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D.L. 9 febbraio 2012, n.5 – Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo

In sintesi le principali disposizioni che riguardano la normativa sul lavoro contenute nel decreto legge sulla Semplificazione.

L’art. 14 afferma una serie di principi volti a semplificare i controlli sulle imprese.  Si afferma che la disciplina dei controlli sulle imprese deve essere ispirata ai principi della semplicità, della proporzionalità dei controlli e dei relativi adempimenti burocratici alla effettiva tutela del rischio, nonché al coordinamento svolto dalle amministrazioni statali, regionale e locali. A tal proposito il Governo è autorizzato ad emanare dei regolamenti volti a razionalizzare, semplificare e coordinare i controlli sulle imprese, garantendo la proporzionalità degli stessi, l’eliminazione delle attività di controllo non necessarie rispetto alla tutela degli interessi pubblici, il coordinamento e la programmazione dei predetti controlli per evitare duplicazioni e sovrapposizioni che possano arrecare danno alle attività dell’impresa.

L’art. 15 interviene sulle procedure per la richiesta di interdizioni anticipata dal lavoro per maternità, attribuendo più poteri alle ASL, a partire dal 1° aprile 2012. In pratica, nei casi di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, spetterà esclusivamente alle ASL rilasciare il provvedimento di autorizzazione, secondo modalità che verranno definite dalla Conferenza Stato-Regioni.
Negli altri casi, che riguardano l’esistenza di condizioni di lavoro od ambientali ritenute pregiudizievoli per la salute della domma e del bambine, o l’impossibilità di spostare la lavoratrice in gravidanza ad altre mansioni, la competenza a rilasciare l’autorizzazione sarà della Direzione Territoriale del Lavoro, ma dopo aver sentito le ASL di competenza.

L’art. 17 stabilisce che per l’assunzione di lavoratori extracomunitari, in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato in corso di validità, la comunicazione di assunzione al centro per l’impiego assolve anche agli obblighi di comunicazione della stipula del contratto di soggiorno, (Modello Q). Pertanto non sarà più necessario compilare e sottoscrivere il contratto di soggiorno.
La norma poi semplifica le procedure di assunzione per lavoratori stagionali prevedendo il meccanismo del silenzio-assenso qualora lo Sportello unico per l’immigrazione non abbia comunicato il suo diniego entro 20 gg. dalla presentazione della domanda. In questo caso la richiesta deve riguardare un lavoratore già autorizzato a svolgere l’attività lavorativa presso lo stesso datore di lavoro l’anno precedente e il lavoratore sia stato regolarmente assunto dal datore di lavoro.
Viene inserita un nuovo comma nell’art. 24 del T.U. Immigrazione con il quale si riconosce al lavoratore la possibilità di non rientrare in patria al termine del lavoro stagionale qualora lo stesso trovi una nuova opportunità di lavoro stagionale, presso lo stesso o altro datore di lavoro; in tal caso l’autorizzazione al lavoro stagionale viene prorogata ed il permesso di soggiorno può essere rinnovato, fermo restando il limite massimo di 9 mesi di permanenza in Italia.
Il provvedimento, infine, semplifica le procedure relative ai permessi di soggiorno pluriennali, stabilendo che la richiesta di assunzione per gli anni successivi al primo, può essere presentata anche da un datore di lavoro diverso da quello che ha ottenuto il nulla osta triennale al lavoro stagionale.

L’art. 19 interviene sul regime sanzionatorio previsto dall’art. 39, comma 7 della legge 133/2008, fornendo chiarimenti sulle nozioni di “omessa registrazione” e “infedele registrazione” sul Libro Unico del lavoro. In particolare la nozione di “omessa registrazione” si riferisce alle scritture complessivamente omesse e non a ciascun singolo date del quale manchi la registrazione: ciò significa che sotto l’aspetto sanzionatorio va considerata un’unica violazione che fa riferimento a tutte quelle che sono tra di loro connesse.
La nozione di infedele registrazione, invece, va riferita  alle scritturazioni di dati diverse rispetto alla qualità o quantità della prestazione lavorativa effettivamente resa o alle somme effettivamente erogate. In questo caso vanno applicate tante sanzioni quante sono le registrazioni infedeli, ciò in quanto l’infedele registrazione è conseguente ad un comportamento omissivo finalizzato ad una evasione contributiva e fiscale.

Infine, l’art. 21 riscrive il comma 2 dell’art 29 del D.Lgs. 276/2003 riguardante la responsabilità solidale negli appalti. Rispetto al testo previgente, la nuova disposizione dispone espressamente che la responsabilità solidale del committente imprenditore o datore di lavoro si estende anche ai premi assicurativi (es INAIL), anche se ciò era già sottinteso, nonché al trattamento di fine rapporto. Inoltre viene specificato che in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, resta escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento.

  • Data inserimento: 20.02.12