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Discariche: la Corte Costituzionale interviene sulla normativa della regione del Veneto

Viene dichiarata l'illegittimità costituzionale, di un pasaggio della normativa relativa alle discariche per rifiuti speciali

La Corte Costituzionale con sentenza n. 244 del 2011, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 33, comma 2 della legge della Regione Veneto 21/01/2010, n. 3, limitatamente alle parole “non superiore al venticinque per cento della capacità ricettiva”

Legge 21/01/2000, n. 3 - Articolo 33, comma 2 (Norme particolari per le discariche di rifiuti speciali). Al comma 2, le parole sottolineate e in grassetto, sono state definite illegittime dalla Corte Costituzionale

1. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 22/1997, e successive modifiche ed integrazioni, le nuove discariche per rifiuti speciali, diverse da quelle per rifiuti inerti di seconda categoria tipo A ai sensi della deliberazione Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, possono essere realizzate da:

a) soggetti singoli o associati per lo smaltimento dei rifiuti derivati dalle loro attività di produzione di beni ubicate nel territorio regionale;

b) soggetti titolari di attività di trattamento o recupero di rifiuti, ubicati nel territorio regionale, come individuati negli allegati B e C del decreto legislativo n. 22/1997, per lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle loro attività, ad esclusione di coloro che esercitano soltanto le operazioni di cui ai punti D 15 e R 13 dei citati allegati.

2. Nelle discariche di cui al comma 1 è riservata una quota, non superiore al venticinque per cento della capacità ricettiva, per lo smaltimento di rifiuti speciali conferiti da soggetti diversi da quelli indicati al medesimo comma.
3. In attuazione del principio per il quale i rifiuti devono essere smaltiti presso gli impianti appropriati più vicini al luogo di produzione dei rifiuti stessi, previsto dalla direttiva 91/156/CE e dal decreto legislativo n. 22/1997, i rifiuti speciali prodotti al di fuori del territorio regionale possono essere smaltiti nelle discariche di cui al comma 1, a condizione che nella Regione nel cui territorio gli stessi sono stati prodotti manchino impianti più vicini adeguati allo smaltimento.

3 bis. Ai fini di cui al comma 3 si considerano prodotti al di fuori del territorio regionale anche i rifiuti che nel Veneto siano solamente transitati attraverso stoccaggi provvisori, ovvero siano sottoposti a trattamenti preliminari allo smaltimento in discarica quali ad esempio, la riduzione volumetrica, la miscelazione, l’inertizzazione, la stabilizzazione e la solidificazione.

4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano alle discariche in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge a decorrere da sei mesi dalla medesima data. La quota di rifiuti riservata si calcola sulla capacità residua della discarica alla medesima data.

5. A fronte di situazioni di motivata necessità, le Autorità d’ambito, di cui all’articolo 14, possono conferire la sola frazione secca dei rifiuti urbani in idonee discariche autorizzate per rifiuti speciali, ubicate nel territorio provinciale di appartenenza, previa stipula di apposita convenzione con i gestori delle discariche stesse.

  • Data inserimento: 19.01.12