Cassazione: illecito smaltimento di rifiuti derivanti da attività produzione di malte, collanti e pitture

E’ sufficiente l’incenerimento di rifiuti per integrare gli estremi del reato di smaltimento illecito, senza che siano necessari ulteriori requisiti

Con sentenza del 24 gennaio 2014, il Tribunale di Lecce ha condannato il legale rappresentante di una società, operante nella produzione di malte, collanti e pitture, in seguito all’incenerimento di rifiuti d’imballaggio (nello specifico, plastica e carte impregnate di vernici). Secondo il giudice di primo grado tale comportamento integrava gli estremi di un illecito smaltimento di rifiuti, compiuto senza la prevista autorizzazione. Inevitabile la condanna dell’imputato al pagamento dell’ammenda (art. 256, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006).

Contro la sentenza, il difensore dell’imputato proponeva ricorso per Cassazione. La difesa, pur non contestando il fatto, argomentava mettendone in luce la sostanziale esiguità: si era trattato di un singolo episodio, in una zona isolata, relativo ad una quantità non consistente di rifiuti. Ulteriore argomento a difesa era la mancata dimostrazione che l’ incenerimento avesse liberato sostanze tossiche o velenose.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 24415 del 3 marzo 2016 ha dichiarato inammissibile il ricorso in quanto,  per integrare il reato di smaltimento illecito di rifiuti - mediante incenerimento - in assenza della prescritta autorizzazione, non è in alcun modo necessario che sia verificata la capacità della combustione a sprigionare sostanze tossiche o velenose. Il reato in commento, infatti, punisce l’abusivo smaltimento di rifiuti e non la produzione d’inquinamento atmosferico, sicché non assume alcun rilievo l’eventuale danno (o pericolo di danno) per l’ambiente.

 

Informazioni possono essere chieste alla dott.ssa Alessandra Cargiolli del settore ambiente di Confartigianato Vicenza (tel. 0444 168357)

 

In allegato la sentenza della Corte di Cassazione 03/03/2016, N. 24415.

  • Data inserimento: 29.08.16