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Esonero contributivo triennale ex legge 190/2015. Circolare INPS n. 178: chiarimenti in merito al godimento dell’incentivo.

L’INPS con circolare del 3 novembre u.s. fornisce chiarimenti relativi a particolari casi di riconoscimento dell’inventivo di cui alla legge 190/2014 (Legge Stabilità 2015).

L’Inps, con la circolare n. 178 del 3 novembre 2015, ha fornito ulteriori chiarimenti riguardanti taluni profili attuativi afferenti all’esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2015 (ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 – c.d. Legge di Stabilità 2015), la cui durata è pari a trentasei mesi a partire dalla data di assunzione. Si ricorda che il periodo di godimento dell’agevolazione può essere sospeso nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità (cfr. circolare n. 84/1999), consentendo il differimento temporale del periodo di fruizione del beneficio.

Secondo la legge 190/2014 la condizione legittimante la fruizione dell’esonero consiste nell’assenza di rapporti di lavoro a tempo indeterminato nel corso dei sei mesi precedenti l’assunzione. Alla luce di tale previsione l’INPS fornisce indicazioni in ordine a situazioni caratterizzate da particolari specificità:

  1. l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato all’estero nei 6 mesi precedenti l’assunzione non consente la fruizione dell’esonero contributivo anche laddove, sulla base della legislazione internazionale, il precedente rapporto di lavoro non contemplasse l’obbligo assicurativo nei confronti di una gestione previdenziale nazionale;
  2. con riferimento ai rapporti di lavoro part time a tempo indeterminato, l’esonero spetta anche nei casi in cui il lavoratore sia assunto da due diversi datori di lavoro in relazione ad ambedue i rapporti, purché la data di decorrenza dei predetti rapporti di lavoro sia la medesima. In caso di assunzioni differite, il datore di lavoro perderebbe, infatti, con riguardo al secondo rapporto di lavoro part-time, il requisito legittimante l’ammissione all’agevolazione in oggetto;
  3. nel caso in cui il precedente rapporto di lavoro (a tempo indeterminato) – intercorso nei 6 mesi precedenti l’assunzione – sia stata risolto per mancato superamento del periodo di prova ovvero per dimissioni del lavoratore, non si ha diritto alla fruizione dell’esonero;
  4. l’incentivo non spetta qualora i lavoratori già titolari di un rapporto a tempo indeterminato transitino dal cedente al subentrante nei casi di cambi di appalto di servizi, nell’ipotesi in cui la contrattazione collettiva che disciplina tali rapporti, preveda, per i casi di cessazione dell’appalto cui sono adibiti i dipendenti, una procedura idonea a consentire l’assunzione degli stessi alle dipendenze dell’impresa subentrante, mediante la costituzione ex novo di un rapporto di lavoro con un diverso soggetto;
  5. nelle ipotesi di cessione del contratto a tempo indeterminato ex art. 1406 c.c. con passaggio del dipendente al cessionario, la fruizione del beneficio già riconosciuto al datore di lavoro cedente può essere trasferita al subentrante per il periodo residuo non goduto, in quanto in tal caso si verifica la sola modificazione soggettiva del rapporto già in atto che prosegue con il datore di lavoro cessionario;
  6. la fruizione dell’esonero è, infine, trasferibile nei confronti del cessionario per il periodo residuo non goduto dal cedente in virtù di quanto disposto dall’art. 2112 c.c., secondo il quale, in caso di trasferimento di azienda, il rapporto di lavoro prosegue con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano;

L’INPS chiarisce che non impedisce l’accesso all’incentivo lo svolgimento nei 6 mesi precedenti di prestazioni lavorative in forme giuridiche e contrattuali diverse da quella del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, quali, a titolo esemplificativo, il rapporto di lavoro a termine, il rapporto di collaborazione a progetto, lo svolgimento di attività di natura professionale in forma autonoma, ecc;

Con riferimento alla cumulabilità del beneficio triennale con altri incentivi la Circolare n. 178 fornisce delle indicazioni di coordinamento del predetto beneficio con l’esonero contributivo di cui all’art. 4, commi 8-11, della legge 92/2012 e con l’incentivo previsto dall’art. 8 della Legge 223/1991.

Pur ribadendo l’incumulabilità con l’incentivo per l’assunzione di lavoratori con più di 50 anni di età disoccupati da oltre dodici mesi e di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree, di cui all’art. 4, commi 8 e seguenti, della legge n. 92/2012, l’INPS tuttavia chiarisce che è possibile godere prima dell’incentivo previsto dalla legge 92/2012, per un rapporto a tempo determinato, e poi dell’incentivo della legge 190/2014 per la trasformazione a tempo indeterminato. Infatti, ricorrendo tutti i requisiti specifici richiesti dalla L.190/2014, l’incentivo può essere riconosciuto nell’ipotesi in cui si trasformi a tempo indeterminato un rapporto a termine agevolato ai sensi dell’articolo 4, commi 8-11, della legge 92/2012. L’incentivo spetta per 36 mesi dalla data di decorrenza della trasformazione.

Analogamente, è possibile godere prima dell’incentivo previsto dalla legge 223/1991, per un rapporto a tempo determinato, e poi dell’incentivo previsto dalla legge 190/2014 per la trasformazione a tempo indeterminato. Al riguardo, l’istituto precisa che, qualora il datore di lavoro opti per lo specifico regime agevolato previsto dalla legge 223/91 nel caso di trasformazione a tempo indeterminato del precedente rapporto a termine (contribuzione al 10% per 12 mesi + 50% dell’indennità di mobilità spettante al lavoratore), non potrà richiedere in un secondo momento di modificare tale scelta e chiedere l’applicazione dell’esonero triennale.

Infine l’INPS ribadisce la cumulabilità dello sgravio triennale con gli incentivi che assumono natura economica (es. l’incentivo per l’assunzione dei lavoratori disabili di cui all’art. 13, della legge n. 68/1999).

  • Data inserimento: 05.11.15