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Approvo

Cambiano le regole per la contabilizzazione degli impianti termici

Pubblicato il D.lgs. 141/2016 che modifica e integra il D.lgs. 102/2014

Durante i mesi estivi è stato approvato il D.lgs. 141/2016 e pubblicato in GU n.172 lo scorso 25 luglio. Il nuovo disposto di legge modifica e integra il D.lgs. 102/2014, di attuazione della direttiva 2012/27/UE, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. (16G00153) (GU Serie Generale n.172 del 25-7-2016).

In vigore dal 26 luglio, il decreto n. 141 del 18 luglio 2016 interviene in particolare sulla misurazione e fatturazione dei consumi energetici e sulla suddivisione delle spese nei condomini e negli edifici polifunzionali. Il Governo italiano in questo modo è andato a recepire correttamente la direttiva 2012/27/UE del 25/10/2012 sull'efficienza energetica.

Il decreto tiene conto delle osservazioni avanzate dalla Commissione europea, modificando alcuni aspetti. Tra i contenuti principali del provvedimento, la rettifica di alcune definizioni, precisazioni sulla modalità di calcolo dell’obiettivo nazionale vincolante di efficienza energetica e disposizioni finalizzate a rendere più chiare le norme concernenti la misurazione, la fatturazione del consumo energetico e la suddivisione delle spese in condomini ed edifici polifunzionali.

Il decreto prevede inoltre norme per la semplificazione e la rimozione di ostacoli amministrativi alla diffusione dell’efficienza nonché la possibilità di incrementare, con ulteriori risorse derivanti dai proventi delle aste delle quote di emissioni di CO2, la dotazione del costituendo Fondo nazionale per l’efficienza energetica.

In sintesi sono corretti diversi punti. Ad esempio, negli impianti privati, a valle del contatore di fornitura, non c'è alcuna competenza dell'AEEG e dei distributori. L'obbligo di installazione dei contatori individuali è a carico del proprietario e non dei " fornitori del servizio".

Si conferma la priorità della contabilizzazione diretta, in subordine quella indiretta e l'esenzione in caso di impossibilità tecnica o non convenienza economica, ora entrambe da dimostrare a cura di un tecnico abilitato.

Mantenuta la scadenza per regolarizzare gli impianti al 31 dicembre 2016 e le sanzioni

Diversi soggetti si aspettavano una proroga dell’entrata in vigore dell’obbligo di contabilizzazione, ma il termine del 31 dicembre 2016 non può essere derogato in quanto legato alla direttiva stessa. In questo senso proprio la mancata modifica pare essere una delle maggiori sorprese relativamente a questa modifica. Per quanto riguarda dunque la contabilizzazione del calore è confermata la scadenza entro la quale i dispositivi di contabilizzazione e termoregolazione devono essere installati: 31 dicembre 2016. Anche le sanzioni per il mancato rispetto degli adempienti risultano invariate: da 500 a 2.500 euro per unità immobiliare, in caso di mancata installazione dei dispositivi entro il 31 dicembre 2016. Confermata inoltre la sanzione da 500 a 2500 al condominio per ripartizione difforme dai requisiti di legge.

Nuove modalità di ripartizione delle spese per il riscaldamento

Dall’analisi del nuovo D.lgs. 141/2016 risulta che le sorprese maggiori arrivano dalle modifiche introdotte all’articolo 9, comma 5, lettera d), che regolamenta la ripartizione delle spese per il riscaldamento ed era stato oggetto di critiche fin dalla pubblicazione del 102 in Gazzetta Ufficiale nel luglio 2014. Tre erano, infatti, i punti del testo originario contestati da una parte di operatori e utenti:

  • in generale, l’imposizione della norma UNI 10200 come metodo obbligatorio per la ripartizione delle spese;
  • la necessità di dover richiedere a un professionista termotecnico il calcolo dei nuovi millesimi di fabbisogno di energia termica utile, da utilizzarsi in sostituzione dei millesimi di proprietà e di quelli tradizionali basati sulla potenza installata;

3)      l’assenza di coefficienti correttivi per mitigare l’impatto delle dispersioni termiche nelle unità immobiliari situate in posizione “svantaggiata” (ad esempio all’ultimo piano).

Applicazione e casi in deroga alla UNI 10200

A conti fatti il nuovo Decreto tiene ancora valida la UNI 10200 come strumento obbligatorio a meno che non si verifichi una delle seguenti condizioni:

  1. la 10200 non sia applicabile;
  2. siano comprovate differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari superiori al 50%.

In presenza di una di queste due condizioni, il legislatore autorizza il condominio ad accantonare la UNI 10200 e a ripartire le spese secondo percentuali fisse: almeno il 70% per il consumo volontario e la rimanenza come quota fissa da suddividere sulla base di millesimi, metri quadri, metri cubi o  potenze installate. In pratica, il tradizionale riparto 70-30 ma senza alcun fattore correttivo.

Non è ben chiaro quali siano però le condizioni che potrebbero rendere inapplicabile la norma in quanto essa, appare sempre applicabile.

La norma stabilisce i principi per una corretta ed equa ripartizione delle spese di climatizzazione invernale e acqua calda sanitaria (ACS) in edifici di tipo condominiale provvisti o meno di dispositivi per la contabilizzazione dell'energia termica, distinguendo i consumi volontari di energia termica delle singole unità immobiliari da tutti gli altri consumi. Inoltre la UNI 10200 fornisce indicazioni per la ripartizione delle spese di climatizzazione invernale anche in edifici di tipo condominiale sprovvisti di qualsiasi forma di contabilizzazione dell'energia termica e/o di dispositivi di termoregolazione.

Solo quando il condominio è usato come casa di villeggiatura, e perciò in modo incostante, ci possono essere periodi anche lunghi dove nessun inquilino abita l’edificio. Sono i casi in cui la centrale termica può essere molto spesso spenta. La versione attuale della norma UNI 10200 non è applicabile, quasi mai, a questi casi.

Va però detto che è in preparazione una revisione della norma, che ha superato la fase di inchiesta pubblica, che sarà valida per tutti i tipi di abitazioni, case normalmente abitate, case di vacanza e situazioni intermedie.

La seconda ipotesi, invece, permette di derogare nel caso di differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari costituenti il condominio o l'edificio polifunzionale superiori al 50 per cento. Questo vuol dire che si dovranno dimostrare delle significative differenze di fabbisogno tra unità immobiliari (ad esempio poste all’ultimo piano e unità in posizione centrale). Buona parte dei condomìni italiani potrebbe sentirsi autorizzata a non utilizzare la norma UNI 10200, pensando di evitare discussioni e contenziosi, ma il decreto prevede che solo tramite apposita relazione tecnica asseverata si possa aderire a questa opzione.

  • Data inserimento: 23.08.16