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Decreto Legislativo 39/2014 – attuazione della direttiva UE contro l’abuso sessuale sui minori – Nuovo obbligo per i datori di lavoro.

Entrata in vigore del d. lgs. 4 marzo 2014 n. 39 che attua la direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori. Obbligo del datore di lavoro di richiedere il certificato penale del casellario giudiziale.

Il 6 aprile 2014 è entrato in vigore il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39 emanato in attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

Per i rapporti di lavoro instaurati a partire dal 6 aprile u.s., i datori di lavoro (da intendersi: privati, enti e associazioni di volontariato, pubblica amministrazione o gestore di pubblico servizio) che intendano impiegare una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, devono acquisire il certificato del casellario giudiziario al fine di verificare l’esistenza di:

  1. 1.       condanne per i reati quali prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, pornografia virtuale ed adescamento di minorenni sul web;
  2. 2.       irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal Ministero della Giustizia, l’obbligo di tale adempimento grava solo sui soggetti che intendono instaurare con terzi un contratto di lavoro (ma non si applica nel caso in cui l’attività a contatto con i minori sia svolta a titolo di volontariato o in virtù di una forma di collaborazione non riconducibile ad un rapporto di lavoro). Al tal fine, il certificato del casellario giudiziario deve essere richiesto prima di stipulare il contratto e quindi prima dell’assunzione al lavoro.

Per quanto riguarda gli enti e associazioni di volontariato il Ministero della Giustizia precisa che per tali soggetto l’obbligo di richiedere il certificato sorge qualora intendano avvalersi per lo svolgimento delle proprie attività di soggetti terzi assunti con contratto di lavoro, e non quando intendano ricorrere dell’opera di volontari.

Il mancato adempimento del predetto obbligo comporta la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000 ad euro 15.000.

Dal punto di vista operativo il datore di lavoro deve presentare all’Ufficio locale del casellario, presso la Procura della Repubblica, il modello di richiesta predisposto dal Ministero della Giustizia ed allegato alla presente informativa.

Il Ministero precisa che il certificato verrà rilasciato entro qualche giorno dalla richiesta. In ogni caso, nelle more dell’acquisizione del certificato del casellario, dopo aver fatto la richiesta, il datore di lavoro privato può procedere all’assunzione in forza di una dichiarazione del lavoratore sostitutiva dell’atto di notorietà, che attesti l’assenza di condanne per reati contro i minori.

Qualora il datore di lavoro sia un organo della pubblica amministrazione o gestore di pubblico servizio, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà è sostituita dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, avente il medesimo contenuto della prima.

Da più parti giungono interpretazioni per cui la nuova normativa non troverebbe applicazione con riferimento ai datori di lavoro domestico. Data la situazione di incertezza quanto all’effettivo ambito di applicazione della definizione di rapporti di lavoro che comportino “contatti diretti e regolari” con i minori, al fine di individuare le attività lavorative che vi sono ricompresi è necessario attendere un intervento chiarificatore del Ministero del Lavoro.

  • Data inserimento: 09.04.14