FSBA: Assegno ordinario causale Covid-19 anno 2021.

Sottoscritto il 25 gennaio il verbale di accordo di aggiornamento alla Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) delle procedure di consultazione sindacale per richiedere il trattamento FSBA causale Covid-19.

La Legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020) ha previsto la concessione di ulteriori 12 settimane (gratuite) dei trattamenti di integrazione salariale per causale “emergenza Covid-19”.

Le imprese artigiane possono richiedere le 12 settimane di trattamento FSBA per causale Covid-19 a favore dei lavoratori in forza al 1° gennaio 2021, a prescindere dall’utilizzo del medesimo nel 2020, nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2021 ed il 30 giugno 2021.

Il Fondo riconosce il trattamento FSBA causale Covid-19 indipendentemente dalla regolarità contributiva pregressa.

Ricordiamo che accedono alle prestazioni erogate da FSBA le imprese artigiane non edili con codice statistico contributivo (CSC) 4.xxx, a prescindere dal contratto collettivo applicato, a cui sia attribuito il Codice autorizzazione 7B nel cassetto previdenziale INPS.

Le imprese artigiane del settore edile rientrano, invece, nel campo di applicazione del trattamento ordinario di cassa integrazione (CIGO): sono pertanto destinatarie dell’intervento CIGO Covid-19 da richiedere all’INPS.

Le imprese artigiane non edili con più di 15 addetti dell’indotto (art.20 comma 1 lett. b D.lgs. n. 148/2015) accedono al trattamento di Cassa integrazione in deroga per causale Covid-19 da richiedere all’INPS.

I lavoratori a domicilio sono esclusi dalle tutele erogate da FSBA. Limitatamente ai trattamenti emergenziali l’INPS nella circolare n. 86/2020 ha chiarito che tali lavoratori sono destinatari della Cassa integrazione in deroga causale Covid-19.

 

Le parti sociali datoriali e sindacali dell’artigianato veneto hanno sottoscritto il 25 gennaio u.s. un verbale di accordo che aggiorna la procedura di consultazione sindacale valida per il Veneto per richiedere la prestazione FSBA Covid-19 nel 2021. In particolare viene stabilito quanto segue:

a) i datori di lavoro che hanno sottoscritto nel 2020 un verbale di accordo per accedere alla prestazione FSBA causale Covid-19, di cui ne abbiano eventualmente esteso la validità tramite le “comunicazioni di rinnovo accordo”, qualora ravvisino la necessità di richiedere ulteriori settimane di trattamento FSBA Covid-19 previste dalla Legge di Bilancio 2021 nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2021 ed il 30 giugno 2021, dovranno inviare alle OO.SS. e ad una associazione datoriale artigiana territoriale il nuovo modello di rinnovo accordo (Allegato 1 del Verbale di accordo 25.01.2021) indicando la nuova data di scadenza del verbale che non potrà in ogni caso andare oltre al 30 giugno 2021.

Anche i datori di lavoro che hanno trasmesso a FSBA nel corso del 2020 la comunicazione di ripresa dell’attività produttiva qualora abbiano necessità di richiedere le ulteriori settimane di trattamento FSBA Covid-19 previste per il 2021 dovranno solamente inviare il modello di rinnovo accordo (Allegato 1 del Verbale di accordo 25.01.2021). Non è pertanto richiesta la sottoscrizione di un nuovo accordo sindacale, rimanendo valido quanto effettuato nel 2020.

Nel caso in cui nel modello di rinnovo accordo siano aggiunti nuovi lavoratori, cioè non presenti nel verbale originario né nelle eventuali successive comunicazioni di proroga di validità dell’accordo nel 2020 e che accedono per la prima volta nel 2021 alla prestazione FSBA Covid-19, dovrà essere trasmesso ad EBAV il modello D06 da parte dei lavoratori interessati al trattamento per il tramite dello Sportello EBAV delle Organizzazioni Sindacali.

Dal punto di vista operativo sul portale SINAWEB dovrà essere presentata una nuova domanda secondo le istruzioni fornite da FSBA e reperibili sul sito del Fondo medesimo.

b) i datori di lavoro che hanno necessità di attivare per la prima volta la prestazione FSBA “causale Covid-19” nel 2021, cioè le imprese che NON hanno fatto ricorso a tale trattamento nel 2020, si dovranno attenere all’intera procedura sindacale prevista nell’Accordo interconfederale regionale del 4 marzo 2020:

- comunicare in modo congiunto a CGIL CISL e UIL provinciali e ad una delle associazioni datoriali artigiane provinciali mediante l’attivazione della procedura di consultazione sindacale. In allegato il “Modello Unico Informativa FSBA_2021” valido per Confartigianato Imprese Vicenza;

- redazione del verbale di accordo sindacale (obbligatorio) secondo il format previsto dal verbale di accordo (Allegato 2) e scaricabile dal sito di EBAV;

- caricamento della domanda sul portale SINAWEB/FSBA secondo le istruzioni indicate dal Fondo medesimo;

- inoltro ad EBAV del modello D06 da parte dei lavoratori interessati al trattamento per il tramite dello Sportello EBAV delle Organizzazioni Sindacali.

c) i datori di lavoro che esauriscano integralmente, per effettiva fruizione, le 12 settimane di trattamento FSBA causale Covid-19 prima del 30 giugno 2021 potranno attivare la procedura di consultazione sindacale per richiedere l’Assegno Ordinario FSBA (non causale Covid-19), ove non già esaurito per pregresso utilizzo nel biennio di riferimento.

Nota bene: l’accesso alla prestazione ordinaria è condizionata dalla regolarità dei versamenti contributivi al Fondo nei 36 mesi precedenti alla presentazione della domanda.

 

Si rimanda ai siti di FSBA e di EBAV per tutti gli aggiornamenti relativi alla gestione delle domande sul portale SINAWEB.

 

Modulistica e link a procedure FSBA per caricamento domanda su portale Sinaweb.

  • Data inserimento: 28.01.21