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Convertito in Legge 9/2014 il Decreto Legge 145/2013

Riviste le sanzioni per violazione della normativa sui tempi di lavoro

Con la conversione in legge (L. 9/2014) del DL 145/2013, è stata rivista l’entità delle sanzioni per violazione sui tempi di lavoro, mentre risulta sostanzialmente confermata, seppure con alcune specificazioni, la disciplina della maxisanzione per lavoro sommerso/irregolare e delle somme aggiuntive ai fini della revoca della sospensione.

Rispetto al Decreto Legge nulla è cambiato per quanto riguarda l’importo della maxisanzione per lavoro nero/irregolare e le somme aggiuntive per la revoca del provvedimento di sospensione, che si confermano aumentate del 30%, mentre per le sanzioni per violazione della normativa sui tempi di lavoro la legge di conversione ha previsto una duplicazione (e non più una decuplicazione).

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali è intervenuto, con circolare 5/2014, a chiarire alcuni passaggi della nuova normativa, definendo puntualmente la decorrenza dei nuovi importi sanzionatori.

 

MAXISANZIONE PER LAVORO SOMMERSO E IRREGOLARE

Per poter definire la sanzione applicabile, è indispensabile definire il momento di consumazione dell’illecito:

a)     Violazioni commesse prima dell’entrata in vigore del DL 145/2013 (cioè prima del 24/12/2013): si applica la disciplina pregressa, sia per quanto riguarda le sanzioni sia per l’applicazione della diffida ex art. 13 D.LGS 124/2004.

b)    Violazioni commesse dall’entrata in vigore del DL sino al giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione (cioè dal 24/12/2013 al 21/02/2014): si applicano le sanzioni maggiorate del 30% sia per la parte fissa sia per la variabile; è applicabile altresì l’istituto della diffida.

c)     Violazioni commesse dopo l’entrata in vigore della legge di conversione (a far data dal 22/02/2014): si applicano le sanzioni aumentate del 30% sia per la parte fissa che per la variabile; non è applicabile l’istituto della diffida.

Per quanto riguarda l’individuazione del momento di consumazione dell’illecito, poiché questo ha natura permanente, esso va a coincidere con la cessazione della condotta stessa: a titolo di esempio, un rapporto di lavoro “in nero” iniziato prima del 24/12/2013 e cessato il 10/01/2014 (quindi dopo l’entrata in vigore del decreto ma prima dell’entrata in vigore della legge di conversione) vedrà applicato il regime sanzionatorio di cui alla lettera b), mentre se fosse iniziato il 10/02/2014 e cessato il 28/02/2014, il regime sanzionatorio sarebbe quello della lettera c).

Vedi in allegato 1 le tabelle delle sanzioni.

 

SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ DELL’IMPRESA

La Legge di conversione conferma che le somme aggiuntive da versare per la revoca del provvedimento di sospensione sono aumentate del 30%. I nuovi importi (€ 1.950 nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare ed € 3.250 nell’ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza sul lavoro) trovano applicazione alle richieste di revoca del provvedimento effettuate dal 24/12/2013, anche se riferite a condotte poste in essere prima di tale data.

 

SANZIONI PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI TEMPI DI LAVORO

La legge di conversione riduce l’importo delle sanzioni previste dal DL 145/2013 per la violazione delle disposizioni in materia di tempi di lavoro: esse sono raddoppiate e non più decuplicate.

Per le violazioni commesse sino al 23/12/2013 sarà applicato il pregresso regime sanzionatorio, mentre per quelle commesse dopo tale data troverà applicazione il raddoppio delle sanzioni.

Anche in questo caso è indispensabile identificare il momento di consumazione dell’illecito, richiamando i principi della materia:

-       In materia di lavoro straordinario, la durata media dell’orario di lavoro “deve essere calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a quattro mesi” (o più ampio se previsto dalla contrattazione collettiva);

-       In materia di riposo settimanale, questo “è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni”

-       In materia di riposo giornaliero, questo deve essere fruito “ogni 24 ore”.

La consumazione dell’illecito in relazione ai periodi succitati (4 mesi, 14 giorni, 24 ore), perché si applichi la nuova normativa, deve ricadere interamente dopo il 24/12/2013.

Vedi in allegato 2 la tabella delle sanzioni.

  • Data inserimento: 10.03.14