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Cassazione: il datore di lavoro deve sempre vigilare affinchè il personale rispetti le norme sulla sicurezza sul lavoro, e risponde in caso di infortunio sul lavoro

L’unico caso in cui può essere esclusa la responsabilità del datore di lavoro è quando il comportamento del dipendente assume i caratteri dell’abnormità e dell’eccezionalità

Il datore di lavoro non deve limitarsi ad adottare le misure di sicurezza sul lavoro suggerite dalla tecnologia più evoluta, ma deve anche vigilare affinchè il personale applichi quelle misure. Se questa vigilanza non viene svolta, il datore di lavoro è responsabile del danno subito dal dipendente, anche nel caso in cui  (il lavoratore) abbia coscientemente violato le norme di sicurezza.

Con questa sentenza, la Corte di cassazione ha ribaltato una sentenza della Corte d’appello di Cagliari che dava ragione al datore di lavoro (di una tipografia) rispetto al risarcimento, a favore del dipendente infortunatosi, di euro 164.607,00  stabilito con sentenza del Tribunale di Cagliari.

Questo orientamento, non nuovo nella giurisprudenza della Cassazione, viene ribadito dalla sentenza n. 9199 del 2012.

La vicenda riguarda un infortunio sul lavoro di un dipendente che stava utilizzando un macchinario per fare le pulizie. Il macchinario era perfettamente funzionante ed era dotato di standard tecnologici di sicurezza all’avanguardia, ma il dipendente si era infortunato perché aveva violato diverse precauzioni previste dalla normativa. Inoltre per finire prima le pulizie, aveva lasciato aperte alcune grate di sicurezza che invece sarebbero dovute restare chiuse, e non aveva attivato il dispositivo di arresto (cosiddetto “micron”) che avrebbe consentito l’arresto della macchina in situazioni di pericolo.

La Corte di Cassazione, con la sentenza, ha quindi annullato la pronuncia della Corte d’Appello di Cagliari, che aveva escluso la responsabilità del datore di lavoro e, in particolare, ha escluso che la semplice negligenza, imprudenza o imperizia del lavoratore costituisca motivo sufficiente per non considerare responsabile del fatto avvenuto il datore di lavoro.

Tale responsabilità, può essere esclusa solo se si fornisce la prova che l’imperizia del dipendente non avrebbe prodotto danni, qualora il datore di lavoro avesse adottato standard di sicurezza adeguati a prevenire il rischio. Nella sostanza, secondo la Corte, le norme in materia di prevenzione degli infortuni hanno la finalità di tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili alla sua imperizia, negligenza ed imprudenza.

Questo significa che il datore di lavoro risponde degli infortuni non solo quando non adotti misure adeguate per la sicurezza degli operatori, ma anche quando non vigila sull’effettiva applicazione delle misure di sicurezza da parte dei dipendenti.

L’unico caso in cui può essere esclusa la responsabilità del datore di lavoro è quando il comportamento del dipendente assume i caratteri dell’abnormità e dell’eccezionalità.

In allegato la sentenza della Corte di Cassazione 9199/2012.

  • Data inserimento: 20.12.15