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I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulla fatturazione elettronica

Il 30 aprile l’Agenzia delle Entrate ha emanato un provvedimento e una circolare sul tema della fatturazione elettronica

Il Provvedimento N. 89757/2018 chiarisce le regole di emissione e ricezione delle fatture elettroniche. La Circolare 8/E chiarisce le misure introdotte in vigore dal 1 luglio 2018 sulla cessione di carburanti e sulle relative modalità di pagamento e sui contratti di appalto.

Con il provvedimento sono diverse le novità che dovrebbero semplificare il nuovo processo di fatturazione per i contribuenti:

  • l’Agenzia metterà a disposizione un servizio web e una app dedicata che consentirà al soggetto che emette la fattura anche di acquisire “in automatico” i dati identificativi del cessionario e l’indirizzo telematico tramite un QR-code reso disponibile dall’Agenzia a tutte le partite Iva nell’area autenticata del sito internet;
  • L’ Agenzia delle Entrate, su richiesta potrà conservare i documenti elettronici per conto degli operatori economici;
  • L’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione un nuovo servizio web che consentirà di registrare l’indirizzo telematico (codice destinatario o indirizzo Pec) prescelto per ricevere le fatture elettroniche.

Le fatture elettroniche potranno quindi essere generate con strumenti resi disponibili dall’Agenzia (una procedura web, una app e un software da installare su pc) o con software di mercato. Le e-fatture, che verranno veicolate tramite il Sistema di Interscambio (SdI), potranno essere trasmesse, anche tramite intermediari, via posta elettronica certificata oppure utilizzando le stesse procedure web e app. In alternativa tramite accreditamento al SdI, potranno essere inviate tramite un “web service” o per mezzo di un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti (FTP).

Se la fattura elettronica è destinata a un consumatore finale o un soggetto Iva che rientra nei regimi agevolati di vantaggio o forfettario o dell’agricoltura, l’emittente potrà valorizzare solo il campo “Codice Destinatario” con un codice convenzionale e la fattura sarà recapitata al destinatario attraverso la messa a disposizione del file in un’apposita area web riservata dell’Agenzia delle Entrate.

I cedenti/prestatori e i cessionari/committenti residenti, stabiliti o identificati in Italia potranno conservare elettronicamente le fatture elettroniche e le note di variazione trasmesse e ricevute attraverso il Sistema di interscambio, utilizzando il servizio di conservazione elettronica, conforme a quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (Cad) messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, dopo aver aderito, anche tramite intermediari, all’accordo di servizio pubblicato nell’area riservata del sito web dell’Agenzia. L’Agenzia metterà, inoltre, a disposizione un servizio di ricerca, consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche emesse e ricevute all’interno di un’area riservata del sito. In caso di attività di controllo l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza possono consultare le fatture elettroniche solo dopo aver preventivamente formalizzato apposita comunicazione al contribuente.

L’Agenzia delle Entrate con la Circolare 8/E/2018 ha precisato che:

  • Dal 1 luglio 2018 l’obbligo di fatturazione elettronica riguarderà esclusivamente le cessioni di carburanti per motori a uso autotrazione;
  • Sono esonerati dall’obbligo della fatturazione elettronica i contribuenti che applicano il regime forfetario o il regime fiscale di vantaggio;
  • Se sono effettuate più operazioni da esporre in un’unica fattura, ma solo alcune di esse sono soggette all’obbligo di fatturazione elettronica, quest’ultima forma si deve applicare per l’intero documento;
  • La detraibilità dell’iva e la deducibilità del costo è subordinata all’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili. Se una compagnia petrolifera emette buoni carburanti o carte, ricaricabili o meno, che consentono all’impresa di rifornirsi del carburante presso un impianto stradale gestito dalla medesima compagnia, la fattura elettronica sarà emessa al momento della cessione dei buoni e della ricarica della carta;
  • Si ritengono validi anche i pagamenti effettuati dal soggetto passivo d’imposta in via mediata. Si pensi al dipendente che paga con la propria carta di credito il rifornimento del carburante dell’automezzo aziendale durante una trasferta di lavoro. Il rimborso al dipendente dovrà essere effettuato con mezzi tracciabili (ad es bonifico unitariamente alla retribuzione);
  • La fatturazione elettronica negli appalti pubblici troverà applicazione per i soli rapporti, appalti e/o altri contratti, diretti tra il soggetto titolare del contratto e la P.A. , nonché tra il primo e coloro di cui egli si avvale con esclusione degli ulteriori passaggi successivi.
  • Data inserimento: 07.05.18
  • Inserito in:: FISCO
  • Notizia n.: 3845