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Approvo

E-commerce: esenzione dalla compilazione del modulo SCIA da presentare al comune competente per territorio

Risoluzione n. 145842 del 14 agosto 2014

In via preliminare, si precisa che l’attività commerciale svolta nella rete Internet mediante l’utilizzo di un sito web (e-commerce), ove sia svolta nei confronti del consumatore finale, è soggetta alla disciplina dell’articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e s.m.i., il quale concerne le forme speciali di vendita al dettaglio. Esso, però, si applica unicamente agli operatori che svolgono l’attività di acquisto per la rivendita ai consumatori finali, non trovando, pertanto, integralmente applicazione ad una serie di soggetti che pur potendo vendere ai consumatori finali non sono dettaglianti, ovvero tutti quei soggetti che non rientrano nella definizione di commercio al dettaglio indicata dall’articolo 4, comma 1, lettera b) del citato decreto legislativo n. 114 del 1998, tra i quali anche gli artigiani (cfr. punto 2.2 della circolare 3547/C del 17-6-2002). Nel caso in questione, trattandosi di impresa artigiana, per effetto di quanto disposto dall’articolo 4, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la stessa non è tenuta alla presentazione della SCIA ai sensi dell’articolo 18 del medesimo decreto legislativo n. 114. Comunque, come specificato al punto 2.6 della citata circolare n. 3547/C: “Per quanto attiene alla vendita su Internet effettuata dal produttore artigiano, la non applicazione delle regole previste dal D.Lgs. n. 114/1998 è subordinata alla circostanza che la vendita dei propri prodotti –da parte dei soggetti regolarmente iscritti all’albo delle imprese artigiane- avvenga nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti (…). Ai fini di detta esclusione è fatto però obbligo agli artigiani di evidenziare ai consumatori, all’interno del sito impiegato per l’attività online, che la vendita si conclude presso i locali dell’azienda”.

  • Data inserimento: 20.12.16
  • Inserito in:: ICT
  • Notizia n.: 3094