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Definite le regole per la comunicazione dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di benzina e gasolio da parte dei gestori di distributori a elevata automazione.

L’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle Dogane definiscono i criteri per la corretta comunicazione dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di benzina e gasolio da parte dei gestori di distributori a elevata automazione in vigore dal 1° luglio 2018

Con il Provvedimento n. 106701 del 28 maggio 2018, l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle Dogane e Monopoli hanno definito le regole per la comunicazione dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di benzina e gasolio da parte dei gestori di distributori a elevata automazione in vigore dal prossimo 1° luglio 2018. In particolare il Provvedimento in oggetto contiene le informazioni da memorizzare e trasmettere telematicamente (con le relative specifiche tecniche) e anche i soggetti obbligati a effettuare l’adempimento a partire dal 1° luglio 2018.

Ai sensi dell’articolo 2, comma 1 bis del D.L.gs n. 127/2015 modificato dall’articolo 1, comma 909 della legge n. 205/2017 (Legge di bilancio per il 2018) le informazioni da memorizzare e inviare riguardano i corrispettivi giornalieri derivanti dalle cessioni di benzina e gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori. I nuovi adempimenti saranno obbligatori dal prossimo 1° luglio, limitatamente a un numero contenuto di operatori. Il tracciato unico per la trasmissione dei dati dovrà essere inviato all’Agenzia Dogane e Monopoli con cadenza mensile, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento. Sarà poi l’Agenzia Dogane e Monopoli a riversare all’Agenzia delle Entrate i dati di sua competenza, nel rispetto di misure che garantiscano la sicurezza informatica.

La decorrenza dell’adempimento dal 1° luglio prossimo riguarda, come accennato, solo i gestori di impianti di distribuzione stradale di benzina e gasolio a elevata automazione, in cui il rifornimento avviene esclusivamente in modalità self service prepagato muniti di sistemi automatizzati di telerilevazione dei dati degli impianti, di terminali per il pagamento tramite accettatore di banconote e moneta elettronica e di sistemi informatici per la gestione in remoto dei dati di carico e di scarico delle quantità di carburante.

Con successivi provvedimenti saranno gradualmente individuate le altre categorie di operatori che dovranno effettuare la comunicazione, fermo restando che il termine ultimo per l’avvio dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica è fissato al 1° gennaio 2020.

In ultimo si segnala che le specifiche tecniche e operative per l’utilizzo dei servizi digitali per la trasmissione delle informazioni sono pubblicate nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia Dogane e Monopoli e dell’Agenzia delle Entrate.

 

  • Data inserimento: 04.06.18
  • Inserito in:: FISCO
  • Notizia n.: 3885