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Cassa Integrazione in Deroga. Proroga dei trattamenti e nuove linee guida.

Siglati l’Accordo Quadro della Regione Veneto e il nuovo Accordo Regionale su procedura di consultazione sindacale per il comparto artigiano. Estensione dei trattamenti in deroga a 8 mesi e possibilità di prosecuzione nel 2017.

Il Decreto Legislativo 24 settembre 2016, n. 185 ha introdotto delle modifiche alla normativa in materia di ammortizzatori sociali in deroga (cassa e mobilità). Tale decreto riconosce alle Regioni la facoltà di derogare ai criteri di concessione della cassa integrazione in deroga (in seguito CIGD) previsti dal D.M. 83473 del 1° agosto 2014, attraverso il finanziamento sia di nuovi trattamenti di CIGD per l’anno 2016, sia di provvedimenti già emanati negli anni 2014, 2015 e 2016, nei limiti del 50% (in precedenza 5%) delle risorse loro attribuite.

In seguito, il Ministero del Lavoro con Circolare n. 34 del 4 novembre 2016 ha diramato i propri indirizzi attuativi, autorizzando le Regioni ad emanare provvedimenti autorizzativi di trattamenti di CIGD, anche per periodi successivi al 31 dicembre 2016, purché detti trattamenti abbiano inizio entro la fine del 2016. Allo stesso modo, la circolare prevede la possibilità di autorizzare periodi di CIGD con decorrenza successiva al 31.12.2016, purché consecutivi alla fruizione di precedenti interventi ordinari di sostegno al reddito (CIGO, CIGS, FIS, FSBA, Contratti di Solidarietà) scaduti dopo il 31 dicembre 2016 e purché i provvedimenti autorizzativi siano assunti dalle Regioni entro e non oltre il 31.12.2016.

In questo nuovo quadro regolativo si inseriscono l’Accordo Quadro fra la Regione Veneto e le Parti Sociali, del 22 novembre 2016, di integrazione delle Linee Guida regionali sulla CIGD per l’anno 2016 e l’Accordo Interconfederale Regionale (di seguito A. I.), del 1 dicembre 2016, sulle procedure di consultazione sindacale per il comparto artigiano. Tale ultimo accordo sostituisce il precedente Accordo Interconfederale del 29.12.2015; pertanto, a decorrere dal 02.12.2016, per tutte le richieste di CIGD troverà applicazione la nuova procedura di consultazione sindacale definita dall’A.I. 01.12.2016.

Forniamo di seguito una sintesi combinata dei menzionati accordi, specificando i requisiti per l’accesso alla CIGD, le note operative e la procedura da utilizzare nella provincia di Vicenza.

 

  1. REQUISITI: LAVORATORI BENEFICIARI e DURATA

I soggetti destinatari del trattamento di CIGD sono i lavoratori subordinati con le seguenti qualifiche: operai, impiegati, quadri, apprendisti, soci delle cooperative con rapporto di lavoro subordinato, lavoranti a domicilio monocommessa e lavoratori somministrati (per questi ultimi la richiesta di CIGD viene presentata dall’Agenzia di somministrazione).

Sono esclusi dal trattamento i dirigenti, i lavoratori domestici, i collaboratori coordinati e continuativi, i soci delle cooperative privi di rapporto di lavoro subordinato.

Al trattamento di CIGD sono ammessi i lavoratori con un’anzianità di servizio presso l’impresa di almeno 90 giornate alla data d’inizio del periodo d’intervento.

La durata massima del trattamento di CIGD è di 8 mesi (6 mesi per il Bacino Termale), fruibili anche nel 2017 purché i trattamenti abbiano inizio entro la fine del 2016. Si ricorda che non si tratta di 8 mesi fruiti ma di 8 mesi concessi. In pratica ciò che si richiede tramite CO Veneto è ritenuto consumato anche se poi non sarà effettivamente fruito. Nella durata massima si computano anche i periodi di CIGD già richiesti alla Regione Veneto nel 2016.

 

  1. NOTE OPERATIVE, PROCEDURA E MODALITÀ APPLICATIVE PROVINCIALI

Per effetto dell’Accordo Quadro e del nuovo A.I. Regionale dell’1.12.2016 la procedura sindacale, attivabile dal 02 dicembre 2016, per la provincia di Vicenza è la seguente:

  •  L’azienda invia congiuntamente a CGIL, CISL e UIL provinciali ed a Confartigianato Vicenza il modello “COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDURA CIGD” di norma 3 giorni lavorativi prima dell’inizio della sospensione. Lo stampato va trasmesso alternativamente via fax o PEC – non semplice email in quanto sono necessarie le prove di trasmissione – a tutti i destinatari ai riferimenti riportati in testa allo stesso modello di comunicazione. Copia di tale comunicazione e le evidenze della trasmissione alle OO.SS. e a Confartigianato dovranno essere accluse alla domanda in CO Veneto nel caso in cui la procedura di consultazione sindacale si concluda senza la sottoscrizione di un accordo sindacale.Attenzione: l’A.I. 01.12.2016 non prevede più in capo all’associazione artigiana il ruolo di attivazione della procedura mediante l’invio della relativa informativa alle OO.SS. Quindi, il ruolo di Confartigianato Vicenza si esplica, oltre all’attività di consulenza alle imprese in materia, con la raccolta delle comunicazioni di avvio di procedura e con la sottoscrizione (obbligatoria) del verbale di consultazione sindacale (predisposto dall’azienda secondo i modelli di seguito indicati) qualora abbia luogo l’esame congiunto.
  • Nella compilazione della comunicazione di avvio procedura, l’azienda indicherà la causale di richiesta del trattamento CIGD e valorizzerà la fattispecie interessata fra le cinque opzioni riportate nel modello. L’azienda compilerà quindi i campi relativi alla fattispecie selezionata e fornirà le altre informazioni richieste dal modello.
  • Qualora, nei 3 giorni lavorativi successivi all’invio della comunicazione da parte dell’azienda, non vi siano comunicazioni da parte delle OOSS di richiesta di esame congiunto, la procedura si intende completata.
  • Qualora il sindacato richieda un incontro, esso dovrà esaurirsi in tempo utile per poter accedere al trattamento di CIGD, secondo le tempistiche indicate nell’accordo quadro 22 novembre 2016 e di seguito specificate. Al termine dell’incontro sarà redatto il verbale di consultazione sindacale, predisposto secondo il modello relativo alla fattispecie richiesta:
    • Allegato 1 (prima richiesta CIGD nel 2016)
    • Allegato 2a (nuova richiesta di CIGD successiva a precedenti interventi nel 2016)
    • Allegato 2b (nuova richiesta di CIGD dopo rigetto CIGO/CIGS/FIS/FSBA)
    • Allegato 3 (prolungamento di CIGD)
    • Allegato 4 (CIGD a seguito di conclusione il 31 dicembre o in data successiva di prestazione FSBA/FIS/CIGO/CIGS/CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ)
    • Il verbale di accordo sindacale nei casi di cui agli allegati 1, 2a, 2b e 3 dovrà prevedere obbligatoriamente l’inizio del periodo di trattamento di CIGD con decorrenza entro la fine del 2016. Nell’ipotesi di cui all’allegato 4 il verbale è obbligatorio ed il trattamento CIGD dovrà essere consecutivo alla scadenza dell’intervento degli ammortizzatori sociali richiamati. Si ricorda che l’inizio della sospensione dal lavoro o le riduzioni dell’orario di lavoro non possono precedere la sottoscrizione dell’accordo sindacale. In tutti i casi sopra menzionati il verbale dovrà riguardare un unico periodo consecutivo di CIGD, non frazionabile. Ciò significa che non sarà più possibile redigere un verbale sindacale per eventi non programmabili o “aperto”, ma si dovrà indicare il periodo preciso per cui si richiede il trattamento CIGD.
    •  Attenzione: si ritiene opportuno che nel caso di prima richiesta CIGD per l’anno 2016 la procedura si concluda comunque con la redazione del verbale di accordo sindacale. Tale indicazione vale soprattutto nel caso in cui in azienda vi siano lavoratori iscritti alle OO.SS. Al fine di agevolare la partecipazione sindacale e di espletare la procedura nei tempi previsti dall’Accordo Quadro della Regione, una volta inviata la comunicazione di avvio CIGD, l’azienda contatterà direttamente l’operatore dell’organizzazione sindacale che ha iscritti presso la stessa per fissare la data dell’incontro.
  •  
  • Non appena espletata la procedura l’azienda provvederà, se del caso tramite lo Studio/servizio di gestione paghe, agli adempimenti amministrativi necessari per l’attivazione di tale ammortizzatore, presentando tramite il portale CO veneto la relativa domanda alla Regione secondo le seguenti specifiche: 
    • Nei casi di cui all’allegato 1, allegato 2a, allegato 2b, allegato 3 la domanda deve essere presentata entro 20 giorni dall’inizio del trattamento (termine ordinatorio), corredata dal verbale di accordo sindacale o in assenza dalla comunicazione di avvio procedura inviata alle OO.SS. provinciali e a Confartigianato con le relative evidenze di trasmissione della stessa e, nel caso di cui all’allegato 2b, anche dall’istanza di reiezione dei trattamenti CIGO/CIGS/FIS/FSBA.

    Attenzione: il prolungamento del periodo CIGD nel 2017 (fattispecie di cui all’allegato 3) è possibile solo per quelle aziende che alla data del 22 novembre 2016 avevano già caricato sul portale CO Veneto una domanda di CIGD avente la data di fine trattamento compresa fra il 26 ed il 31 dicembre. In tale caso, l’azienda provvederà a modificare la domanda già inserita indicando la nuova data di fine CIGD, sostituendo l’accordo sindacale precedentemente allegato con il nuovo verbale sindacale oppure, in assenza di esame congiunto e di relativo accordo sindacale, con la comunicazione alle OO.SS. provinciali con le relative evidenze di trasmissione.

     

    • Nel caso di cui all’allegato 4 la domanda deve essere presentata entro e non oltre il 16 dicembre 2016 (termine perentorio), corredata dal verbale di accordo sindacale.

     Attenzione: il periodo di CIGD richiesto è consecutivo alla fruizione di CIGO (aziende che hanno superato il limite massimo di durata ex D. Lgs. 148/2015), CIGS, FIS, FSBA o Contratto di Solidarietà che si concluderanno il 31.12.2016 o in data successiva.

  1. PRESTAZIONE EBAV

 A favore delle imprese che utilizzano la procedura definita dall’Accordo Interconfederale del 01.12.2016 sopra descritta (invio Comunicazione avvio procedura CIGD alle OO.SS. e a Confartigianato, redazione e sottoscrizione del verbale di consultazione sindacale con la partecipazione di Confartigianato etc) è prevista una prestazione EBAV, a titolo di rimborso forfettario del contributo addizionale INPS, di una somma massima pari a 105 euro per ogni dipendente che usufruisce della CIG in deroga. La quota relativa al singolo dipendente sarà calcolata sulla base dell’effettivo consumo orario nel periodo CIGD.

L’impresa deve risultare aderente ad EBAV ed in regola con i versamenti alla bilateralità (EBAV e SANI.IN.VENETO).

Per l’erogazione della prestazione l’azienda dovrà presentare ad EBAV:

  • l’autorizzazione della Regione Veneto al trattamento CIGD;
  • il verbale sindacale sottoscritto anche da una delle Associazioni Artigiane o, in caso di mancata convocazione, le evidenze (comunicazione e ricevute di fax, PEC, raccomandata A/R oppure il verbale di accordo sottoscritto) comprovanti l’esperimento della procedura di consultazione sindacale inviate alle OO.SS. e all’associazione artigiana e caricate su CO Veneto;
  • le comunicazioni alla Regione sul consumo effettivo di CIG in deroga.

 

  1. RECAPITI OO.SS. e di COFARTIGIANATO VICENZA

 Di seguito si riportano i recapiti fax e PEC di CGIL, CISL e UIL provinciali e di Confartigianato utilizzabili per l’invio della Comunicazione di avvio procedura CIGD

 

 

FAX

PEC

Confartigianato VICENZA

0444392477

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CGIL

0444567682

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CISL

0444547361

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UIL

0444962819

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Allegati alla presente notizia l’Accordo Quadro della Regione Veneto del 22.11.2016 e l’Accordo Interconfederale Regionale del 1 dicembre 2016.

Gli allegati dell’Accordo Interconfederale in formato pdf compilabile saranno pubblicati online nella giornata di venerdì 2 dicembre 2016 al link sotto riportato.

  • Data inserimento: 01.12.16