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Il Decreto Sviluppo apporta alcune modifiche alla Legge di Riforma del Mercato del Lavoro

La legge 134 del 7 agosto 2012, di conversione del Decreto Sviluppo, modifica alcune disposizioni introdotte dalla Legge Fornero riguardanti varie tipologie contrattuali

Nella conversione in Legge del c.d. decreto sviluppo ( o decreto crescita), all’art. 46 bis, sono state introdotte alcune modifiche alla legge 92/2012 (legge di Riforma del Mercato del Lavoro), che riguardano il contratto a termine, il contratto di apprendistato, il Lavoro accessorio, le prestazioni di lavoro autonomo (Partite IVA), gli aumenti dei contributi per la gestione separata, le assunzioni obbligatorie. 

Contratti a termine
Ricordiamo che la legge di Riforma del Mercato del Lavoro ha ampliato i termini nel caso di successione di contratti a termine, portandoli a 60 e a 90 giorni a seconda che il contratto avesse durata fino a 6 mesi o superiore a 6 mesi; viene comunque prevista la possibilità, da parte dei contrati collettivi, di prevedere una riduzione rispettivamente a 20 o a 30 giorni nel caso di particolari situazioni (es. avvio nuova attività, lancio nuovo prodotto).
Con le nuove modifiche introdotte, è ora previsto che i predetti termini ridotti (20 o 30 giorni) trovino applicazione in caso di attività stagionali (previste dal DPR 1525/63 e successive integrazioni) e in ogni altro caso previsto dai contratti collettivi stipulati a livello nazionale. 

Contratto di apprendistato 
La modifica introdotta consente la stipula di contratti di somministrazione a tempo indeterminato in tutti i settori di attività se il somministratore utilizza lavoratori assunti con contratto di apprendistato. 

Lavoro accessorio
La legge 134/2012 ripristina, per l’anno 2013, la possibilità, per i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, di svolgere attività di lavoro accessorio in tutti i settori produttivi, per un limite massimo di 3.000 euro, senza che ciò incida sul diritto e sulla misura dell’integrazione o del sostegno al reddito. L’INPS provvederà a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

Prestazione in regime di lavoro autonomo (partite IVA)
Vengono introdotte significative novità nell’ambito delle prestazioni svolte dal titolare di partita IVA, con particolare riferimento ai presupposti per la valutazione o meno della genuinità di tali prestazioni.
Con le modifiche previste, le prestazioni con partita IVA si presumono di lavoro subordinato quando ricorrano almeno due dei seguenti presupposti: 

  • Che la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi (in precedenza si faceva riferimento all’anno solare)
  • Che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro di imputazione di interessi, costituisca più dell’80% dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell’arco di due anni solari consecutivi (in precedenza si faceva riferimento all’anno solare)
  • Che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente (invariato) 

Aumento dei contributi per la gestione separata
Slitta di un anno l’aumento progressivo che porterà al 33%, nel 2018, l’aliquota contributiva dei soggetti iscritti alla gestione separata; rimane pertanto ferma al 27% l’aliquota anche per il 2013.
Invece, per coloro che sono già iscritti ad altre gestioni previdenziali obbligatorie, o sono titolari di pensione, accelerare l’aumento contributivo, passando al 20% nel 2013, al 21% nel 2014, al 22% nel 2015 al 24% nel 2016 anziché nel 2018.

Assunzioni obbligatorie
La legge di Riforma del Marcato del Lavoro aveva incluso nella base di computo ai fini della quota di riserva anche i contrati a tempo determinato (in precedenza erano esclusi quelli di durata fino a 9 mesi).
Ora, la nuova legge stabilisce che ai fini del computo non si deve tenere conto dei lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a 6 mesi.

 

  • Data inserimento: 23.08.12