Il punto sulla normativa vigente in materia di gas fluorurati

Sintesi del Regolamento UE 517/2014

Ad oggi, in materia di gas fluorurati, si deve far riferimento al Regolamento (UE) n.517/2014 del 16 aprile 2014, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea del 20/05/2014. Tale regolamento ha abrogato il precedente (CE 842/2006).

Con il nuovo regolamento sono entrate progressivamente in vigore delle modifiche che hanno comportato la necessità di un diverso approccio alla materia e in particolare ad alcuni aspetti operativi che interessano le aziende operanti nel settore e gli utilizzatori finali.

Tra le modifiche introdotte va sicuramente ricordato il diverso parametro per stabilire gli obblighi di controllo nelle apparecchiature contenenti fgas: dal 1 gennaio 2015 le apparecchiature sottoposte alla normativa non sono più quelle con più di 3 kg di fgas, bensì quelle contenenti fgas con potenziale di riscaldamento (chiamato d’ora in poi GWP, Global Warming Potential) pari a 5 tonnellate o più di CO2 equivalente.  Vale la pena di evidenziare che comunque dal 1 gennaio 2017 il regolamento è entrato in pieno vigore in quanto da tale data sono cessate le deroghe inizialmente previste.

Si possono individuare tre macro categorie di soggetti coinvolti:

  • gli operatori (proprietari) di queste apparecchiature, che devono tenere dei registri in cui annotare le informazioni relative ai gas contenuti e alla loro gestione, affidando la manutenzione a personale e ad aziende certificate.
  • Chi opera su:
    • Apparecchiature fisse di refrigerazione
    • Apparecchiature fisse di condizionamento d’aria
    • Pompe di calore fisse
    • Apparecchiature fisse di protezione antincendio
    • Celle frigorifere di autocarri e rimorchi frigorifero
    • Commutatori elettrici
    • Cicli Rankine a fluido organico

Le persone che svolgono le attività di controllo perdite, recupero fgas, installazione, manutenzione o riparazione delle suddette apparecchiature devono essere certificate e adottare misure precauzionali per prevenire la perdita di gas fluorurati a effetto serra.

  • Chi fa attività di recupero di gas fluorurati da apparecchiature di condizionamento d’aria dei veicoli a motore:
    • Le persone che lavorano su veicoli rientranti nel campo di applicazione della direttiva 2006/40/CE (categoria M1 veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente, N1 classe I veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa di riferimento non superiore a 1305kg) devono essere adeguatamente formate.
    • Le persone che lavorano su veicoli non rientranti nel campo di applicazione della direttiva 2006/40/CE devono essere adeguatamente qualificate.

Sono state introdotte anche delle restrizioni all’immissione in commercio degli fgas. Inoltre l’acquisto degli fgas per le attività di installazione, assistenza, manutenzione o riparazione delle apparecchiature precedentemente citate è consentito solo a imprese in possesso dei certificati o attestati necessari allo svolgimento delle attività (o alle imprese che impiegano persone in possesso di certificati o attestati idonei). Le apparecchiature non ermeticamente sigillate caricate con fgas saranno infine vendute agli utilizzatori finali solamente se questi dimostrano che l’installazione sarà effettuata da imprese certificate.

Rimane ancora valido il DPR 43/2012, fermo restando le modifiche introdotte con il nuovo regolamento comunitario. È comunque ipotizzabile un suo aggiornamento allo scopo di allineare le disposizioni nazionali a quelle comunitarie, ancorchè già in vigore per effetto dei regolamenti approvati.

 

Per chiarimenti e per l’eventuale assistenza per e pratiche di iscrizione al registro fgas è possibile contattare l’area tecnica – settore ambiente di Confartigianato Vicenza (dott. Barausse Gianluca, telefono 0444168339, email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.).

  • Data inserimento: 11.09.17