Gas fluorurati: sanzioni per l’operatore che nelle attività di controllo delle perdite non si avvale di persone in possesso del pertinente certificato

Solo le persone che sono iscritte al Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate e hanno superato l’apposito esame possono effettuare le attività di controllo delle perdite dei gas fluorurati

Obbligo e sanzione applicata

L’operatore che nelle attività di controllo delle perdite delle applicazioni fisse sotto riportate, non si avvale di persone in possesso dello specifico certificato previsto dall’articolo 9, del Decreto del Presidente della Repubblica 27/01/2013, n. 43, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.

 

Le applicazioni in questione riguardano gli impianti di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore mobili compresi i circuiti nonché i sistemi di protezione antincendio, che contengono gas fluorurati ad effetto serra elencati nell'allegato I del Regolamento CE n. 842/2006

 

Definizione di operatore

Operatore: una persona fisica o giuridica che eserciti un effettivo controllo sul funzionamento tecnico delle apparecchiature e degli impianti contemplati dal presente regolamento; è stato stabilito che il proprietario dell’apparecchiatura o dell’impianto è considerato operatore qualora non abbia delegato ad una terza persona l’effettivo controllo sul funzionamento tecnico dello stesso).

Obbligo di iscrizione e certificazione delle persone

Le persone che svolgono le attività di sotto riportate, devono essere in possesso del pertinente certificato rilasciato da un organismo di certificazione, a seguito del superamento di un esame teorico e pratico basato sui requisiti minimi relativi alle competenze e alle conoscenze previste negli allegati rispettivamente dei regolamenti (Ce) n. 303/2008, n. 304/2008, n. 305/2008 e n. 306/2008.

Le seguenti persone per svolgere le attività sotto riportate devono iscriversi al Registro nazionale delle persone delle imprese certificate:

a) persone che svolgono una o più delle seguenti attività su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore che contengono gas fluorurati ad effetto serra:

1) controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra e dalle applicazioni contenenti almeno 6 kg di gas fluorurati ad effetto serra dotate di sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali;

2) recupero di gas fluorurati ad effetto serra;

3) installazione;

4) manutenzione o riparazione;

b) persone che svolgono una o più delle seguenti attività su impianti fissi di protezione antincendio che contengono gas fluorurati ad effetto serra:

1) controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra;

2) recupero di gas fluorurati ad effetto serra, anche per quanto riguarda gli estintori;

3) installazione;

4) manutenzione o riparazione;

c) persone addette al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione;

d) persone addette al recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono.

Controlli obbligatori – periodicità - e chi può farli

Gli operatori hanno l’obbligo di effettuare, alle applicazioni fisse in questione, controlli per individuare eventuali perdite. Tali verifiche possono essere effettuate solo da personale certificato e quindi iscritto al Registro nazionale delle persone delle imprese certificate, previsto dall’articolo 13 del Dpr 27/01/2012, n. 43.

Le verifiche sulle applicazioni devono essere effettuate con la seguente frequenza:

  • le applicazioni contenenti 3 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra sono controllate per individuare perdite almeno una volta all'anno; questa disposizione non si applica alle apparecchiature con impianti ermeticamente sigillati, etichettati come tali e contenenti meno di 6 chilogrammi di gas fluorurati ad effetto serra;

 

  • le applicazioni contenenti 30 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra sono controllate per individuare perdite almeno una volta ogni sei mesi;

 

  • le applicazioni contenenti 300 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra sono controllate per individuare perdite una volta ogni tre mesi.

 

Le applicazioni sono controllate per individuare perdite entro un mese dalla riparazione della perdita per accertare che la riparazione sia stata efficace.

 

In allegato viene riportato il Regolamento (CE)  n. 842/2006

 

 

Normativa riferita alla sanzione

 

Regolamento 842/2006 (CE) - Articolo 3 - contenimento

1. Gli operatori delle seguenti applicazioni fisse: refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore mobili compresi i circuiti nonché i sistemi di protezione antincendio, che contengono gas fluorurati ad effetto serra elencati nell'allegato I del Regolamento CE n. 842/2006, adottano tutte le misure fattibili sul piano tecnico e che non comportano costi sproporzionati per:

a) prevenire perdite di tali gas; e

b) riparare non appena possibile le perdite rilevate.

2. Gli operatori delle applicazioni di cui al paragrafo 1 provvedono affinché esse siano controllate, per individuare perdite, da personale certificato che soddisfi i requisiti di cui all'articolo 5, con la frequenza indicata di seguito:

a) le applicazioni contenenti 3 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra sono controllate per individuare perdite almeno una volta all'anno; questa disposizione non si applica alle apparecchiature con impianti ermeticamente sigillati, etichettati come tali e contenenti meno di 6 chilogrammi di gas fluorurati ad effetto serra;

b) le applicazioni contenenti 30 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra sono controllate per individuare perdite almeno una volta ogni sei mesi;

c) le applicazioni contenenti 300 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra sono controllate per individuare perdite una volta ogni tre mesi.

Le applicazioni sono controllate per individuare perdite entro un mese dalla riparazione della perdita per accertare che la riparazione sia stata efficace.

Ai fini del presente paragrafo per "controllate per individuare perdite" si intende che le apparecchiature o gli impianti sono esaminati per individuare perdite attraverso metodi di misurazione diretta o indiretta, incentrati sulle parti dell'apparecchiatura o dell'impianto in cui è più probabile che si verifichino delle perdite. I metodi di misurazione diretta o indiretta per controllare la presenza di eventuali perdite devono essere specificati nei requisiti di ispezione standard di cui al paragrafo 7.

3. Gli operatori delle applicazioni di cui al paragrafo 1 contenenti 300 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra installano sistemi di rilevamento delle perdite. Tali sistemi di rilevamento delle perdite sono controllati almeno una volta all'anno per accertarne il corretto funzionamento. Nel caso dei sistemi di protezione antincendio installati prima del 4 luglio 2007, i sistemi di rilevamento delle perdite devono essere installati entro il 4 luglio 2010.

4. Ove esista un sistema idoneo di rilevamento delle perdite correttamente funzionante, la frequenza dei controlli di cui al paragrafo 2, lettere b) e c), può essere dimezzata.

5. Nel caso dei sistemi di protezione antincendio, se viene già applicato un regime di ispezioni al fine di ottemperare alla norma Iso 14520, queste ispezioni possono anche soddisfare i requisiti del presente regolamento, purché siano almeno altrettanto frequenti.

6. Gli operatori delle applicazioni di cui al paragrafo 1 contenenti 3 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra tengono un registro in cui riportano la quantità e il tipo di gas fluorurati ad effetto serra installati, le quantità eventualmente aggiunte e quelle recuperate durante le operazioni di manutenzione, di riparazione e di smaltimento definitivo. Mantengono inoltre un registro di altre informazioni pertinenti, inclusa l'identificazione della società o del tecnico che ha eseguito la manutenzione o la riparazione, nonché le date e i risultati dei controlli effettuati ai sensi dei paragrafi 2, 3 e 4 e le informazioni pertinenti che permettono di individuare nello specifico le apparecchiature fisse separate delle applicazioni di cui al paragrafo 2, lettere b) e c). Su richiesta, detti registri sono messi a disposizione dell'autorità competente e della Commissione.

7. La Commissione stabilisce i requisiti standard di controllo delle perdite per ciascuna delle applicazioni di cui al paragrafo 1. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo 3.

 

Regolamento 842/2006/CE - Articolo 5 – Formazione e certificazione

1. Sulla base delle informazioni pervenute dagli Stati membri e consultandosi con i settori interessati, la Commissione stabilisce i requisiti minimi e le condizioni per il reciproco riconoscimento relativamente ai programmi di formazione e certificazione sia per le società sia per il personale interessato che intervengono nell’installazione, manutenzione o riparazione delle apparecchiature e dei sistemi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, nonché del personale che interviene nello svolgimento delle attività di cui agli articoli 3 e 4. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo 3.

2. Entro il 4 luglio 2008 gli Stati membri stabiliscono o adattano i propri requisiti di formazione e certificazione sulla base dei requisiti minimi di cui al paragrafo 1. Essi notificano alla Commissione i rispettivi programmi di formazione e certificazione. Gli Stati membri riconoscono i certificati rilasciati negli altri Stati membri e si astengono dal limitare la libera prestazione di servizi e la libertà di stabilimento per motivi connessi al rilascio dei certificati in un altro Stato membro.

3. L'operatore dell'applicazione pertinente provvede a che il personale interessato abbia ottenuto la necessaria certificazione di cui al paragrafo 2, che comporta una conoscenza appropriata dei regolamenti e delle norme applicabili, e che egualmente disponga della necessaria competenza in materia di prevenzione delle emissioni e di recupero dei gas fluorurati ad effetto serra e di manipolazione sicura del tipo e delle dimensioni dell'apparecchiatura in questione.

4. Entro il 4 luglio 2009 gli Stati membri assicurano che le società coinvolte nell'esecuzione delle attività di cui agli articoli 3 e 4 prendano in consegna gas fluorurati ad effetto serra solo se il loro personale addetto è in possesso dei certificati di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

5. Entro il 4 luglio 2007 la Commissione determina il formato della notifica di cui al paragrafo 2 del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

 

 

Dpr 27/01/2012, n. 43 – Articolo 8 – Obbligo di iscrizione al Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate

1. Le seguenti persone devono iscriversi al Registro entro 60 giorni dalla sua istituzione:

a) persone che svolgono una o più delle seguenti attività su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore che contengono gas fluorurati ad effetto serra:

1) controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra e dalle applicazioni contenenti almeno 6 kg di gas fluorurati ad effetto serra dotate di sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali;

2) recupero di gas fluorurati ad effetto serra;

3) installazione;

4) manutenzione o riparazione;

b) persone che svolgono una o più delle seguenti attività su impianti fissi di protezione antincendio che contengono gas fluorurati ad effetto serra:

1) controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra;

2) recupero di gas fluorurati ad effetto serra, anche per quanto riguarda gli estintori;

3) installazione;

4) manutenzione o riparazione;

c) persone addette al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione;

d) persone addette al recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono;

e) persone addette al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore, che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 2006/40/Ce.

2. Le imprese che svolgono le seguenti attività devono iscriversi al Registro entro 60 giorni dalla sua istituzione:

a) installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra;

b) installazione, manutenzione o riparazione di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti gas fluorurati ad effetto serra;

c) recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione;

d) recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono;

e) recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore.

3. Le iscrizioni di cui ai commi 1 e 2 vengono effettuate presso la Camera di commercio competente esclusivamente per via telematica, con le modalità di cui all'articolo 13, comma 7.

4. A partire dalla data di istituzione del Registro, chiunque intenda svolgere le attività di cui ai commi 1 e 2, deve preventivamente iscriversi al Registro. L'iscrizione viene effettuata presso la Camera di commercio competente esclusivamente per via telematica, con le modalità di cui all'articolo 13, comma 7.

5. L'iscrizione al Registro è condizione necessaria per ottenere i certificati e gli attestati di cui all'articolo 9.

 

Dpr 27/01/2012, n. 43 – Articolo 9 – Obbligo di certificazione e attestazione

1. Le persone che svolgono le attività di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), b), c) e d), devono essere in possesso del pertinente certificato rilasciato da un organismo di certificazione designato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, a seguito del superamento di un esame teorico e pratico basato sui requisiti minimi relativi alle competenze e alle conoscenze previste negli allegati rispettivamente dei regolamenti (Ce) n. 303/2008, n. 304/2008, n. 305/2008 e n. 306/2008.

2. Le persone che svolgono le attività di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a) e b), in possesso di un certificato provvisorio di cui all'articolo 10, comma 1, devono conseguire, entro sei mesi dal rilascio del predetto certificato provvisorio, il certificato di cui al comma 1.

3. Le persone che svolgono l'attività di cui all'articolo 8, comma 1, lettera e), devono essere in possesso di un attestato rilasciato da un organismo di attestazione di cui all'articolo 7, comma 1, a seguito del completamento di un corso di formazione basato sui requisiti minimi relativi alle competenze e alle conoscenze previste nell'allegato del regolamento (Ce) n. 307/2008. L'attestazione va rilasciata entro 5 giorni lavorativi dal completamento del corso di formazione.

4. Il certificato di cui al comma 1 ha una durata di dieci anni. Trascorso tale periodo, l'organismo di certificazione che ha rilasciato il certificato rinnova quest'ultimo su domanda dell'interessato.

5. Le imprese possono svolgere le attività di cui all'articolo 8, comma 2, lettere a) e b), e prendere in consegna gas fluorurati ad effetto serra solo se in possesso del pertinente certificato rilasciato da un organismo di certificazione designato ai sensi dell'articolo 5, comma 1. Tale certificato viene rilasciato all'impresa nel caso in cui quest'ultima soddisfi i requisiti di cui all'allegato B.2.1, che forma parte integrante del presente decreto.

Le imprese devono conseguire il certificato entro sei mesi dal rilascio del certificato provvisorio di cui all'articolo 10, comma 2.

6. L'obbligo di certificazione non si applica alle seguenti attività effettuate nel luogo di produzione:

a) fabbricazione e riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra di cui all'articolo 2, comma 3, del regolamento (Ce) n. 303/2008;

b) fabbricazione e riparazione di contenitori o relativi componenti di impianti fissi di protezione antincendio contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (Ce) n. 304/2008.

 

Dpr 27/01/2012, n. 43 – Articolo 10 – Certificati provvisori

1. Le persone che svolgono le attività di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a) e b), possono avvalersi di un certificato provvisorio la cui scadenza è data dal termine entro cui tali persone devono conseguire il certificato di cui all'articolo 9, comma 1. Il certificato provvisorio riporta le attività contemplate nonché, ove applicabile, la categoria di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (Ce) n. 303/2008, e la data di scadenza.

2. Le imprese che svolgono le attività di cui all'articolo 8, comma 2, lettere a) e b), possono avvalersi di un certificato provvisorio la cui scadenza è data dal termine entro cui tali imprese devono conseguire il certificato di cui all'articolo 9, comma 5. Il certificato provvisorio riporta le attività che il titolare è autorizzato a svolgere e la data di scadenza.

3. Le persone che intendono avvalersi del certificato provvisorio di cui al comma 1, presentano una domanda alla Camera di commercio competente secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 7. Tale domanda è presentata unitamente alla domanda di iscrizione al Registro ed è corredata da una dichiarazione sostitutiva, in base agli articoli 46 e 47 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, attestante che il richiedente possiede un'esperienza professionale di almeno 2 anni nelle attività di cui al comma 1, acquisita prima della data di entrata in vigore del presente decreto e specificando, ove applicabile, la categoria di certificato di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (Ce) n. 303/2008 per la quale l'esperienza professionale è posseduta.

4. Le imprese che intendono avvalersi del certificato provvisorio di cui al comma 2, presentano una domanda alla Camera di commercio competente con le modalità di cui all'articolo 13, comma 7. Tale domanda è presentata unitamente alla domanda di iscrizione al Registro ed è corredata da una dichiarazione sostitutiva, in base agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, attestante che il richiedente impiega personale in possesso di un certificato provvisorio ai sensi del comma 1 o di un certificato ai sensi dell'articolo 9, comma 1, per le attività per cui è richiesto il possesso di un certificato.

5. La Camera di commercio competente rilascia i certificati provvisori entro 30 giorni dal ricevimento della domanda ed inserisce nella sezione del Registro di cui all'articolo 13, comma 3, lettera b), le informazioni relative alle persone e alle imprese in possesso di certificato provvisorio.

 

Dpr 27/01/2012, n. 43 – Articolo 11 – Deroghe transitorie

1. Ai sensi dell'articolo 4.3, lettera a), del regolamento (Ce) n. 303/2008, l'obbligo di certificazione di cui all'articolo 9, comma 1, non si applica, per un periodo massimo di 2 anni, alle persone che svolgono le attività di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), nell'ambito di un apprendistato finalizzato all'acquisizione delle capacità pratiche in vista dell'esame di cui all'articolo 9, comma 1, purché l'attività in questione sia svolta sotto la supervisione di una persona in possesso di un certificato che contempla tale attività.

2. Ai sensi dell'articolo 4.2 del regolamento (Ce) n. 304/2008, dell'articolo 3.2 del regolamento (Ce) n. 305/2008 e dell'articolo 2.2 del regolamento (Ce) n. 306/2008, l'obbligo di certificazione di cui all'articolo 9, comma 1, non si applica, per un periodo massimo di 1 anno, alle persone che svolgono le attività di cui all'articolo 8, comma 1, lettere b), c) e d), nell'ambito di un apprendistato finalizzato all'acquisizione delle capacità pratiche in vista dell'esame di cui all'articolo 9, comma 1, purché l'attività in questione sia svolta sotto la supervisione di una persona in possesso di un certificato che contempla tale attività.

3. Ai sensi dell'articolo 2.2 del regolamento (Ce) n. 307/2008, l'obbligo di attestazione di cui all'articolo 9, comma 3, non si applica per un periodo massimo di 1 anno, alle persone che svolgono l'attività di cui all'articolo 8, comma 1, lettera e), iscritte ad un corso di formazione finalizzato al rilascio di un attestato di formazione che contempla l'attività pertinente, purché l'attività in questione sia svolta sotto la supervisione di una persona ritenuta adeguatamente qualificata.

4. Le persone interessate dichiarano per via telematica alla Camera di commercio competente di avvalersi di una delle deroghe di cui ai commi 1, 2 e 3 secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 7.

L'istanza è corredata da una dichiarazione sostitutiva, in base agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, attestante che il richiedente è in possesso del requisito necessario al rilascio della pertinente deroga temporanea.

 

Dpr 27/01/2012, n. 43 – Articolo - Esenzioni

1. Non è soggetta ad obbligo di certificazione di cui all'articolo 9, comma 1:

a) la persona che svolge operazioni di brasatura o saldatura di parti di un sistema o di parti di un'apparecchiatura nell'ambito di una delle attività di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), qualificato o approvato in base all'allegato I punti 3.1.2 e 3.2.3 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, purché tali operazioni siano svolte sotto la supervisione di una persona in possesso di un certificato che contempla l'attività pertinente;

b) la persona addetta al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, la cui carica di gas fluorurati ad effetto serra è inferiore a 3 kg, negli impianti autorizzati in conformità all'articolo 8, comma 3, dello stesso decreto legislativo, a condizione che tale persona sia assunta dall'impresa che detiene l'autorizzazione e sia in possesso di un attestato di competenza rilasciato dal titolare dell'autorizzazione che certifica il completamento di un corso di formazione sulle competenze e sulle conoscenze minime relative alla categoria III, come indicato nell'allegato al regolamento (Ce) n. 303/2008.

2. Le persone interessate dichiarano alla Camera di commercio competente di avvalersi di una delle esenzioni di cui al comma 1 secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 7. L'istanza è corredata da una dichiarazione sostitutiva, in base agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, attestante che il richiedente è in possesso del requisito necessario al rilascio della pertinente esenzione.

 

Dpr 27/01/2012, n. 43 – Articolo 13 – Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate

1. È istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base delle risorse già destinate a tali finalità dalla normativa vigente, il Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate. La gestione del Registro è affidata alle Camere di commercio competenti che vi fanno fronte con le risorse e le modalità previste dalla legislazione vigente.

2. Al Registro accedono, per quanto di loro competenza, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), le Camere di commercio competenti, gli organismi di certificazione, gli organismi di valutazione della conformità e l'Organismo di accreditamento.

3. Il Registro è costituito dalle seguenti sezioni:

a) Sezione degli organismi di certificazione di cui all'articolo 5, nonché degli organismi di valutazione della conformità e di attestazione di cui all'articolo 7;

b) Sezione delle persone e delle imprese in possesso di un certificato provvisorio in base all'articolo 10;

c) Sezione delle persone e delle imprese certificate ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 5;

d) Sezione delle persone che hanno ottenuto l'attestato in base all'articolo 9, comma 3;

e) Sezione delle persone che non sono soggette ad obbligo di certificazione in base alle deroghe o esenzioni previste rispettivamente dagli articoli 11 e 12;

f) Sezione delle persone e delle imprese che hanno ottenuto la certificazione in un altro Stato membro e che hanno trasmesso copia del proprio certificato ai sensi dell'articolo 14.

4. L'avvenuta istituzione del Registro viene pubblicata sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo avviso nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

5. Tutti i soggetti tenuti all'iscrizione al Registro versano, alle camere di commercio competenti per territorio, i diritti di segreteria previsti dall'articolo 18, comma 1, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, il cui importo viene stabilito ai sensi del comma 3 dello stesso articolo.

6. Le Camere di commercio rilasciano per via telematica alle persone e alle imprese gli attestati di iscrizione al Registro, nonché le visure dei certificati e degli attestati validi anche ai fini dell'attestazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 9.

7. Le informazioni da riportare nelle seguenti istanze e le modalità per la loro presentazione sono pubblicate sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana:

a) domande di iscrizione al Registro di cui agli articoli 5, 7 e 8;

b) domande di certificazione provvisoria di cui all'articolo 10;

c) dichiarazioni di deroghe ed esenzioni di cui agli articoli 11 e 12.

8. I pagamenti dei diritti di segreteria previsti sono effettuati secondo le procedure e le modalità predisposte dalle Camere di commercio

 

 

Dpr 27/01/2012, n. 43 – Articolo 14 - Riconoscimento dei certificati delle persone e delle imprese rilasciati in un altro Stato membro

1. Le persone e le imprese in possesso di un certificato rilasciato in un altro Stato membro ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (Ce) n. 842/2006, trasmettono copia del certificato, allegando ad esso la traduzione giurata in lingua italiana, alla Camera di commercio nella cui circoscrizione territoriale la persona è domiciliata o l'impresa svolge prevalentemente la propria attività, che provvede ad includerli nel Registro.

2. Le persone in possesso di un attestato rilasciato in un altro Stato membro ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (Ce) n. 307/2008, trasmettono copia dell'attestato allegando ad esso la traduzione giurata in lingua italiana, alla Camera di commercio dove la persona o l'impresa ha il proprio domicilio o esercita prevalentemente la propria attività che provvede ad includerli nel Registro.

3. Il riconoscimento reciproco non è applicabile ai certificati provvisori.

  • Data inserimento: 06.05.13
  • Inserito in:: Sanzioni
  • Notizia n.: 1034