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Contrattazione Regionale: siglato il rinnovo del CCRL per i settori artigiani dell’Area Moda.

Sottoscritti in data 26 marzo 2015 il Contratto collettivo regionale di lavoro per l’Area Moda artigiana e l’Accordo sulla gestione dei regimi orari.

Confartigianato del Veneto e le sigle sindacali CISL e UIL regionali di settore hanno sottoscritto il 26 marzo u.s. l’Accordo Regionale di rinnovo del contratto collettivo regionale di lavoro per i settori artigiani del TAC, dell’Occhialeria e delle Pulitintolavanderie e l’Accordo sulla gestione dei regimi di orario (ex art. 32 CCNL).

 

Rimandando ai testi integrali dei due accordi, allegati in calce alla presente notizia, ne segnaliamo in sintesi le principali novità:

 

  • Viene ripristinato l’EET a decorrere dal 1 settembre 2015 per gli anni 2015, 2016 e 2017. Tale premio sarà corrisposto per le ore effettivamente lavorate a quadri, impiegati ed operai (esclusi i lavoranti a domicilio) in forza durante il periodo di riferimento per almeno 6 mesi nel proprio settore (tessile abbigliamento calzature bambole e giocattoli; pulitintolavanderie; occhialerie). Tale elemento non viene corrisposto agli apprendisti.
  • Il premio di produttività, di importo diversificato a seconda del settore di appartenenza, sarà corrisposto a quadri, impiegati ed operai (esclusi i lavoranti a domicilio), in forza alla data del 26 marzo 2015 e che risultino assunti prima del 1 agosto 2014, a partire dal corrente mese di marzo e fino ad agosto 2015. Il premio non sarà erogato a quei lavoratori con rapporto di lavoro sospeso, nel periodo marzo-agosto 2015, per cause che non danno diritto alla retribuzione e per tutto il periodo di sospensione. Il premio di produttività non viene corrisposto agli apprendisti.
  • Sono confermati i versamenti ad EBAV e le prestazioni di secondo livello così come definiti dal CCRL 18 giugno 2010.
  • Viene introdotta fino al 31 dicembre 2016 la gestione dei regimi orari attraverso la variabilità plurimensile dell’orario di lavoro. Nello specifico le imprese in regola con i versamenti ad EBAV e a SANI.IN.VENETO potranno realizzare l’orario contrattuale di lavoro settimanale come media nell’arco temporale dell’anno (o per un periodo inferiore all’anno) nel limite massimo di 48 ore settimanali da intendersi come media nei 12 mesi. L’azienda dovrà sottoscrivere apposito accordo con i dipendenti ed inviarne comunicazione alla Commissione paritetica secondo le modalità definite dall’Accordo Regionale.

 

 

Allegati i Testi degli accordi.

  • Data inserimento: 03.04.15