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Cassazione: confisca del mezzo per il trasporto illecito di rifiuti

Il proprietario che non è a conoscenza dell’utilizzo del mezzo di trasporto da parte di terzi (in questo caso di rifiuti in forma illecita), se è in grado di dimostralo, può evitarne la confisca

Con un orientamento che si sta ormai consolidando, la terza sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza 25/07/2017, n. 36819, in tema di trasporto illecito di rifiuti, ha ricordato il principio secondo cui il terzo estraneo al reato che, essendo proprietario o comunque titolare di altro diritto reale sul mezzo sottoposto a sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria, ne chieda la restituzione in suo favore, deve provare la propria buona fede. Nella sostanza deve essere in grado di dimostrare che non era a conoscenza dell’uso illecito del mezzo e che il reato commesso non sia collegabile ad un suo comportamento colpevole o negligente.

La confiscabilità del mezzo di trasporto è pacificamente desumibile dal combinato disposto dell'art. 259, ultimo comma, (d.lgs.152/2006) il quale stabilisce che alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.

In allegato la sentenza della Corte di Cassazione 25/07/2017, n. 36819.

  • Data inserimento: 11.12.17