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Approvo

Emissioni in atmosfera: aggiornamento e modifica degli impianti e delle attività in deroga e non soggette all’autorizzazione

Le modifiche riguardano gli impianti di trattamento delle acque e le linee di trattamento dei fanghi

Pubblicato nella gazzetta Ufficiale 10/02/2014, n. 33, il decreto del Ministero dell’ambiente 15/01/2014, che riporta “Modifiche alla parte I dell’allegato IV, alla parte V del decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”.

Con il decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, all’articolo 269, è stabilito che per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta un’autorizzazione. Il gestore che intende installare uno stabilimento nuovo o trasferire uno stabilimento da un luogo ad un altro deve presentare all’autorità competente una domanda di autorizzazione. Nello stesso articolo sopra citato si precisa che viene fatto salvo quanto previsto dall’articolo 272, commi 1 e 5 del decreto legislativo 03/04/2006, n. 152. In particolare il comma 1 dell’articolo 272 precisa che non sono sottoposti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera, gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente impianti e attività elencati nella Parte I dell’allegato IV alla parte quinta del decreto legislativo 03/04/2006, n. 152. L’elenco si riferisce a impianti e ad attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento acustico.

Con il decreto del Ministero dell’ambiente 15/01/2014, sono state apportate modifiche agli impianti e attività elencati nella Parte I dell’allegato IV, alla parte quinta. In particolare la lettera p) dell’elenco viene sostituita con le seguenti lettere

p) Impianti di trattamento delle acque, escluse le linee di trattamento dei fanghi, fatto salvo quanto previsto dalla lettera p-bis;

p-bis) Linee di trattamento dei fanghi che operano nell’ambito di impianti di trattamento delle acque reflue con potenzialità inferiore a 10.000 abitanti equivalenti per trattamenti di tipo biologico e inferiore a 10 mc/h di acque trattate per trattamenti di tipo chimico/fisico; in caso di impianti che prevedono sia un trattamento biologico, sia un trattamento chimico/fisico, devono essere rispettati entrambi i requisiti.

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

 

DECRETO LEGISLATIVO 03/04/2006, n. 152 – ARTICOLO 272 – IMPIANTI E ATTIVITA’ IN DEROGA

1. Non sono sottoposti ad autorizzazione di cui al presente titolo gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente impianti e attività elencati nella parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto. L'elenco si riferisce a impianti e ad attività le cui emissioni sono scarsamente   rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico. Si applicano esclusivamente i valori limite di emissione e le prescrizioni  specificamente previsti, per tali impianti e attività, dai piani e programmi o dalle normative di cui all'articolo 271, commi 3 e 4. Al fine di stabilire le soglie di produzione e di consumo e le potenze termiche nominali indicate nella parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto si deve considerare l'insieme degli impianti e delle attività che, nello stabilimento, ricadono in ciascuna categoria presente nell'elenco. Gli impianti che utilizzano i combustibili soggetti alle condizioni previste dalla parte II, sezioni 4 e 6, dell'Allegato X alla parte  quinta del presente decreto, devono in ogni caso rispettare almeno i valori limite appositamente previsti per l'uso di tali combustibili nella parte III II, dell'Allegato I alla parte quinta del presente decreto. Se in uno stabilimento sono presenti sia impianti o attività inclusi nell'elenco della parte I  dell'allegato IV alla parte quinta del presente decreto, sia impianti o attività non inclusi nell'elenco, l'autorizzazione di cui al presente titolo considera solo quelli esclusi. Il presente comma si applica anche ai dispositivi mobili utilizzati all'interno di uno stabilimento da un gestore diverso da quello  dello stabilimento o non utilizzati all'interno di uno stabilimento. Il gestore di uno stabilimento in cui i dispositivi mobili di un altro gestore sono collocati ed utilizzati in modo non occasionale deve comunque  ricomprendere  tali dispositivi nella domanda di autorizzazione dell'articolo 269 salva la possibilità di aderire alle autorizzazioni generali del comma 2 nei casi ivi previsti. L'autorità   competente può altresì prevedere, con proprio provvedimento generale, che i gestori comunichino alla stessa o ad altra autorità da questa delegata, in via preventiva, la data di messa  in esercizio dell'impianto o di avvio dell'attività ovvero, in caso di dispositivi mobili, la data di inizio di ciascuna campagna di utilizzo. Gli elenchi contenuti nell'allegato IV alla parte quinta del  presente decreto possono essere aggiornati ed integrati, con le modalità di cui all'articolo 281, comma 5, anche su indicazione delle regioni, delle province autonome e delle associazioni   rappresentative di categorie produttive.

2. Per specifiche categorie di stabilimenti, individuate in relazione al tipo e alle modalità di  produzione, l'autorità competente può adottare apposite autorizzazioni di carattere generale, relative a ciascuna singola categoria, nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le  prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli. I valori limite di emissione e le prescrizioni sono stabiliti in conformità all'articolo 271, commi da 5 a 7.  L'autorizzazione generale stabilisce i requisiti della domanda di adesione e può prevedere   appositi modelli semplificati di domanda, nei quali le quantità e le qualità delle emissioni sono  deducibili dalle quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate. Al fine di stabilire le soglie di produzione e di consumo e le potenze termiche nominali indicate nella parte II dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto si deve considerare  l'insieme degli impianti e delle attività che, nello stabilimento, ricadono in ciascuna categoria presente nell'elenco. Per gli stabilimenti in cui  sono presenti anche impianti o attività a cui l'autorizzazione generale non si riferisce, il gestore   deve presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269. I gestori degli stabilimenti per cui è stata adottata una autorizzazione generale possono comunque presentare domanda di  autorizzazione ai sensi dell'articolo 269.

3. Almeno quarantacinque giorni prima dell'installazione il gestore degli stabilimenti di cui al  comma 2, presenta all'autorità competente o ad altra autorità da questa delegata una domanda  di adesione all'autorizzazione generale corredata dai documenti ivi prescritti. L'autorità che riceve  la domanda può, con proprio provvedimento, negare l'adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti dall'autorizzazione generale o i requisiti previsti dai piani e dai programmi o  dalle normative di cui all'articolo 271, commi 3 e 4, o in presenza di particolari situazioni di rischio  sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale. Tale procedura si applica  anche nel caso  in  cui il gestore intenda effettuare una modifica dello stabilimento. Resta fermo l'obbligo di sottoporre lo stabilimento all'autorizzazione di cui all'articolo 269 in caso di modifiche  per effetto delle quali lo stabilimento non sia più conforme alle previsioni dell'autorizzazione generale. L'autorizzazione generale si applica a chi vi ha aderito, anche se sostituita da successive autorizzazioni generali, per un periodo pari ai dieci anni successivi all'adesione. Non hanno effetto  su tale termine le domande di adesione relative alle modifiche dello stabilimento. Almeno quarantacinque giorni prima della scadenza di tale periodo il gestore presenta una domanda di adesione all'autorizzazione generale vigente, corredata dai documenti ivi prescritti. L'autorità   competente procede, almeno ogni dieci anni, al rinnovo delle autorizzazioni generali adottate ai  sensi del presente articolo. Per le autorizzazioni generali rilasciate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1989 e del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, il primo rinnovo è effettuato entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto e i soggetti autorizzati presentano una domanda di adesione, corredata dai documenti ivi prescritti, nei sei mesi che seguono al rinnovo o nei diversi termini  stabiliti dall'autorizzazione stessa, durante i quali l'esercizio può essere continuato. In caso di  mancata presentazione della domanda di adesione nei termini previsti dal presente comma lo  stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione alle emissioni.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non si applicano:

a) in caso di emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità  cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del presente decreto, o

b) nel caso in cui siano utilizzate, nell'impianto o nell'attività, le sostanze o i preparati classificati  dal decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le  frasi  di  rischio R45, R46, R49, R60, R61.

4-bis. Con apposito decreto, da adottare ai sensi dell'articolo 281, comma 5, si provvede ad integrare l'allegato IV, parte II, alla parte quinta del presente decreto con l'indicazione dei casi in  cui, in deroga al comma precedente, l'autorità competente può permettere, nell'autorizzazione  generale, l'utilizzo di sostanze inquinanti classificate con frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61, R68, in considerazione degli scarsi quantitativi d'impiego o delle ridotte percentuali di presenza  nelle materie prime o nelle emissioni.

5. Il presente titolo non si applica agli stabilimenti destinati alla difesa nazionale ed alle emissioni  provenienti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro. Agli impianti di distribuzione dei carburanti si applicano esclusivamente le pertinenti disposizioni degli articoli 276 e 277.

 

DECRETO LEGISLATIVO 03/04/2006, n. 152 – PARTE V – ALLEGATO IV

Aggiornato al decreto del Ministero dell’ambiente 15 gennaio 2014

Pubblicato nella gazzetta ufficiale 10/02/2014, n. 33

 

IMPIANTI E ATTIVITA’ IN DEROGA

Parte I

Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 1

 

1. Elenco degli impianti e delle attività:

a) Lavorazioni meccaniche dei metalli, con esclusione di attività di verniciatura e trattamento superficiale e smerigliature con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa   delle emulsioni) inferiore a 500 kg/anno;

b) laboratori orafi in cui non è effettuata la fusione di metalli, laboratori odontotecnici, esercizi in cui viene svolta attività estetica, sanitaria e di servizio e cura della persona, officine ed altri laboratori annessi a scuole.

c) Decorazione di piastrelle ceramiche senza procedimento di cottura.

d) Le seguenti lavorazioni tessili:

- preparazione, filatura, tessitura della trama, della catena o della maglia di fibre naturali, artificiali  o sintetiche, con eccezione dell'operazione di testurizzazione delle fibre sintetiche e del bruciapelo;

- nobilitazione di fibre, di filati, di tessuti limitatamente alle fasi di purga, lavaggio, candeggio (ad  eccezione dei candeggi effettuati con sostanze in grado di liberare cloro e/o suoi composti), tintura e finissaggio a condizione che tutte le citate fasi della nobilitazione siano effettuate nel rispetto delle seguenti condizioni:

1) le operazioni in bagno acquoso devono essere condotte a temperatura inferiore alla  temperatura di ebollizione del bagno, oppure, nel caso in cui siano condotte alla temperatura di ebollizione del bagno, ciò deve avvenire senza utilizzazione di acidi, di alcali o di prodotti volatili, organici o inorganici, o, in alternativa, all'interno di macchinari chiusi;

2) le operazioni di asciugamento o essiccazione e i trattamenti con vapore espanso o a bassa  pressione devono essere effettuate a temperatura inferiore a 150° e nell'ultimo bagno acquoso  applicato alla merce non devono essere stati utilizzati acidi, alcali o prodotti volatili, organici od inorganici.  

e) Cucine, esercizi di ristorazione collettiva, mense, rosticcerie e friggitorie.  

f) Panetterie, pasticcerie ed affini con un utilizzo complessivo giornaliero di farina non superiore a 300 kg.

g) Stabulari acclusi a laboratori di ricerca e di analisi.

h) Serre.

i) Stirerie.

j) Laboratori fotografici.

k) Autorimesse e officine meccaniche di riparazioni veicoli, escluse quelle in cui si effettuano operazioni di verniciatura.

l) Autolavaggi.

m) Silos per materiali da costruzione ad esclusione di quelli asserviti ad altri impianti, nonché  silos per i materiali vegetali.

n) Macchine per eliografia.

o) Stoccaggio e movimentazione di prodotti petrolchimici ed idrocarburi naturali estratti da giacimento, stoccati e movimentati a ciclo chiuso o protetti da gas inerte.

p) Impianti di trattamento delle acque, escluse le linee di trattamento dei fanghi, fatto salvo quanto previsto dalla lettera p-bis).

p-bis) Linee di trattamento dei fanghi che operano nell’ambito di impianti di trattamento delle acque reflue con potenzialità inferiore a 10.000 abitanti equivalenti per trattamenti di tipo biologico e inferiore a 10 mc/h di acque trattate per trattamenti di tipo chimico/fisico; in caso di impianti che prevedono sia un trattamento biologico, sia un trattamento chimico/fisico, devono essere rispettati entrambi i requisiti.

q) Macchinari a ciclo chiuso di concerie e pelliccerie.

r) Attività di seconde lavorazioni del vetro, successive alle fasi iniziali di fusione, formatura e tempera, ad esclusione di quelle comportanti operazioni di acidatura e satinatura.

s) Forni elettrici a volta fredda destinati alla produzione di vetro.

t) Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con  produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg.

u) Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg.

v) Molitura di cereali con produzione giornaliera massima non superiore a 500 kg.

v-bis) impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati da imprese agricole o a servizio  delle stesse con potenza termica nominale, per corpo  essiccante, uguale o inferiore a 1 MW, se alimentati a bio-masse o a biodiesel o a gasolio come tale o in emulsione con biodiesel, e uguale o inferiore a 3 MW, se alimentati a metano o a gpl o a biogas.

w) Lavorazione e conservazione, esclusa surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg.

x) Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo giornaliero di materie prime non superiore a 350 kg.

y) Trasformazioni lattiero-casearie con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg.

z) Allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi presenti è inferiore a quello  indicato, per le diverse categorie di animali, nella seguente tabella. Per allevamento effettuato in ambiente confinato si intende l'allevamento il cui ciclo produttivo prevede il sistematico utilizzo di  una struttura coperta per la stabulazione degli animali.

Categoria animale e tipologia di allevamento

N° capi

vacche specializzate per la produzione di latte (peso vivo medio: 600 kg/capo)

Meno di 200

Rimonta vacche da latte (peso vivo medio: 300 kg/capo)

Meno di 300

Altre vacche (nutrici e duplice attitudine)

Meno di 300

Bovini all’ingrasso (peso vivo medio: 400 kg/capo

Meno di 300

Vitelli a carne bianca (peso vivo medio: 130 kg/capo)

Meno di 1000

Suini: scrofe con suinetti destinati allo svezzamento

Meno di 400

Suini: accrescimento/ingrasso

Meno di 1000

Ovicaprini (peso vivo medio: 50 kg/capo)

Meno di 2000

Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo medio 2 kg/capo)

Meno di 25000

Pollastre (peso vivo medio: 0,7 kg/capo)

Meno di 30000

Polli da carne (peso vivo medio: 1Kg/capo)

meno di 30000

Altro pollame

Meno di 30000

Tacchini: maschi (peso vivo medio: 9 kg/capo)

Meno di 7000

Tacchini: femmine (peso vivo medio: 4,5 kg/capo)

Meno di 14000

Faraone (peso vivo medio: 0,8 kg/capo)

Meno di 30000

Cunicoli: fattrici (peso vivo medio: 3,5 kg/capo)

Meno di 40000

Cunicoli: capi all’ingrasso (peso vivo medio: 1,7 kg/capo)

Meno di 24000

Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo)

Meno di 250

Struzzi

Meno di 700

 

aa) Allevamenti effettuati in ambienti non confinati.

bb) Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, di potenza termica nominale pari o inferiore a 1 MW, alimentati a biomasse di cui all'allegato X  alla parte quinta del presente decreto, e di potenza termica inferiore a 1 MW, alimentati a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodiesel.

cc) Impianti di combustione alimentati ad olio combustibile, come tale o in emulsione, di potenza termica nominale inferiore a 0,3 MW.

dd) Impianti di combustione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW.

ee) Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione,  ubicati all'interno di impianti di smaltimento dei rifiuti, alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, di potenza termica nominale non superiore a 3 MW, se l'attività di recupero è soggetta alle procedure autorizzative semplificate previste dalla parte quarta del presente decreto e tali procedure sono state espletate.  

ff) Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, alimentati a biogas di cui all'allegato X alla parte quinta del presente decreto, di potenza termica nominale inferiore o uguale a 3 MW.  

gg) Gruppi elettrogeni e gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW.

hh) Gruppi elettrogeni e gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a benzina di potenza termica nominale inferiore a 1 MW.

ii) Impianti di combustione connessi alle attività di stoccaggio dei prodotti petroliferi funzionanti per meno di 2200 ore annue, di potenza termica nominale inferiore a 5 MW se alimentati a  metano o GPL ed inferiore a 2,5 MW se alimentati a gasolio.

jj) Laboratori di analisi e ricerca, impianti pilota per prove, ricerche, sperimentazioni,   individuazione di prototipi. Tale esenzione non si applica in caso di emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dall'allegato I alla parte quinta del presente decreto.

kk) Dispostivi mobili utilizzati all'interno di uno stabilimento da un gestore diverso da quello dello  stabilimento o non utilizzati all'interno di uno stabilimento.

kk-bis) Cantine che trasformano fino a 600 tonnellate l'anno di uva nonché stabilimenti di  produzione di aceto o altre bevande fermentate, con una produzione annua di 250 ettolitri per i distillati e di 1.000 ettolitri per gli altri prodotti. Sono comunque sempre escluse, indipendentemente dalla produzione annua, le fasi di fermentazione, movimentazione, travaso,   addizione, trattamento meccanico, miscelazione, confezionamento e stoccaggio delle materie prime e dei residui effettuate negli stabilimenti di cui alla presente lettera.

kk-ter) Frantoi.

 

Parte II

Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2

 

1. Elenco degli impianti e delle attività:

a) Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 kg.

b) Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e  similari) giornaliero massimo complessivo non superiore a 30 kg.

c) Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo giornaliero massimo complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 200 kg.

d) Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 500 kg.

e) Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con   utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 2000 kg.

f) Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g.

g) Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g.

h) Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 1500 kg/g.

i) Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 450 kg/g.

l) Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini con produzione complessiva non superiore a 500 kg/h.

m) Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi non superiore a 10 kg/g.

n) Laboratori orafi con fusione di metalli con meno di venticinque addetti.

o) Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 10 kg/g.

p) Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/g.

q) Produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti per l'igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime non superiori a 200 kg/g.

r) Tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 10 kg/g.

s) Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 50 kg/g.

t) Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione non superiore a 1000 kg/g.

u) Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione non superiore a 1000 kg/g.

v) Molitura cereali con produzione non superiore a 1500 kg/g.

v-bis) impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati o a servizio di imprese agricole non  ricompresi nella parte I del presente allegato.

z) Lavorazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione non superiore a 1000 kg/g.

aa) Prodotti in calcestruzzo e gesso in quantità non superiore a 1500 kg/g.

bb) Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe in quantità non superiore a 100 kg/g.

cc) Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 1000 kg/g.

dd) Lavorazioni conciarie con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo non superiore a 50 kg.

ee) Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici giornaliero massimo non superiore a 100 kg.

ff) Produzione di ceramiche artistiche esclusa la decoratura con utilizzo di materia prima giornaliero massimo non superiore a 3000 kg.

gg) Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo di materie prime giornaliero massimo non superiore a 4000 kg.

hh) Saldatura di oggetti e superfici metalliche.

ii) Trasformazioni lattiero-casearie con produzione giornaliera non superiore a 1000 kg.

ll) Impianti termici civili aventi potenza termica nominale non inferiore a 3 MW e inferiore a 10 50 MW

mm) impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e delle  pulitintolavanderie a ciclo chiuso.

nn) Allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi potenzialmente presenti é  compreso  nell'intervallo  indicato, per le diverse categorie di animali, nella seguente tabella. Per allevamento effettuato in ambiente confinato si intende l'allevamento il cui ciclo produttivo  prevede il sistematico utilizzo di una struttura coperta per la stabulazione degli animali.

Categoria animale e tipologia di allevamento

N° capi

Vacche specializzate per la produzione di latte (peso vivo medio: 600 kg/capo)

Da 200 a 400

Rimonta vacche da latte (peso vivo medio: 300 kg/capo)

Da 300 a 600

Altre vacche (nutrici e duplice attitudine)

Da 300 a 600

Bovini all'ingrasso (peso vivo medio: 400 kg/capo)

Da 300 a 600

Vitelli a carne bianca (peso vivo medio: 130 kg/capo)

Da 1000 a 2.500

Suini: scrofe con suinetti destinati allo svezzamento

Da 400 a 750

Suini: accrescimento/ingrasso

Da 1000 a 2.000

Ovicaprini (peso vivo medio: 50 kg/capo)

Da 2000 a 4.000

Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo medio: 2 kg/capo)

Da 25000 a 40.000

Pollastre (peso vivo medio: 0,7 kg/capo)

Da 30000 a 40.000

Polli da carne (peso vivo medio: 1 kg/capo)

Da 30000 a 40.000

Altro pollame

Da 30000 a 40.000

Tacchini: maschi (peso vivo medio: 9 kg/capo)

Da 7000 a 40.000

Tacchini: femmine (peso vivo medio: 4,5 kg/capo)

Da 14000 a 40.000

Faraone (peso vivo medio: 0,8 kg/capo)

Da 30000 a 40.000

Cunicoli: fattrici (peso vivo medio: 3,5 kg/capo)

Da 40000 a 80000

Cunicoli: capi all'ingrasso (peso vivo medio: 1,7 kg/capo)

Da 24000 a 80.000

Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo)

Da 250 a 500

Struzzi

Da 700 a 1.500

 

oo) Lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore a 500 kg/anno.

oo-bis) Stabilimenti di produzione di vino, aceto o  altre  bevande fermentate non ricompresi nella parte I del presente allegato.

  • Data inserimento: 16.04.14