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Continuano le bufale sulle tasse di 200 euro per i climatizzatori

Chiarimenti rispetto ai continui comunicati stampa errati sul controllo e la manutenzione degli impianti termici

In questi giorni continuano a susseguirsi comunicati stampa di diverse organizzazioni e testate giornalistiche, che confondono e rendono poco chiare le innovazioni apportate alle norme sui controlli degli impianti termici.

Innanzitutto va precisato che una norma sul controllo degli impianti in Italia esiste dal 1993 (DPR 412/2013). Inoltre i vari richiami ad una presunta Direttiva Europea sull’Ambiente è errata. La norma europea attualmente vigente da cui dipendono i controlli degli impianti termici è la Direttiva 2010/31/UE, il cui scopo è quello di promuovere il miglioramento del rendimento energetico degli edifici.

Siamo stati i primi in Europa ad avere una legge nazionale sul tema, la Legge 10/1991, ben prima che l’Europa cominciasse ad interessarsi dell’efficienza energetica degli edifici. Oggi abbiamo il Dlgs 192/2005 che recepisce la direttiva e il DPR 74/2013 che regola il controllo degli impianti termici.

Infine già dal 2005 la definizione di impianto termico ricomprendeva gli impianti di climatizzazione estiva.

Ma cosa è cambiato allora?

I cambiamenti in particolare dipendono dal DPR 74/2013 che ha semplicemente chiarito tempistiche, responsabilità e modalità di intervento per il controllo degli impianti termici, introducendo un unico libretto di impianto e i nuovi modelli per i RCEE (rapporti di controllo di efficienza energetica).

Quali sono i controlli e quali sono le tempistiche?

I controlli da fare sugli impianti termici sono due: controllo ed eventuale manutenzione e controllo del rendimento energetico.

Controllo e manutenzione: cosa è,  tempistiche, sanzioni

Gli interventi di controllo ed eventuale manutenzione sono quei controlli che vanno eseguiti regolarmente per garantire la sicurezza e per mantenere in efficienza l’impianto.

Le tempistiche sono quelle individuate dall’installatore o dal manutentore facendo riferimento alla documentazione del progettista o del fabbricante delle componenti dell’impianto.

Facendo un esempio sugli impianti domestici per capire quali sono le tempistiche di intervento è possibile verificare se ci sono indicazioni del fabbricante sul libretto della caldaia e negli altri elementi che compongono l’impianto. Tipicamente per i generatori gas le tempistiche di controllo (pulizia caldaia) sono in genere ogni anno o ogni due anni.

La sanzione per chi non svolge i controlli è quella dell’art. 15 del D.lgs. 192/2005: il trasgressore viene punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.

Controllo del rendimento energetico: cosa è, tempistiche, sanzioni

Il controllo del rendimento energetico va effettuato in occasione del controllo di manutenzione. Ad esempio se sul mio impianto faccio eseguire un controllo sul generatore (ad esempio pulizia caldaia), in quella occasione andrò a svolgere il controllo del rendimento energetico (per un generatore a gas è il controllo dei fumi).

Il controllo del rendimento energetico va effettuato anche all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto (a cura dell'installatore), nel caso di sostituzione del generatore o nel caso di interventi che modificano l’efficienza dell’impianto.

Al termine delle operazioni di controllo, l'operatore redigere e sottoscrivere l’RCEE (Rapporto di controllo di efficienza energetica).

Una copia viene trasmessa a cura del manutentore sul Catasto Regionale degli Impianti termici CIRCE, con la cadenza indicata all'Allegato A.

Per chi non svolge i controlli la sanzione è non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.

Inoltre per l’operatore che non effettua il RCEE la sanzione amministrativa è non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro

Ma allora perché si parla di una nuova tassa?

Semplicemente chi non faceva i controlli, con i nuovi sistemi informatizzati, sarà costretto ad effettuare manutenzioni e rendere efficienti i propri impianti. Da qui 200 € - che sembrano una stima al di sopra della media di mercato - che dovranno essere spesi.

Ci si dimentica però che migliorando l’efficienza degli impianti si va a spendere meno a parità di confort dell’unità abitativa.

Infine il DPR 74/2013 parla di un contributo a carico dei responsabili degli impianti (che sono i proprietari o gli occupanti) per sostenere il sistema delle ispezioni. C’è sempre stato nella nostra provincia ed era il famoso bollino. Questo oggi non c’è più proprio per le modifiche del DPR 74/2013.

Ad oggi non è stato introdotto in Regione Veneto un nuovo bollino, ma comunque siamo certi che andrà eventualmente ad interessare solo gli impianti sopra i 100 kW.

Infatti per gli impianti domestici, sotto i 15 anni, che non hanno rilevato alcuna problematica, il controllo dell’idraulico manutentore è sostitutivo dell’ispezione.