Detassazione 2013 sulla retribuzione di produttività. Accordo Regionale artigiano 25.09.2013

Siglato il 25 settembre scorso l’Accordo Regionale artigiano che individua i riconoscimenti economici legati alla produttività, al miglioramento e all’efficienza della produzione e del lavoro, soggetti ad imposizione fiscale agevolata nel 2013.

Siglato dalla Confartigianato Regionale e dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori l’Accordo Regionale Interconfederale del 25 settembre 2013 che tratta delle varie forme di retribuzione collegate al miglioramento della produttività aziendale, dell’organizzazione e qualità del lavoro, per le qualii dipendenti daaziende appartenenti al sistema artigiano del Veneto possono beneficiare di specificafavorevole imposizione fiscale.

 

A seguito di recenti note interpretative regionali proponiamo di seguito un commento sui contenuti del nuovo Accordo Regionale, che riguarda tutte le aziende artigiane ubicate nel Veneto, che applicano la contrattazione artigiana. Destinatarie del nuovo Accordo sono le aziende non artigiane venete con attività comprese nella sfera di applicazione dei CCNL e/o CCRL artigiani, purché aderenti a Confartigianato.

 

            L’art. 1, comma 481, della legge 228 del 2012 e le disposizioni del DPCM 22.01.2013 stabiliscono infatti che tali somme collegate al miglioramento produttivo, erogate ai dipendenti in attuazione a quanto previsto da Accordi collettivi aziendali o territoriali, sono soggette ad un’imposizione fiscale agevolata. La successiva Circolare n° 15 del 2013 del Ministero del Lavoro, cui si rimanda, propone un utile approfondimento sugli interventi e relative voci retributive previsti da Accordi aziendali o territoriali, che consentono l’applicazione dell’agevolazione nel 2013.

 

            In tale prospettiva il nuovo Accordo Regionale definisce gli istituti, le disposizioni contrattuali e gli interventi di miglioramento dell’organizzazione del lavoro, aventi le finalità richieste e per le quali i relativi compensi possano accedere alla detassazione.

Il nuovo Accordo individuatre tipologie.

 

Al punto 1) è confermata la detassabilità, per tutto il periodo di erogazione nell’anno 2013, degli elementi economici territoriali legati all’andamento del settore e alla presenza al lavoro (EET), previsti dai CCRL (Contratti Collettivi Regionali di categoria) stipulati nel 2013 o precedentemente.

Per tutti la Confartigianato Veneto ha provveduto al previsto deposito presso la DTL competente.

 

Al punto 2) sono individuati gli interventi, coerenti con le regolamentazioni contrattuali artigiane, la cui applicazione, secondo la valutazione delle Parti, comporta un miglioramento della produttività, qualità ed efficienza nella gestione aziendale.

I particolari compensi retributivi spettanti per tali interventi, i cui effetti incentivanti siano confermati da apposita dichiarazione del datore di lavoro, potranno essere oggetto della tassazione agevolata per i mesi di ottobre , novembre e dicembre 2013.

Tra questi compensi segnaliamo ad esempio le maggiorazioni o i premi relativi ad una innovativa ed efficiente distribuzione dell’orario di lavoro settimanale, giornaliero, con eventuale utilizzo di turno notturno, con eventuale allargamento della prestazione in giornate non lavorative, ecc. ovvero la retribuzione per lavoro straordinario o supplementare preordinato, programmato e funzionale all’acquisizione di specifica nuova commessa di lavoro…   

L’accesso alla tassazione agevolata riguarda tutti gli interventi elencati che sono attuati in azienda a decorrere dal 1° ottobre, quale elemento di novità e di maggiore efficienza rispetto alla consueta gestione aziendale

Fanno eccezione gli interventi attuativi dei regimi di flessibilità, per i quali la detassazione potrà riguardare interventi anche già in essere alla data del 1° ottobre 2013, per i quali, ad esempio, si procede all’erogazione, nel periodo ottobre-dicembre, di maggiorazioni retributive dovute per le ore accantonate o della retribuzione (e maggiorazione) per le ore accantonate e non utilizzate.

Infatti gli Accordi Regionali sulle procedure di cassa integrazione in deroga e sulle sospensioni per mancanza di lavoro, rispettivamente del 12 dicembre 2012 e del 18 luglio 2013, hanno già precisato l’essenziale condizione di utilizzo degli accantonamenti per flessibilità, banca ore, ecc, funzionale alla gestione dei picchi e flessi produttivi prima del ricorso alla cassa o alla sospensione.

  

 

Infine al punto 3) è prevista la possibilità di ricomprendere tra gli elementi retributivi detassabili i premi plurindividuali istituiti in azienda, legati ad obiettivi misurabili di efficientazione aziendale, a condizione siano ritenuti conformi da parte di apposita Commissione regionale istituita tra le Parti. Alla Commissione l’azienda proporrà apposita richiesta con la descrizione dei parametri utilizzati per la determinazione di tali premi.

Per tale procedura sarà predisposto apposito regolamento. Siamo pertanto in attesa delle relative linee guida.

  • Data inserimento: 29.10.13