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Divieto pagamento retribuzioni in contanti. Indicazioni Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL)

Dal 1° luglio è in vigore l'obbligo di tracciabilità delle retribuzioni. L'INL fornisce chiarimenti sull'applicazione delle nuove disposizioni.

La Legge di Bilancio 2018 (L. n.205/2017, art.1, commi da 910 a 914) ha introdotto l’obbligo di tracciabilità delle retribuzioni. Dal 1° luglio 2018, i datori di lavoro o committenti hanno l’obbligo di corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso gli strumenti di pagamento individuati dalla legge stessa. Da tale data quindi è vietato il pagamento in contanti della retribuzione e di ogni suo anticipo.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con note prot. n. 4538 del 22 maggio 2018, prot. n. 5828 del 4 luglio 2018 e prot. n. 7369 del 10 settembre 2018 ha fornito una serie di indicazioni esplicative ed applicative della norma, di cui riassumiamo di seguito i contenuti.

L'obbligo introdotto dalla Legge di Bilancio 2018 si applica ai rapporti di lavoro subordinato di cui all’art. 2094 c.c., indipendentemente dalla durata e dalle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa ed ai contratti di lavoro stipulati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci. Sono espressamente esclusi i rapporti di lavoro costituiti con le pubbliche amministrazioni e il rapporto di lavoro domestico.

I datori di lavoro o committenti devono corrispondere ai lavoratori (lavoratori dipendenti - esclusi domestici -, co.co.co, soci lavoratori delle cooperative) la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi di pagamento:

  1. bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
  2. strumenti di pagamento elettronico;
  3. pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
  4. emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L'impedimento si intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.

L’obbligo concerne il pagamento della retribuzione e di ogni anticipo della stessa, mentre sono esclusi i compensi derivanti da borse di studio, tirocini, rapporti autonomi di natura occasionale.

L’obbligo non riguarda inoltre le somme dovute a titolo diverso dalla retribuzione, quali ad esempio quelle imputabili a spese che i lavoratori sostengono nell’interesse del datore di lavoro e nell’esecuzione della prestazione (es: anticipi e/o rimborsi spese di viaggio, vitto e alloggio).

Le somme relative all’indennità di trasferta invece, in “considerazione della natura mista della stessa (risarcitoria e retributiva al di sopra di un determinato importo e con determinate caratteristiche)” rientrano nell’obbligo di tracciabilità.

Con riferimento ai mezzi di pagamento, l’INL nelle sopracitate note precisa che:

  1. rientra tra gli “strumenti di pagamento elettronico” (lett. b), il versamento degli importi dovuti effettuato su carta di credito prepagata intestata al lavoratore, anche laddove la carta non sia collegata ad un IBAN; in tale ultimo caso, per consentire l’effettiva tracciabilità dell’operazione eseguita, il datore di lavoro dovrà conservare le ricevute di versamento anche ai fini della loro esibizione agli organi di vigilanza. Infatti la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione;
  2. è conforme a quanto indicato dalla lettera c) - “pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento” - l’ipotesi in cui il pagamento delle retribuzioni venga effettuato al lavoratore in contanti presso lo sportello bancario ove il datore di lavoro abbia aperto e risulti intestatario di un conto corrente o conto di pagamento ordinario soggetto alle dovute registrazioni;
  3. rientra nella lettera d) - “emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato” - anche il pagamento delle retribuzioni con lo strumento del “vaglia postale”, sempreché siano rispettate le condizioni e le modalità di cui all’art. 49, commi 7 e 8, del D.Lgs. n. 231/2007 – ai sensi dei quali “gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità” e “il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari, di importo inferiore a 1.000 euro può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità” – e vengano esplicitati nella causale i dati essenziali dell’operazione (indicazione del datore di lavoro che effettua il versamento e del lavoratore/ beneficiario, data ed importo dell’operazione ed il mese di riferimento della retribuzione);
  4. in relazione a soci lavoratori di cooperativa che siano anche “prestatori” (ovvero intrattengano con la cooperativa un rapporto di prestito sociale) appare altresì conforme alla ratio della norma il pagamento delle retribuzioni attraverso versamenti sul “libretto del prestito”, aperto presso la medesima cooperativa, a condizione che: a) tale modalità di pagamento sia stata richiesta per iscritto dal socio lavoratore “prestatore”; b) il versamento sia documentato nella “lista pagamenti sul libretto” a cura dell’Ufficio paghe e sia attestato dall’Ufficio prestito sociale che verifica l’effettivo accreditamento il giorno successivo alla sua effettuazione.

Al datore di lavoro o committente che viola l'obbligo di pagamento con i suddetti mezzi di pagamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.

L’Ispettorato ha chiarito che la violazione dell’obbligo risulta integrata:

  1. quando la corresponsione delle somme avvenga con modalità diverse da quelle indicate dal legislatore;
  2. nel caso in cui, nonostante l’utilizzo dei predetti sistemi di pagamento, il versamento delle somme dovute non sia realmente effettuato, ad esempio, nel caso in cui il bonifico bancario in favore del lavoratore venga successivamente revocato ovvero l’assegno emesso venga annullato prima dell’incasso.

L’INL ha osservato che, nel caso di contestazione dell’illecito al trasgressore, non trova applicazione l’istituto della diffida di cui al comma 2 dell’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004, trattandosi di illecito non materialmente sanabile, e che, avverso il verbale di contestazione e notificazione adottato dagli organi di vigilanza, è possibile presentare ricorso amministrativo al direttore della sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro (art. 16 del D.Lgs. n. 124/2004) entro trenta giorni dalla sua notifica. Entro il medesimo termine è altresì possibile presentare scritti difensivi all’Autorità che riceve il rapporto (art. 18 della L. n. 689/1981).

Con riferimento alle sanzioni l’INL ha chiarito che:

  1. è ammesso, ai sensi dell’art. 16 L. n. 689/1981, il pagamento di una somma in misura ridotta pari ad 1/3 del massimo della sanzione prevista (o, se più favorevole, pari al doppio del minimo) entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione;
  2. il regime sanzionatorio è riferito alla totalità dei lavoratori in forza presso il singolo datore di lavoro e la sua applicazione prescinde dal numero di lavoratori interessati dalla violazione;
  3. in relazione alla consumazione dell’illecito, il riferimento all’erogazione della retribuzione – che per lo più avviene a cadenza mensile – comporta l’applicazione di tante sanzioni quante sono le mensilità per cui si è protratto l’illecito. A titolo esemplificativo, qualora la violazione si sia protratta per tre mensilità in relazione a due lavoratori, la sanzione calcolata in misura ridotta ai sensi dell’art. 16 della L. n. 689/1981 sarà pari a: euro 1666,66 x 3 = euro 5.000. Per quanto sopra chiarito, il medesimo importo sarà così calcolato qualora, per lo stesso periodo (tre mensilità), i lavoratori interessati dalla violazione siano in numero minore o maggiore.

L’Ispettorato indica, poi, le diverse modalità con le quali, nelle ipotesi in cui risulti dubbia la corresponsione della retribuzione attraverso gli strumenti previsti, gli organi di vigilanza effettueranno ulteriori controlli sui sistemi di pagamento adottati mediante richiesta di acquisizione di elementi utili agli istituti di credito (nota prot. n. 7369 del 10 settembre 2018).

L’Ispettorato evidenzia infine che, qualora venga riscontrata la corresponsione in contanti per un importo stipendiale complessivamente pari o superiore a 3.000 €, si configura la violazione di cui all’art. 49 (Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore) del D.Lgs n. 231/2007 (nota prot. n. 7369 del 10 settembre 2018).

In allegato le note ministeriali.

  • Data inserimento: 09.10.18