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Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017: possibile ottenere il DURC nel caso di presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi agli agenti della riscossione

L’art. 54 del D.L. 50/2017 finalmente fa chiarezza sull’annosa questione della presentazione dell’istanza di rottamazione delle cartelle in relazione alla richiesta del DURC da parte delle aziende interessate

Il Decreto Legge 50/2017, all’art. 54, ha finalmente chiarito i rapporti tra le istanze di adesione alla definizione agevolata dei carichi pendenti, c.d. “rottamazione delle cartelle” e le richieste di rilascio del DURC nelle more della definizione della domanda.

Sul punto ricordiamo che, in base alla precedente normativa, l’INPS, con il messaggio 824/2017 aveva escluso che la mera presentazione della dichiarazione di definizione agevolata dei crediti nella manovra correttiva, potesse legittimare il rilascio del DURC laddove l’azienda non avesse provveduto all’immediato pagamento delle somme dovute in un’unica soluzione ovvero con il versamento della prima rata nel caso di rateazione della somma dovuta.

Accogliendo le istanze delle imprese, portate avanti con determinazione da Confartigianato, il citato art. 54 del D.L. 50/2017 prevede, al comma 1 che, nel caso di definizione agevolata dei debiti contributivi (il cui termine era stato fissato al 21 aprile u.s.), il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è rilasciato, a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersi avvalere della suddetta definizione agevolata effettuata nei termini di cui al comma 2 del citato articolo 6, previa verifica della sussistenza di tutti gli altri requisiti di regolarità previsti dall’articolo 3 del DM 30 gennaio 2015.

In sostanza, il legislatore ha ricondotto la sussistenza della condizione di regolarità contributiva alla manifestazione di volontà del debitore di avvalersi della definizione agevolata.

Resta inteso che l’azienda dovrà successivamente adempiere al pagamento delle somme ammesse alla definizione agevolata secondo il piano di pagamento previsto; in caso di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute comporta l’annullamento del DURC rilasciato dagli Enti preposti.

 

  • Data inserimento: 03.05.17