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Il Conai avvia un’azione per recuperare le imprese utilizzatrici e produttrici di imballaggi che ancora non si sono iscritte al consorzio

Preoccupanti le possibili sanzioni per chi non si iscrive al consorzio obbligatorio e ai consorzi di filiera.

Conai sta implementando una strategia di comunicazione verso le imprese, volta a recuperare le iscrizioni delle stesse, che in questi anni risultano diminuite in maniera particolarmente significative. Il Conai ha quindi organizzato una riunione con la Confartigianato e le altre organizzazioni di categoria, durante la quale ha fornito alcune informazioni e raccolto suggerimenti.

Confartigianato con il suo intervento ha richiesto di avviare un processo che porti alle di modifiche sostanziali sul regime delle iscrizioni, cosa che, se avverrà, tuttavia, sarà oggetto di elaborazioni e modifiche a medio/lungo termine.

Nell'immediato bisogna gestire la discrepanza tra soggetti tenuti alla iscrizione e numero delle imprese effettivamente iscritte. Mentre nei primi anni dalla sua costituzione (1998) il Consorzio è arrivato ad avere fino a circa 1.500.000 di soci, sull'onda della novità e della comunicazione battente, negli ultimi anni, per effetto del turn over aziendale e della mancanza di battage sulle iscrizioni, il numero si è di molto ridotto (circa 1.000.000 di soci). Teoricamente le imprese obbligate a iscriversi sono comunque molte di più (circa 3.000.000). Peraltro le iscrizioni dei piccoli utilizzatori (a 5.16 € una tantum, che non hanno altri obblighi) non invoglia più di tanto il Consorzio ad esigere queste iscrizioni.

Purtroppo il problema delle mancate iscrizioni rimanda alla questione delle sanzioni in quanto, per la sola mancanza di iscrizione al consorzio, un'impresa rischia una sanzione da 10.000 a 60.000 euro (in genere 20.000 €) comminata dalla Provincia.

Conai sta quindi inviando migliaia di lettere alle imprese non iscritte (il Conai ha operato un confronto con i dati delle CCIAA sui codici ATECO dei settori da iscrivere, come gli utilizzatori commerciali) contenenti due strumenti sull'iscrizione e i principali adempimenti.  Il primo è una versione sintetica della Guida Conai alle aziende produttrici e utilizzatrici di imballaggi che non risultano iscritte a Conai; vi si possono ricavare informazioni sintetiche riguardanti la normativa vigente.
Il secondo è una miniguida riversato anche in un mini-sito web (www.easyconai.it) con il quale si può ottenere informazioni attraverso un percorso interattivo. Vi consiglio di dargli un'occhiata.  

In allegato alla presente, trovate copia della Guida, consultabile anche dal sito internet www.easyconai.it

 

 

Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 - Articolo 221 - Obblighi dei produttori e degli utilizzatori

1. I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti.

2. Nell'ambito degli obiettivi di cui agli articoli 205 e 220 e del Programma di cui all'articolo 225, i produttori e gli utilizzatori, su richiesta del gestore del servizio e secondo quanto previsto dall'accordo di programma di cui all'articolo 224, comma 5, adempiono all'obbligo del ritiro dei rifiuti di imballaggio primari o comunque conferiti al servizio pubblico della stessa natura e raccolti in modo differenziato. A tal fine, per garantire il necessario raccordo con l'attività di raccolta differenziata organizzata dalle Pubbliche amministrazioni e per le altre finalità indicate nell'articolo 224, i produttori e gli utilizzatori partecipano al Consorzio nazionale imballaggi, salvo il caso in cui venga adottato uno dei sistemi di cui al comma 3, lettere a) e c) del presente articolo.

3. Per adempiere agli obblighi di riciclaggio e di recupero nonché agli obblighi della ripresa degli imballaggi usati e della raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari su superfici private, e con riferimento all'obbligo del ritiro, su indicazione del Consorzio nazionale imballaggi di cui all'articolo 224, dei rifiuti di imballaggio conferiti dal servizio pubblico, i produttori possono alternativamente:

a) organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio sull’intero territorio nazionale:

b) aderire ad uno dei consorzi di cui all'articolo 223;

c) attestare sotto la propria responsabilità che è stato messo in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi, mediante idonea documentazione che dimostri l'autosufficienza del sistema, nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui ai commi 5 e 6.

4. Ai fini di cui al comma 3 gli utilizzatori sono tenuti a consegnare gli imballaggi usati secondari e terziari e i rifiuti di imballaggio secondari e terziari in un luogo di raccolta organizzato dai produttori e con gli stessi concordato. Gli utilizzatori possono tuttavia conferire al servizio pubblico i suddetti imballaggi e rifiuti di imballaggio nei limiti derivanti dai criteri determinati ai sensi dell'articolo 195, comma 2, lettera e).

5. I produttori che non intendono aderire al Consorzio nazionale imballaggi e a un Consorzio di cui all’articolo 223, devono presentare all’Osservatorio nazionale sui rifiuti il progetto del sistema di cui al comma 3, lettere a) o c) richiedendone il riconoscimento sulla base di idonea documentazione. Il progetto va presentato entro novanta giorni dall’assunzione della qualifica di produttore ai sensi dell’articolo 218, comma 1, lettera r) o prima del recesso da uno dei suddetti Consorzi. Il recesso è, in ogni caso, efficace solo dal momento in cui, intervenuto il riconoscimento, l’Osservatorio accerti il funzionamento del sistema e ne dia comunicazione al Consorzio, permanendo fino a tale momento l’obbligo di corrispondere il contributo ambientale di cui all’articolo 224, comma 3, lettera h). Per ottenere il riconoscimento i produttori devono dimostrare di aver organizzato il sistema secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, che il sistema sarà effettivamente ed autonomamente funzionante e che sarò in grado di conseguire, nell’ambito delle attività svolte, gli obiettivi di recupero e di riciclaggio di cui all’articolo 220. I produttori devono inoltre garantire che gli utilizzatori e gli utenti finali degli imballaggi siano informati sulle modalità del sistema adottato. L’Osservatorio, acquisiti i necessari elementi di valutazione forniti dal Consorzio nazionale imballaggi, si esprime entro novanta giorni dalla richiesta. In caso di mancata risposta nel termine sopra indicato, l'interessato chiede al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare l’adozione dei relativi provvedimenti sostitutivi da emanarsi nei successivi sessanta giorni. L’Osservatorio sarà tenuto a presentare una relazione annuale di sintesi relativa a tutte le istruttorie esperite. Sono fatti salvi i riconoscimenti già operati ai sensi della previgente normativa. Alle domande disciplinate dal presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle attività sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. A condizione che siano rispettate le condizioni, le norma tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi del presente articolo, le attività di cui al comma 3 lettera a) e c) possono essere intraprese decorsi novanta giorni dallo scadere del termine per l’esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare come indicato nella presente norma.

6. I produttori di cui al comma 5 elaborano e trasmettono al Consorzio nazionale imballaggi di cui all'articolo 224 un proprio Programma specifico di prevenzione che costituisce la base per l'elaborazione del programma generale di cui all'articolo 225.

7. Entro il 30 settembre di ogni anno i produttori di cui al comma 5 presentano al Consorzio nazionale imballaggi un piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo, che sarà inserito nel programma generale di prevenzione e gestione di cui all'articolo 225.

8. Entro il 31 maggio di ogni anno, i produttori di cui al comma 5 sono inoltre tenuti a presentare al Consorzio nazionale imballaggi una relazione sulla gestione relativa all'anno solare precedente, comprensiva dell'indicazione nominativa degli utilizzatori che, fino al consumo, partecipano al sistema di cui al comma 3, lettere a) o c), del programma specifico e dei risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio; nella stessa relazione possono essere evidenziati i problemi inerenti il raggiungimento degli scopi istituzionali e le eventuali proposte di adeguamento della normativa.

9. Il mancato riconoscimento del sistema ai sensi del comma 5, o la revoca disposta, previo avviso all’interessato, qualora i risultati ottenuti siano insufficienti per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 220 ovvero siano stati violati gli obblighi previsti dai commi 6 e 7, comportano per i produttori l'obbligo di partecipare ad uno dei consorzi di cui all'articolo 223 e, assieme ai propri utilizzatori di ogni livello fino al consumo, al consorzio previsto dall'articolo 224. I provvedimenti sono comunicati ai produttori interessati e al Consorzio nazionale imballaggi. L'adesione obbligatoria ai consorzi disposta in applicazione del presente comma ha effetto retroattivo ai soli fini della corresponsione del contributo ambientale previsto dall'articolo 224, comma 3, lettera h), e dei relativi interessi di mora. Ai produttori e agli utilizzatori che, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, non provvedano ad aderire ai consorzi e a versare le somme a essi dovute si applicano inoltre le sanzioni previste dall'articolo 261.

10. Sono a carico dei produttori e degli utilizzatori:

a) i costi per il ritiro degli imballaggi usati e la raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari;

b) il corrispettivo per i maggiori oneri relativi alla raccolta differenziata dei  rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico per i quali l'autorità d'ambito richiede al Consorzio nazionale imballaggi o per esso ai soggetti di cui al comma 3 di procedere al ritiro;

c) i costi per il riutilizzo degli imballaggi usati;

d) i costi per il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio;

e) i costi per lo smaltimento dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari.

11. La restituzione di imballaggi usati o di rifiuti di imballaggio, ivi compreso il conferimento di rifiuti in raccolta differenziata, non deve comportare oneri economici per il consumatore

 

Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 - Articolo 261 - Imballaggi

1. I produttori e gli utilizzatori che non adempiano all'obbligo di raccolta di cui all'articolo 221, comma 2, o non adottino, in alternativa, sistemi gestionali ai sensi del medesimo articolo 221, comma 3, lettere a) e c), sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro, fatto comunque salvo l’obbligo di corrispondere i contributi pregressi.

  • Data inserimento: 18.12.13