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Decreto legislativo 231/2001: la colpa di organizzazione.

Le imprese che commettono reati sono sanzionabili qualora sussista almeno una “colpa di organizzazione” e cioè il non aver rispettato standard di diligenza nel compimento dell’attività aziendale.

Il decreto  legislativo 231/2001 ha introdotto la responsabilità amministrativa da reato delle imprese. Tale responsabilità scatta nel momento in cui viene realizzato uno degli illeciti espressamente previsti dalla normativa (per esempio, in materia di sicurezza sul lavoro o in materia ambientale) nell’interesse o a vantaggio dell’impresa da soggetti-persone fisiche che fanno parte della struttura aziendale.  A questi elementi si aggiunge un ulteriore requisito:  “il reato deve essere espressione della politica aziendale o quanto meno derivare da una colpa di organizzazione”. Si richiede pertanto una “nuova forma” di colpevolezza.

Ma cosa s’intende per “colpa di organizzazione”? S’intende la mancata adozione ovvero il mancato rispetto di standard doverosi: solo in questo caso l’azienda è, per così dire, rimproverabile e quindi punibile.

In merito ai reati di tipo colposo in materia di salute e sicurezza sul lavoro che possono causare la responsabilità amministrativa dell’impresa (l’omicidio colposo e le lesioni personali colpose gravi o gravissime) la “colpa di organizzazione” scatta  per una carenza organizzativa rispetto ad un modello di diligenza stabilito dalla norma. Dunque l’applicazione della sanzione all’azienda non è automatica, ma nasce dal fatto che l’impresa non ha prestato la dovuta attenzione e diligenza nell’applicazione di disposizioni obbligatorie.

Se guardiamo ai fatti, anche tragici, d’incidenti sul lavoro che si sono verificati recentemente, possiamo notare come questi ultimi siano spesso dovuti all’inosservanza di regole basilari in materia di sicurezza, quali il mancato utilizzo dei DPI, la mancata formazione dei dipendenti, la disorganizzazione determinata spesso  dalla necessità di rispettare ritmi elevati di lavoro.

L’azienda come può dimostrare di aver rispettato questi standard di diligenza e di organizzazione? Appare centrale il ruolo del modello organizzativo (MOG). L’impresa che adotta e s’impegna ad attuare il modello organizzativo, in caso di reato, può sostenere di aver rispettato il modello di diligenza richiesto.

Ancora una volta è essenziale la funzione del MOG nel nuovo sistema di responsabilità da reato delle imprese, in quanto, se viene adottato ed attuato preventivamente al reato,   può comportare l’esenzione da tale responsabilità;  se adottato ed attuato successivamente al reato, assicura una riduzione della sanzione pecuniaria e, sia pure a determinate condizioni, l’inoperatività delle sanzioni interdittive.

Tali concetti sono stati chiariti da alcune sentenze della Corte di Cassazione  che hanno stabilito taluni  principi fondamentali in materia di responsabilità da reato delle imprese:

La sentenza della Cassazione Penale, Sez. VI, n. 27735/2010;

La sentenza della Cassazione Penale, Sez. VI, n. 36083/2009;

Informazioni possono essere richieste all’area tecnica della Confartigianato di Vicenza (tel. 0444 168357 – Dott.ssa Alessandra Cargiolli).

  • Data inserimento: 25.11.14