquisti in reverse charge);
  • i contribuenti che nel 2012 hanno riportato solamente operazioni esenti Iva art. 10 (senza operazioni in reverse charge);
  • i produttori agricoli “esonerati” (volume d’affari < €. 7.000);
  • i soggetti con detrazione Iva forfettaria ex art. 74 comma 6 (attività di intrattenimento e attività in Legge 398/91);
  • l’impresa individuale che ha concesso in locazione l’unica azienda per l'intero 2012;
  • i soggetti sottoposti a procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, ecc.);
  • gli organi e le amministrazioni dello Stato
  • i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi, le comunità montane,
  • le province e le regioni;
  • gli enti pubblici che svolgono funzioni statali, previdenziali, assistenziali e sanitarie, comprese le aziende
  • sanitarie locali;
  • i soggetti residenti in altri stati membri UE con sole operazioni escluse da Iva o non imponibili;
  • i soggetti non residenti nella UE e non identificati in ambito comunitario;
  • le persone fisiche che hanno realizzato nell’anno d’imposta cui si riferisce la comunicazione un volume di affari uguale o inferiore a € 25.000,00, ancorché tenuti a presentare la dichiarazione annuale;

In aggiunta ai casi sopra elencati, rientrano ora tra i soggetti esonerati coloro che presentano la dichiarazione IVA relativa al 2012 (mod. IVA 2013) in forma autonoma entro il mese di febbraio.

L’Agenzia delle Entrate nella Circolare 25.1.2011, n. 1/E ha precisato che la dichiarazione IVA annuale può essere presentata in forma autonoma nel mese di febbraio, a prescindere dal saldo (debito / credito) risultante dalla stessa.

Di conseguenza, i contribuenti con un saldo IVA 2012 a debito, al fine di usufruire dell’esonero dalla presentazione della Comunicazione dati IVA relativa al 2012, devono “sganciare” la dichiarazione IVA annuale dal mod. UNICO 2013 e provvedere alla presentazione in forma autonoma nel mese di febbraio 2013.

ESERCIZIO DI PIÙ ATTIVITÀ – CONTABILITÀ SEPARATA

I soggetti che esercitano più attività gestite con contabilità separata, sia per obbligo che per opzione, devono presentare un’unica Comunicazione, riportando i dati relativi a tutte le attività esercitate. Se per una delle predette attività è previsto l’esonero dalla presentazione della Comunicazione, nella stessa vanno esposti soltanto i dati delle attività per le quali vige l’obbligo di presentazione del modello.

Per determinare il superamento del limite di € 25.000 (in base al quale sussiste o meno l’obbligo di presentazione della Comunicazione), vanno considerate tutte le operazioni, comprese quelle effettuate nell’ambito dell’attività per la quale è previsto l’esonero.

CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE

Il Modello di Comunicazione Dati Iva si compone di 2 facciate:

  • la prima dedicata all’informativa sul trattamento dei dati personali;
  • la seconda destinata a contenere i dati identificativi del contribuente.

La seconda facciata è suddivisa in 3 Sezioni:

La Sezione n. 1 racchiude i dati di carattere generale, tra cui:

  • l’anno di imposta, in questo caso 2012;
  • il numero di partita Iva;
  • il Codice attività relativo all’attività svolta in prevalenza, secondo la classificazione delle attività economiche vigente al momento della presentazione del modello.

La Sezione n. 2 racchiude i dati relativi alle operazioni effettuate, che devono essere riportati in unità di euro, arrotondando l’importo per eccesso o per difetto a seconda che la frazione decimale sia ≥ 50 centesimi oppure < 50 centesimi. In particolare deve essere indicato l’ammontare delle:

  • Operazioni attive, in corrispondenza del rigo CD1;
  • Operazioni passive, in corrispondenza del rigo CD2;
  • ·         Importazioni senza pagamento dell’Iva in dogana, in corrispondenza del rigo CD3.

La Sezione n. 3 è dedicata alla determinazione dell’Iva a debito o a credito. In particolare, dopo aver indicato l’ammontare dell’Iva esigibile (rigo CD4) e dell’Iva detratta (rigo CD5), la loro differenza determinerà il saldo, che dovrà essere riportato nel rigo CD6.

Nel modello, in sostanza, il contribuente deve riportare l'indicazione complessiva del risultato delle liquidazioni periodiche (oppure il dato annuale per i contribuenti non tenuti a quest'ultimo adempimento) per determinare l'Iva dovuta o a credito.

Non vanno indicati:

-          le eventuali operazioni di rettifica e conguaglio (per esempio, il calcolo definitivo del pro rata), oltre a altri dati sintetici relativi alle operazioni effettuate nel periodo;

-          le compensazioni effettuate nell'anno d'imposta;

-          il riporto del credito Iva relativo all'anno precedente;

-          i rimborsi infrannuali richiesti nonché la parte del credito Iva relativo all'anno d'imposta che il contribuente intende richiedere a rimborso.

Il saldo risultante dalla comunicazione Iva, quindi,  non è confrontabile con quello che sarà determinato in sede di dichiarazione Iva.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE

La Comunicazione dati Iva deve essere presentata esclusivamente con modalità telematica:

  • ·         direttamente dal contribuente, attraverso il servizio:

-          Entratel;

-          Fisconline;

  • ·         tramite intermediario abilitato.

Come disposto dall’art. 8-bis, DPR n. 322/98, la Comunicazione dati IVA va presentata entro il mese di febbraio di ogni anno (la Comunicazione del 2012 va quindi presentata entro il 28.2.2013 utilizzando l’apposito modello approvato dall’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 17.1.2011);

Le comunicazioni inviate entro la scadenza, ma scartate dal sistema telematico, si considerano comunque tempestive se ritrasmesse entro i 5 giorni lavorativi successivi.

La Comunicazione dati Iva deve essere conservata, insieme con la relativa documentazione, fino al 31.12 del 4° anno successivo a quello in cui è stata presentata, pertanto in merito alla Comunicazione di quest’anno, entro il 31.12.2016.

SANZIONI

Nel caso in cui la comunicazione non venga trasmessa, o venga presentata con dati incompleti o inesatti, verrà applicata una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di Euro 258 ad un massimo di Euro 2.065.

Non è prevista la possibilità di rettificare o integrare una comunicazione già presentata, il contribuente pertanto potrà esporre i dati definitivi nella dichiarazione annuale IVA.

 

 

  • Data inserimento: 20.02.13
  • Inserito in:: IVA
  • Notizia n.: 951