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Definizione agevolata liti pendenti: possibile definirle entro il 2 ottobre pagando un importo agevolato

Il Decreto Legge n. 50 del 24.04.2017 ha introdotto la definizione agevolata delle controversie tributarie al fine di definire le liti con il Fisco

Entro il 2 ottobre 2017, pagando un importo agevolato, si possono definire le controversie tributarie, in cui il ricorso in primo grado sia stato notificato dal contribuente entro il 24 aprile 2017 ed è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado di giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, oppure in pendenza del termine di impugnazione della sentenza o per la riassunzione della controversia. Sono definibili anche le controversie inerenti gli avvisi di liquidazione e i ruoli. Restano, invece, escluse le liti relative al rifiuto alla restituzione di tributi, quelle di valore indeterminabile, come, ad esempio, per il classamento degli immobili e, più in generale, quelle per le quali manchino importi da versare da parte del contribuente.

Per la definizione occorre pagare gli importi spettanti all’Agenzia richiesti con l’atto impugnato e ancora in contestazione, con esclusione delle sanzioni collegate ai tributi contestati e degli interessi di mora. Se la lite riguarda esclusivamente sanzioni non collegate ai tributi o interessi di mora, la definizione comporta l’abbattimento al 40% degli importi in contestazione. Sono naturalmente da sottrarre gli importi già versati in pendenza di giudizio e, chi ha già presentato entro il 21 aprile scorso la domanda di definizione agevolata dei carichi affidati prevista dall’art. 6 del DL 193/2016, scomputa anche gli importi dovuti per detta “rottamazione” dei ruoli, dovendo usufruire unitamente delle due agevolazioni.

I contribuenti interessati per chiudere le liti in modo agevolato devono entro il 2 ottobre 2017:

  • versare gli importi dovuti o la prima rata
  • presentare la relativa domanda di definizione della controversia mediante trasmissione telematica. Ciò può avvenire tramite un intermediario abilitato o recandosi presso un qualsiasi Ufficio territoriale dell’Agenzia, ovvero in maniera diretta per i contribuenti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia.

La definizione consente di pagare in un’unica soluzione, oppure, se l’importo netto dovuto è superiore a 2.000 euro, in due o tre rate, con la possibilità di avvalersi dell’istituto della compensazione.

In caso di pagamento dilazionato, la prima rata deve essere di importo pari al 40% del totale delle somme dovute, la seconda, pari all'ulteriore 40% è fissata al 30 novembre; la terza e ultima rata, pari al residuo 20% va versata entro il 2 luglio 2018.

  • Data inserimento: 28.08.17
  • Inserito in:: FISCO
  • Notizia n.: 3502