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Cassazione Scarichi di reflui non autorizzati di un caseificio

La rottura delle tubazioni non esonerano dalla responsabilità del reato di scarico di acque reflue non autorizzato

La sentenza della Corte di Cassazione n. 24333 del 10/06/2014 conferma la decisione del tribunale di Vicenza. Gli imputati, che erano stati condannati per avere sversato, senza autorizzazione, acque reflue industriali in fognatura bianca e in acque superficiali, hanno presentato ricorso in Cassazione evidenziando il caso fortuito perché lo sversamento dei reflui non depurati nella condotta delle acque meteoriche era avvenuto a causa della rottura delle tubazioni per eccessivo calore del refluo immesso nelle stesse. Tubazioni che conducevano all’impianto di depurazione.

La cassazione, nelle sue motivazioni di non accoglimento del ricorso, ha fatto presente che il caso fortuito (previsto nel Codice Penale) è avvenimento non previsto e non prevedibile. Fatto che così non è, nel caso affrontato, in quanto gli imputati potevano prevedere che l’eccessivo calore delle acque reflue industriali avrebbe distrutto le tubature esistenti in pvc.

In ogni caso la mancanza di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali si configura come reato, indipendentemente dalla problematica riferita alle tubazioni utilizzate per lo sversamento degli stessi.

 

In allegato la sentenza della Corte di Cassazione n. 24333 del 10/06/2014.

  • Data inserimento: 25.04.16