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Credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari, dal 22 settembre 2018 è possibile presentare la comunicazione

Pubblicati sul sito dell’Agenzia delle entrate il modello e le relative istruzioni della Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato sul proprio sito il modello e le istruzioni della comunicazione per la fruizione del credito di imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali (https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Agevolazioni/Credito+di+imposta+Investimenti+pubblicitari+incrementali/Modello+Investimenti+pubblicitari+incrementali/?page=creditiimp).

Tale modello va utilizzato per presentare:

  • la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”. La comunicazione prevista dall’articolo 5, comma 1, del D.P.C.M. 16 maggio 2018, n. 90, contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno agevolato, deve essere presentata per poter beneficiare del credito d’imposta;
  • la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”. La dichiarazione va resa per dichiarare, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 (Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà), che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti di cui all’articolo 3 del D.P.C.M. n. 90 del 2018.


Come precisato dalle istruzioni, sia la comunicazione che la dichiarazione sostitutiva devono essere presentate esclusivamente in via telematica al Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, con le seguenti modalità:

  • direttamente, da parte dei soggetti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate;
  • tramite una società del gruppo, se il richiedente fa parte di un gruppo societario;
  • tramite gli intermediari abilitati indicati nell’articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998 (professionisti, associazioni di categoria, Caf, altri soggetti).

La comunicazione per l’accesso al credito d’imposta deve essere presentata dal 1° al 31 marzo di ciascun anno. La dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati deve essere presentata dal 1° al 31 gennaio dell’anno successivo.

Per gli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno 2018, la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta è presentata dal 22 settembre 2018 al 22 ottobre 2018. Per gli investimenti effettuati nell’anno 2017, la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” va presentata dal 22 settembre 2018 al 22 ottobre 2018.

 

 

  • Data inserimento: 03.08.18
  • Inserito in:: FISCO
  • Notizia n.: 3947