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Comunitaria 2010 ( Legge 15 dicembre 2011 n. 217 pubblicata in G.U. n. 1 del 2 gennaio 2012)

La legge comunitaria ha introdotto varie disposizioni interne in materia di IVA. Estende, poi, il regime di detraibilità dall’IRPEF dei canoni di locazione anche ai contratti di affitto stipulati da studenti universitari italiani presso facoltà UE.

La legge 15 dicembre 2011 n. 217 prevede alcune novità in materia di IVA relativamente :

  • all’individuazione del momento impositivo delle prestazioni di servizi  generiche ( art. 7-ter) effettuate con soggetti non residenti;
  • all’obbligo da parte del committente di integrare la fattura ricevuta dal prestatore UE, in luogo dell’emissione dell’autofattura;
  • alla possibilità di richiedere il rimborso IVA trimestrale anche con riferimento alle operazioni non soggette ex artt. da 7 a 7-septies, DPR n. 633/72;
  • alla sospensione del pagamento dell’IVA per i beni importati in libera pratica sottoposti a trasformazioni/modificazioni, previa autorizzazione doganale, prima di essere trasferiti in un altro Stato UE.
  • alla disciplina delle agevolazioni in base ai trattati internazionali

MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL’OPERAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI GENERICHE

La Legge Comunitaria 2010 ha introdotto una deroga al principio generale secondo cui le prestazioni di servizi si considerano effettuate al momento del pagamento del corrispettivo

E’ stato perciò modificato l’articolo 6 del DPR 633/72 con l’inserimento di un nuovo comma che disciplina il momento di effettuazione delle prestazioni di servizi rese o ricevute da un soggetto passivo residente in Italia avente come controparte un soggetto passivo non stabilito in Italia.

In virtù di tale modifica dette prestazioni si considerano effettuate al momento di ultimazione della prestazione.

Se le prestazioni di servizi sono di carattere periodico o continuativo si considerano effettuate alla data di maturazione dei corrispettivi. Le prestazioni di servizi di carattere continuativo che interessano un periodo superiore ad 1 anno, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino all’ultimazione delle prestazioni.

Se prima dell’ultimazione della prestazione viene pagato il corrispettivo, il momento impositivo coincide con quello del pagamento, limitatamente all’importo pagato.

OBBLIGO DA PARTE DEL COMMITTENTE DI INTEGRARE LA FATTURA RICEVUTA DAL PRESTATORE UE, IN LUOGO DELL’EMISSIONE DELL’AUTOFATTURA

Dal 2010, l’IVA relativa alle cessioni di beni o prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA in Italia, rese da un soggetto non residente ad un soggetto nazionale, deve essere assolta dall’operatore italiano, applicando il “reverse charge” ex art. 17, comma 2, DPR n. 633/72.

L’Agenzia delle Entrate ha a suo tempo chiarito che il committente italiano, per poter assolvere l’IVA sui servizi ricevuti da soggetti passivi UE, può scegliere tra l’emissione dell’autofattura e l’integrazione della fattura UE con la relativa imposta.

Ora viene integrato il secondo comma dell'articolo 17 del DPR n. 633 del 1972, il quale contempla il meccanismo dell'inversione contabile (cosiddetto reverse charge) anche nel caso di prestazioni di servizi, di cui all'articolo 7-ter, rese da un soggetto passivo non residente nel territorio dello Stato nei confronti di un soggetto passivo ivi stabilito.

Se il committente italiano riceve una prestazione di servizi generici da un soggetto UE, deve integrare la fattura ricevuta e non può più scegliere tra l’emissione dell’autofattura e l’integrazione.

La modifica prevede che, quando il prestatore è stabilito in un altro Stato membro dell’Unione, il committente italiano adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni previste per gli acquisti intracomunitari di beni, contenute negli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto n. 331 del 1993. Per effetto di tale modifica, il soggetto passivo italiano che riceve una prestazione di servizi da un soggetto passivo comunitario deve integrare la fattura ricevuta dal soggetto comunitario, anziché emettere autofattura.

La legge comunitaria introduce, quindi, una deroga alla regola generale sull’autofatturazione, prevedendo che in presenza di prestazioni di servizi, cosiddette “generiche” (art. 7-ter), rese da prestatori stabiliti nell’Unione europea a committenti, soggetti passivi stabiliti in Italia, questi ultimi adempiono agli obblighi di fatturazione e di registrazione seguendo le medesime regole previste per gli acquisti intracomunitari di beni, di cui sempre agli articoli 46 e 47 del D.L. n. 331/1993.

Le fatture, previa integrazione, devono essere annotate distintamente nel registro di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo l'ordine della numerazione, con l'indicazione anche del corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera, nonché devono essere annotate distintamente, anche nel registro di cui all'articolo 25 del DPR 633/72, entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento, e con riferimento al relativo mese.

Se il committente nazionale:

  • non riceve la fattura da parte del prestatore Ue entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, il committente stesso deve procedere ad emettere entro il mese seguente, in unico esemplare, la fattura con l'indicazione anche del numero di identificazione, attribuito al cedente.
  • se riceve una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale deve emettere fattura integrativa entro il quindicesimo giorno successivo alla registrazione della fattura originaria.

POSSIBILITÀ DI RICHIEDERE IL RIMBORSO IVA TRIMESTRALE ANCHE CON RIFERIMENTO ALLE OPERAZIONI NON SOGGETTE EX ARTT. DA 7 A 7-SEPTIES, DPR N. 633/72

E’ stato modificato il secondo comma dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, che individua i presupposti per poter richiedere il rimborso dell'IVA in relazione a periodi infrannuali.

Il rimborso del credito Iva infrannuale può essere richiesto – se di importo superiore a 2.582,28 Euro - nei seguenti casi:

  • effettuazione di operazioni attive con aliquota media inferiore rispetto a quella applicata sugli acquisti e importazioni;
  • effettuazione di operazioni non imponibili per un ammontare superiore al 25% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;
  • acquisto di beni ammortizzabili, limitatamente all’imposta riguardante gli acquisti di beni ammortizzabili nel trimestre, per un ammontare superiore ai 2/3 del  totale acquisti di beni e servizi imponibili;
  • per i soggetti non residenti identificati direttamente in Italia o con rappresentate fiscale in Italia, indipendentemente dalla verifica dei presupposti sopra descritti.

Oltre che nei casi sopra esposti, la nuova disposizione prevede che possono accedere alla procedura di rimborso infrannuale i contribuenti che effettuino, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato, per un importo superiore al cinquanta per cento dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate, prestazioni di servizi che rientrano nell’ambito degli articoli da 7 a 7-septies, ovvero:

  • prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali;
  • prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione;
  • prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione;
  • prestazioni di servizi creditizi, finanziari e assicurativi resi a soggetti extra Ue o relativi a beni da esportare fuori dall’UE (art. 19 comma 3 lett. a-bis).

IMPORTAZIONE IN SOSPENSIONE DI IMPOSTA DI BENI DESTINATI A PROSEGUIRE VERSO ALTRI STATI MEMBRI

La Legge Comunitaria 2010 ha modific l’art. 67 del D.p.r. 633/72, riguardante le importazioni:

  • abrogando al comma 1 lett. a) la disposizione secondo cui i beni importati in libera pratica non scontano l’Iva in Italia solo se destinati a proseguire verso un altro Stato Ue senza manipolazioni;
  • aggiungendo il comma 2-bis, che prevede la sospensione del pagamento dell’Iva, in caso di importazioni di beni in libera pratica destinati ad essere successivamente trasferiti in un altro Stato Ue, eventualmente dopo aver eseguito delle manipolazioni, previa autorizzazione della Dogana;
  • aggiungendo il comma 2-ter, secondo cui per fruire della sospensione l’importatore deve fornire:
    • il proprio numero di partita Iva;
    • il numero di identificazione Iva attribuito al cessionario stabilito in un altro Stato membro;
    •  nonché, a richiesta dell’autorità doganale, idonea documentazione che provi l’effettivo trasferimento dei medesimi beni in un altro Stato membro dell’Unione.

Con questa modifica dunque, l’Iva non viene assolta in dogana (al momento dell’importazione) anche nel caso in cui i beni immessi in libera pratica, destinati ad essere trasferiti in un altro Stato Ue, sono sottoposti a trasformazioni o modificazioni (di cui all’allegato 72 del regolamento CEE n. 2454/1993 della Commissione, del 2.7.1993 e successive modificazioni), previa autorizzazione doganale, prima del trasferimento.

 

 

ORGANISMI INTERNAZIONALI

Con la Legge 217/2011 viene sostituito l'articolo 72 del DPR n. 633 del 1972, per quanto riguarda il regime di non imponibilità concesso agli organismi internazionali.

In dettaglio, la modifica prevede che non siano imponibili a fini IVA le seguenti operazioni:

a)       cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle sedi e dei rappresentanti diplomatici e consolari, appartenenti a Stati che in via di reciprocità riconoscono analoghi benefici alle sedi ed ai rappresentanti diplomatici e consolari italiani;

b)       cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei comandi militari degli Stati membri, dei quartieri generali militari internazionali e degli organismi sussidiari, installati in esecuzione del Trattato NATO, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali nonché all'amministrazione della difesa qualora agisca per conto della NATO;

c)       cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti dell'Unione europea, della Comunità europea dell'energia atomica, della Banca centrale europea, della Banca europea per gli investimenti e degli organismi istituiti dall'Unione cui si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee;

d)       cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e delle sue Istituzioni specializzate;

e)       cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti dell'Istituto universitario europeo e della Scuola europea di Varese;

f)         cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli organismi internazionali riconosciuti, diversi da quelli di cui alla lettera c), nonché dei membri di tali organismi, alle condizioni e nei limiti fissati dalle convenzioni internazionali che istituiscono tali organismi o dagli accordi di sede.

DETRAZIONE CANONI DI AFFITTO

Dal 2012 è riconosciuta la detrazione ex art. 15, comma 1, lett. i-sexies), del TUIR, per i canoni relativi ai contratti di locazione stipulati dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso un’Università di uno Stato UE o aderente allo SEE.

Gli effetti delle  nuove norme  decorrono dal 60° giorno successivo a quello di entrata in vigore della Legge, quindi dal 17.03.2012

  • Data inserimento: 09.03.12
  • Inserito in:: IVA
  • Notizia n.: 167