Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se vuoi saperne di più consulta la cookie policy Per saperne di piu'

Approvo

Gli acconti di imposta versati, nel 2017 in misura insufficiente in vigenza di applicazione della disciplina Iri non sono sanzionabili

L’Agenzia delle entrate ha chiarito con la risoluzione 22 giugno 2018, n. 47/E, che, laddove i versamenti siano stati insufficienti per effetto dello slittamento dell’applicazione dell’IRI al periodo di imposta 2018 non si applicano le sanzioni

L’articolo 1, commi 547-548, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 ha introdotto, a partire dal periodo d’imposta 2017, l’imposta sul reddito d’impresa (IRI), mediante l’aggiunta dell’articolo 55-bis al Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Il regime prevede, in sintesi, che il reddito d’impresa prodotto dalle imprese individuali, dalle società di persone e dalle società a responsabilità limitata a ristretta base sociale, non concorra alla formazione del reddito complessivo dei soci – secondo il criterio generale di tassazione per trasparenza previsto per i soggetti IRPEF (articolo 5 TUIR) – ma venga assoggettato a tassazione separata con la medesima aliquota prevista per i soggetti IRES (24%), nella misura in cui lo stesso rimanga nel circuito aziendale. La tassazione è, invece, operata ordinariamente se gli utili prodotti o precedentemente reinvestiti sono prelevati dall’imprenditore o distribuiti ai soci. Con il successivo articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, tuttavia, è stata rinviata al 1° gennaio 2018 la decorrenza delle disposizioni contenute nel citato articolo 55-bis del TUIR.

Con la risoluzione 22 giugno 2018, n. 47/E l’Agenzia delle entrate interviene sulla questione degli acconti di imposta 2017 che versati, in applicazione della disciplina IRI, risultano ora insufficienti a causa del rinvio al 2018 della nuova disciplina.

L’Agenzia chiarisce che, laddove il versamento risulti insufficiente esclusivamente per effetto dello slittamento dell’applicazione dell’IRI al periodo d’imposta 2018, e, non anche per altre previsioni rivelatesi errate, in applicazione del principio di tutela dell’affidamento e della buona fede del contribuente (articolo 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212), non è contestabile la sanzione per carente versamento ex articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997.

Tale soluzione è, secondo l’Agenzia, in linea con la risoluzione n. 176/E del 2003, con la quale è stato chiarito che il comportamento di un contribuente non può essere sanzionato laddove egli abbia posto in essere comportamenti conformi al tenore letterale della normativa applicabile “ratione temporis“, e l’errore sia scaturito da modifiche normative introdotte successivamente al versamento degli acconti ma con efficacia retroattiva. Ne consegue, conclude l’Agenzia che, al verificarsi delle condizioni sopra richiamate ed entro il termine previsto per il versamento del saldo dell’imposta, sia possibile determinare definitivamente l’imposta dovuta, per il periodo d’imposta 2017, senza applicazione di sanzioni ed interessi. I contribuenti devono provvedere, in sede di dichiarazione, alla compilazione dei righi RS148 “Rideterminazione dell’acconto” e RN38 “Acconti” del modello Redditi PF 2018.

  • Data inserimento: 25.06.18
  • Inserito in:: FISCO
  • Notizia n.: 3907