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Dichiarazione integrativa a favore

L’articolo 5 del decreto legge N. 193 DEL 2016 recante disposizioni urgenti in materia modifica gli articoli 2 e 8 del DPR n. 322/1998, in materia di termini di presentazione della dichiarazione integrativa.

Modificando i commi 8 e 8-bis, dell’articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322/1998, in materia di dichiarazione dei redditi, dell’IRAP e del sostituto d’imposta, la nuova disposizione conferma innanzitutto la possibilità di presentare la dichiarazione integrativa “a favore” o “a sfavore”  entro il termine ordinario di accertamento (stabilito dall’articolo 43 Decreto Presidente Repubblica n. 600/1973): la nuova formulazione del comma 8 prevede, infatti, espressamente la possibilità di correggere errori od omissioni che abbiano determinato l’indicazione di un maggiore o minore  reddito o comunque di un maggiore o minore  debito d’imposta o di un maggiore o minore credito.

Nel caso in cui la dichiarazione integrativa a favore:

-           sia presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, l’eventuale credito può essere utilizzato in compensazione (al pari di quanto previsto finora);

-           qualora la dichiarazione integrativa a favore sia presentata oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, l’eventuale credito può essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. In tal caso, nella dichiarazione relativa al periodo in cui è presentata la dichiarazione integrativa, dovrà essere indicato il credito derivante dall’integrazione effettuata, nonché l’ammontare eventualmente già utilizzato in compensazione.

Rispetto al sistema previgente, la nuova formulazione della norma consente di presentare la dichiarazione integrativa a favore, con relativa compensazione dell’eventuale credito, anche oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, evitando così di costringere il contribuente alla presentazione di istanze di rimborso.

I medesimi effetti sono prodotti, anche per la dichiarazione IVA, attraverso la modifica dell’articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 322/98, nel quale sono aggiunti i commi 6-bis e 6-ter.

Infatti, viene prevista la possibilità di presentare la dichiarazione integrativa IVA a favore o a sfavore entro il termine ordinario di accertamento (stabilito dall’articolo 57 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972).

Nel caso di dichiarazione integrativa IVA a favore presentata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, l’eventuale credito derivante dal minore debito o dalla maggiore eccedenza detraibile può essere:

-           portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o dichiarazione annuale (quindi, in compensazione verticale);

-           utilizzato in compensazione orizzontale;

-           richiesto a rimborso, sempreché ricorrano i requisiti di cui all’articolo 30 D.P.R. 633/72 per l’anno in cui è presentata la dichiarazione integrativa.

Infine, con una modifica all’articolo 1, comma 640, legge n. 190 del 23 dicembre 2014, vengono adeguati i riferimenti normativi della dichiarazione integrativa in materia di imposte dirette, IRAP, 770 e IVA, ai fini della decorrenza per la notifica delle cartelle di pagamento e dell’accertamento. In particolare, il termine per l’accertamento decorre dalla presentazione della dichiarazione integrativa limitatamente ai soli elementi oggetto dell’integrazione.

 

  • Data inserimento: 04.11.16
  • Inserito in:: Redditi
  • Notizia n.: 3030