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Decreto legislativo 231/2001: le sentenze della Corte di Cassazione in merito all’applicabilità della responsabilità “amministrativa” alle imprese individuali.

La Corte di Cassazione si è pronunciata sull’applicazione alle imprese individuali del decreto legislativo 231/2001, che disciplina la responsabilità “da reato” delle imprese.

Il D. Lgs. 231/2001 intitolato “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” parrebbe escludere, a una prima lettura, l’applicazione del decreto alle imprese individuali, in  quanto la portata letterale della norma sembra fare riferimento esclusivamente a soggetti di natura collettiva.

Inizialmente la giurisprudenza ha accolto questa interpretazione: con sentenza n. 18941 del 2004, la Cassazione ha ritenuto che la responsabilità amministrativa da reato è da riferire unicamente agli “enti”, termine questo che richiama “i soggetti di diritto meta-individuali”. Secondo tale sentenza si deve escludere che l’ambito soggettivo di applicazione della disciplina di cui al decreto legislativo n. 231/2001 possa essere estesa alle “imprese individuali” in  quanto tale limitazione al campo di applicabilità emerge dallo stesso dato letterale della legge. Pertanto gli obblighi nascenti dal testo normativo in esame possono farsi gravare soltanto sugli enti dotati di personalità giuridica che siano strutturati in forma societaria o pluripersonale.

Questa prima interpretazione autorevole è stata in seguito superata: con sentenza n. 15657 del 2011, la Cassazione ha ribaltato tale orientamento ritenendo l’impresa individuale assoggettabile al D. Lgs. 231/2001.

Con questa pronuncia la Corte si discosta dalla sentenza antecedente e sancisce l’applicabilità del decreto legislativo 231/2001 anche alle imprese individuali sulla   base di diverse considerazioni.

In primo luogo, l’esclusione delle imprese individuali “creerebbe il rischio di un vero e proprio vuoto normativo” con conseguenze sul piano costituzionale creando “una disparità di trattamento tra coloro che ricorrono a forme semplici d’impresa e coloro che, per svolgere l'attività, ricorrono a strutture ben più complesse ed articolate”.

Inoltre, la disciplina dettata dal D. Lgs. n. 231/2001 è senz'altro applicabile alle società a responsabilità limitata "unipersonali", in quanto molte imprese individuali spesso ricorrono ad una organizzazione interna complessa comportante  la responsabilità di soggetti diversi dall'imprenditore che pure agiscono nell'interesse della impresa individuale.

Pertanto, occorre una lettura più ampia della norma tanto più che, non trovandosi nel testo alcun riferimento riguardante le imprese individuali, la loro mancata indicazione non equivale ad esclusione, ma, semmai “ad un’implicita inclusione nell'area dei destinatari della norma”. Perciò l’esclusione delle imprese individuali dalla normativa finirebbe col porsi in conflitto con il disposto costituzionale sia per l’aspetto concernente la disparità di trattamento sia in termini d’irragionevolezza del sistema.

Di fronte al contrasto giurisprudenziale si attende la pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione.