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I nuovi congedi (obbligatorio e facoltativo) per il padre lavoratore.

L’INPS interviene per spiegare i nuovi permessi concessi al padre lavoratore per i figli nati dal 1 gennaio 2013
Facciamo seguito alla notizia pubblicata su InformaImpresa online n. 889 del 10 gennaio 2013 per informarvi che: - il decreto del 22.12.2012 del Ministero del lavoro è stato pubblicato nella G.U. n° 37 del 13.2.2013. - l’INPS con circ. 40 del 14.3.2013 (in allegato) ha ribadito il diritto al padre lavoratore di fruire del congedo obbligatorio “aggiuntivo” (1 giorno) e del congedo facoltativo (1 o 2 giorni anche continuativi) entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio. Il congedo facoltativo è condizionato alla rinuncia della madre dello stesso numero di giorni del proprio congedo di maternità e i congedi non possono essere frazionati ad ore. La disciplina si applica agli eventi parto, adozione e affidamenti avvenuti a partire dal 1° gennaio 2013. Il termine del quinto mese decorre dall’effettivo ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione nazionale o dall’ingresso del minore in Italia nel caso di adozione internazionale. La durata dei permessi non subisce variazioni in caso di parto plurimo. Il padre lavoratore per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo ha diritto ad una indennità giornaliera a carico INPS pari al 100% della retribuzione. L’indennità è anticipata dal datore di lavoro in attesa che l’INPS fornisca istruzioni per conguagliare tale indennità e per l’esposizione, attraverso l’UniEmens, delle giornate di congedo fruite.   Compatibilità con altre prestazioni a sostegno del reddito I congedi possono essere richiesti anche durante: -          il periodo indennizzato per indennità di disoccupazione (ASPI) e mini ASPI -          nel periodo transitorio durante la percezione del’indennità di mobilità -          nel periodo di trattamento di CIG Per tali periodi, analogamente a quanto previsto nel congedo di maternità, è prevalente l’indennità per la fruizione dei congedi in argomento rispetto alle altre prestazioni a sostegno del reddito, che sono, pertanto incumulabili.   In entrambi i congedi spetta l’assegno per il nucleo familiare e la contribuzione figurativa.
  • Data inserimento: 20.03.13