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Ispettorato Nazionale del Lavoro: ricorsi amministrativi a seguito delle modifiche apportate agli art. 16 e 17 del D.Lgs. 124/2004.

Con l’avvio della piena operatività dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, trova applicazione la nuova disciplina dei ricorsi amministrativi conseguenti alle modifiche alla disciplina prevista dal D.Lgs. 124/2004, previste dall’art. 11 del D.Lgs. 149/2015

L’art. 11 del decreto D.Lgs. 149/2015, che ha previsto l’istituzione dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, ha modificato alcune disposizioni riguardanti la trattazione dei ricorsi amministrativi, disciplinati dagli art. 16 e 17 del citato D.Lgs. 124/2004. Vediamo in sintesi le principali novità, che decorrono per i ricorsi presentati dal 1 gennaio 2017, anche alla luce della circolare dell’INL 4/2016 e di quanto emerso nell’incontro con il Direttore e i funzionari della Direzione Interregionale del Lavoro di Venezia:

Va in primo luogo rilevato che il D.Lgs. 149/2015, al fine di assicurare omogeneità operativa di tutto il personale che svolge attività di vigilanza, ai funzionari ispettivi dell’INPS e dell’INAIL ha attribuito i poteri già assegnati al personale ispettivo del Ministero del Lavoro, ivi compresa la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

Un’altra rilevante novità, che riguarda sia l’art. 16 che l’art. 17 del citato D.Lgs. 124/2004, stabilisce che non sono più oggetto di ricorso e quindi non sono impugnabili in sede amministrativa, le ordinanze ingiunzioni emesse dalla DTL ai sensi dell’art. 18 della Legge 689/1981. Le predette ordinanze ingiunzioni dovranno essere impugnate direttamente innanzi al Tribunale ordinario.

Art. 16 del D.lgs. 124/2004

Il nuovo testo non prevede più il ricorso alla Direzione Regionale del Lavoro. Dal 1° gennaio 2017 esso riguarda i ricorsi contro atti di accertamento adottati dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di cui all’art. 13, comma 7.

Per individuare specificatamente a chi si riferisce la norma, ricordiamo che ai sensi dell’art. 13, i soggetti titolari del potere di diffida sono:

  • il personale ispettivo dell’INL
  • gli ispettori e i funzionari previdenziali per le inadempienze da essi rilevate
  • gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria abilitati all’accertamento delle violazioni punite con la sanzione amm.va del pagamento di una somma di denaro

L’art. 16 si riferisce unicamente ai soggetti di cui al punto 3, ad es. Guardia di Finanza e Polizia di Stato. Non sono pertanto impugnabili in questa sede gli atti di accertamento del personale del Ministero del Lavoro e degli Istituti previdenziali.

Il ricorso va presentato alla sede territoriale dell’Ispettorato del Lavoro nel cui ambito è stato adottato l’atto di accertamento (quindi alla sede Provinciale), allegando l’atto impugnato.

Il ricorso va inoltrato entro 30 gg. dalla notifica dell’atto e va deciso nel termine di 60 gg.; vale il criterio del silenzio rigetto.

Art. 17 del D.Lgs. 124/2004

Il nuovo testo dell’art. 17 prevede la costituzione del Comitato per i Rapporti di Lavoro presso le competenti sedi territoriali dell’Ispettorato (inteso come Ispettorato Interregionale), che va a sostituire il Comitato Regionale per i Rapporti di lavoro previsto in precedenza.

 

Presso il Comitato per i Rapporti di Lavoro possono essere impugnati:

  • gli atti di accertamento dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e gli atti di accertamento degli enti previdenziali e assicurativi che abbiano ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro.
  • le diffide accertative
  • i provvedimenti di diniego dell’INPS in materia di pensionamento anticipato per lavoro usurante.

In merito al primo punto, la ratio dei provvedimenti impugnabili è la verifica, la sussistenza e la qualificazione del rapporto di lavoro (ad es. rapporto di lavoro irregolari, oppure verbali di annullamento del rapporto di apprendistato); non si possono, pertanto, impugnare atti aventi ad oggetto ad es. un diverso livello di inquadramento contrattuale.

Sono impugnabili anche le irregolarità formali o procedimentali rilevate negli atti di accertamento

In merito alle diffide accertative, si può impugnare il credito rilevato, non si discute dell’accertamento del rapporto di lavoro.

Il ricorso va inoltrato entro 30 gg. dalla notifica dell’atto e va deciso nel termine di 90 gg.; vale il criterio del silenzio rigetto. E’ tuttavia possibile che il Comitato possa decidere anche decorsi i 90 gg., la legge non pone limiti in tal senso.

La decisione del Comitato non è impugnabile; sarà invece possibile impugnare innanzi al Tribunale l’ordinanza ingiunzione emessa dall’amministrazione competente a seguito della decisione del Comitato.

In merito ai termini di impugnazione, va rilevato che in caso di diffida, i 30 gg.  decorrono dalla scadenza dei termini della diffida, in particolare:

  • se nel verbale sono contestati illeciti diffidabili, il termine per la proposizione del ricorso sarà pari a 75 gg. (30 giorni successivi ai 45 giorni previsti per l’ottemperanza alla diffida
  • se nel verbale viene contestata la diffida “ora per allora”, il termine per la presentazione del ricorso sarà pari a 45 gg. (30 giorni successivi ai 15 gg. per il pagamento della sanzione in misura minima.

Il ricorso va inoltrato al Comitato per il tramite dell’Ente che ha adottato l’atto impugnato:

  • via PEC
  • con raccomandata A/R
  • con consegna a mano presso l’ufficio.

Va presentata una sola copia in carta libera (non serve la marca da bollo) e va allegato il provvedimento impugnato. Il ricorso deve contenere una breve narrativa dei fatti e degli illeciti contestati e si devono esplicitare i motivi per i quali si contesta l’atto: se l’azienda è seguita da un consulente, nel ricorso si possono riportare i riferimenti del consulente e si può anche eleggere domicilio presso il consulente.

Ferme restando le due modalità di ricorsi sopra indicate, un’altra tipologia di ricorsi amministrativi è quella prevista dall’ art. 14, comma 9, del D.Lgs. 81/08, relativa ai provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale. In particolare:

  • Il ricorso va presentato al capo dell’Ispettorato Interregionale del Lavoro
  • Il ricorso va presentato entro 30 gg. dalla notifica dell’atto
  • Il ricorso va deciso entro 15 gg. dalla notifica dello stesso
  • Decorso inutilmente il termine dei 15 gg. il provvedimento perde efficacia (silenzio accoglimento)
  • Data inserimento: 09.02.17