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Inadempimento agli obblighi di formazione, informazione ed addestramento dei lavoratori: la Corte di Cassazione ne conferma la rilevanza penale

In materia di sicurezza e salute sul lavoro gli obblighi informativi e formativi non si esauriscono con l’effettuazione “una tantum” dell’attività formativa, ma si sviluppano nel tempo in funzione delle operazioni di lavoro

Con la sentenza N. 3898 del 27 gennaio 2017 la Corte di Cassazione si è pronunciata nuovamente sulla rilevanza penale dell’inadempimento datoriale (e/o dirigenziale) agli obblighi formazione, informazione ed addestramento dei lavoratori.

La pronuncia si sofferma, in particolare, sul rapporto tra la norma sanzionatoria ed il contenuto dell’Accordo Stato – Regioni del 2011, fornendo una interpretazione con riferimento all’estensione degli obblighi in capo al Datore di Lavoro il cui corretto adempimento non può risolversi nella semplice ottemperanza ad obblighi formali. La Corte di Cassazione precisa che “l’Accordo, di cui al secondo comma dell’art. 37 (l’Accordo Stato-Regioni), svolge pertanto una funzione meramente processuale riservata al piano probatorio, fermo restando che, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, non rileva la mera ottemperanza di obblighi formali, incombendo sui titolari di una posizione di garanzia a tutela dell’incolumità dei lavoratori di impedire, purché il garante abbia i necessari poteri d’intervento, qualsiasi evento lesivo in concreto verificatosi, in quanto gli obblighi informativi e formativi non si esauriscono nell’informazione e nell’addestramento, in merito ai rischi derivanti dalle mansioni esercitate dal lavoratore, venendo così detti obblighi relegati ad una fase meramente statica del rapporto di lavoro, ma implicano che si tenga conto, per espressa previsione normativa, della fase dinamica del rapporto e perciò anche dei rischi derivanti dalla diretta esecuzione delle operazioni di lavoro”.

Nella sostanza il datore di lavoro, con riferimento alla formazione pregressa (rispetto all’Accordo Stato – Regioni 21/12/2011), avrebbe dovuto provare di avere ottemperato all'obbligo in questione, in quanto tenuto a compilare un documento sulla formazione del lavoratore, contenente i riferimenti anagrafici di costui, le ore di formazione dedicate ai rischi, la data della formazione medesima. A nulla vale sostenere che l’accordo citato sia stato emanato successivamente alla verifica effettuata. Peraltro l’attività informativa e formativa non conclude “una tantum” con l’effettuazione di quanto previsto per la formazione dall’Accordo Stato – Regione del 2011, ma è dinamica rispetto ai rischi derivanti dalla esecuzione delle operazioni di lavoro e quindi anche dalla mansione che si modifica nel tempo.

In allegato la sentenza della Corte di Cassazione 27/02/2017, n. 3898.

  • Data inserimento: 28.03.17