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Fondo di solidarietà bilaterale dell’artigianato.

Siglati gli accordi istitutivi del Fondo di solidarietà bilaterale dell’artigianato ai sensi della Riforma Fornero.

Con gli Accordi interconfederali del 31 ottobre 2013 e del 29 novembre 2013 le parti sociali dell’Artigianato hanno istituito il Fondo di solidarietà bilaterale (FSBA) ai sensi dell’art. 3, comma 14, Legge n. 92/2012.

La legge 92/2012 (Riforma Fornero), nel riprogettare il sistema degli ammortizzatori sociali, prevede per tutti i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale (cassa integrazione) di garantire ai lavoratori prestazioni di sostegno al reddito in caso di riduzione/sospensione dell’attività lavorativa per mancanza di lavoro, tramite l’istituzione da parte delle organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro di fondi di solidarietà bilaterali istituiti presso l’INPS. Tali fondi devono erogare prestazioni obbligatorie ai lavoratori di aziende con più di 15 dipendenti.

In alternativa all’istituzione dei fondi presso l’INPS, la legge riconosce nelle realtà in cui sono presenti consolidati sistemi di bilateralità l’adeguamento degli enti esistenti alle disposizioni previste dalla Riforma. È il caso del sistema degli enti bilaterali dell’artigianato, per il quale i recenti accordi dispongono il percorso di adeguamento di EBNA (Ente Bilaterale Nazionale dell’Artigianato) alle novità normative previsti dalla legge 92/2012. In questo senso viene istituito presso EBNA, ente nazionale coordinatore degli enti bilaterali regionali, l’apposito fondo FSBA.

Il nuovo FSBA è destinato a tutti i lavoratori dipendenti dell’artigianato e delle imprese che applicano i contratti collettivi di lavoro artigiani, anche con meno di 16 dipendenti. Al Fondo potranno aderire anche i dipendenti delle organizzazioni artigiane che hanno sottoscritto i predetti accordi, nonché i dipendenti degli enti e delle società dalle stesse costituite, promosse o partecipate.

In considerazione dell’aliquota contributiva minima prevista dal comma 15, lett. a) dell’art. 3 della legge 92/2012 pari allo 0,20%, la parti hanno deciso di non optare per l’individuazione di un’aliquota, ma di stabilire un importo in cifra fissa pari a 34 euro; elevando da 29 a34 euro annui per ciascun dipendente, la quota prevista nell’ambito di 31,25 euro di cui alla lettera e) “fondo sostegno al reddito” dell’atto di indirizzo sulla bilateralità del 30 giugno 2010.

Precisiamo infine che i nuovi accordi nazionali sull’istituzione del Fondo di solidarietà bilaterale artigiano non apportano, al momento, alcuna variazione all’operatività, alla contribuzione e alle prestazioni dell’Ente Bilaterale Artigianato Veneto EBAV.

  • Data inserimento: 11.12.13