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INSTALLATORI: patentino frigoristi; DPR 43/2012 - Regolamento recante attuazione del regolamento CE n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra

Chiarimenti e approfondimenti degli obblighi in capo alle imprese e alle persone che operano con i gas fluorurati

Lo scorso 20 aprile è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 93 il DPR n. 43 2012 “Regolamento recante attuazione del regolamento CE n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra”, del quale negli scorsi masi avevamo anticipato i contenuti.

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-04-20&task=dettaglio&numgu=93&redaz=012G0063&tmstp=1335165686043

Il Decreto va a definire il primo schema di attuazione del regolamento 842/2006, individuando gli  adempimenti, per imprese e lavoratori. L’innovazione introdotta dal DPR n. 43 è la realizzazione di un Registro telematico delle Imprese e delle Persone, nel quale i soggetti debbono iscriversi per svolgere le attività regolamentate, a condizione di dimostrare il possesso di requisiti previsti dalla legge.

I requisiti richiesti variano sia per la tipologia di iscrizione che per tipologia di soggetto. Per quanto riguarda le persone e le imprese, fondamentale è il possesso di un certificato che verrà rilasciato da un organismo di certificazione a seguito di una prova d’esame svolta presso un organismo di valutazione. Per alcuni soggetti, cioè coloro i quali si occupano del recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore, i requisiti comprendono anche un corso di formazione svolto presso un organismo di attestazione.

Categoria “Persone” – per l’iscrizione à obbligo di possesso di una certificazione

a)      Controllo perdite di gas fluorurati da apparecchi di almeno 3kg (o almeno 6kg se sigillati ermeticamente)

b)      Recupero gas fluorurati

c)       Installazione, manutenzione e riparazione di apparecchi con gas serra

d)      Controllo perdite di gas serra da impianti antincendio con almeno 3kg (o almeno 6 kg se sigillati ermeticamente)

e)      Recupero gas serra da impianti antincendio e da estintori

f)       Installazione, manutenzione o riparazione di impianti antincendio contenenti gas serra

g)      Recuperatori di gas serra da commutatori ad alta tensione

h)      Recuperatori di solventi da impianti contenenti gas serra

i)        Recuperatori di gas serra da impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore (2006/40/CE)

 

Categoria “Imprese” – per l’iscrizione à obbligo di possesso di una certificazione

a)      Installazione, manutenzione e riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d’aria (i.e. pompe di calore contenenti gas serra);

b)      Installazione, manutenzione e riparazione di impianti fissi antincendio ed estintori contenenti gas serra

c)       Recupero gas serra da commutatori ad alta tensione

d)      Recupero di solventi da apparecchiature che contengono gas serra

e)      Recupero di gas serra da veicoli a motore

 

A partire dalla data di istituzione del Registro, chiunque intenda svolgere le attività con i gas fluorurati, deve preventivamente iscriversi al Registro che sarà collocato presso il Ministero dell’Ambiente; l’iscrizione andrà effettuata presso la Camera di Commercio e potrà essere formulata esclusivamente  in via telematica.

Nello schema del DPR è previsto all’art. 10 un regime transitorio, che concede il rilascio di certificati “provvisori”, di fatto estendendo il limite che risultava all’art. 6 del regolamento 303/2008. Il regime dei certificati provvisori viene distinto tra quelli rilasciati alle persone e quelli rilasciati alle imprese. Ad ogni modo il periodo per ottenere un certificato “definitivo” risulta di 6 mesi.

Per le persone sarà necessario dimostrare, al momento di richiesta del certificato provvisorio, il possesso di esperienza specifica, minimo biennale, acquisita prima del 5 maggio 2012.

Per le imprese invece, che dovranno veder rilasciato il certificato provvisorio entro 30 gg,  deve essere dimostrato l’utilizzo di manodopera in  possesso di certificati provvisori (o definitivi).

Esistono diverse deroghe transitorie ed esenzioni - che non ci soffermiamo ad esaminare in questo contesto - che comportano l’obbligo per le persone che intendono avvalersene  di comunicare per via telematica alla Camera di commercio la deroga o esenzione di riferimento, corredando l’istanza con una dichiarazione sostitutiva sul possesso del requisito necessario.

Non appena verrà istituito il registro, è vero che le imprese che svolgono le seguenti attività dovranno iscriversi al Registro entro 60 giorni. Ma ad oggi il Ministero dell’ambiente non ha ancora dato comunicazione dell’avvenuta istituzione sul sito web, che comunque anticipa l’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. L’iscrizione nel Registro prevedrà il pagamento dei diritti di segreteria, il cui ammontare deve essere ancora definito con apposito provvedimento del Ministero dello sviluppo economico.

Infine, come indicato sul sito di ACCREDIA, l’organismo di accreditamento indicato nel DPR 43/2012, non sono stati ancora approvati gli schemi di accreditamento e certificazione, peraltro visibili on line a questo link: http://www.accredia.it/news_detail.jsp?ID_NEWS=836&areaNews=94&GTemplate=default.jsp

I Regolamenti, già approvati da Accredia, dovranno infatti essere formalmente approvati anche dal Ministero dell'Ambiente entro il 4 luglio 2012, come previsto dall'articolo 6 del Decreto stesso. Senza di questi l’istituzione del Registro di fatto sarebbe impossibile.

  • Data inserimento: 10.05.12