Bonus mobili per le giovani coppie

Con la C.M. n. 7/E del 31 marzo 2016 l’Agenzia delle entrate ha fornito i chiarimenti relativi al nuovo credito di imposta per il 2016 destinato alle giovani coppie che sostengono spese per l’acquisto di mobili destinati all’arredo dell'abitazione

1. PREMESSA

La Finanziaria 2016 ha introdotto un nuovo credito di imposta destinato alle giovani coppie che sostengono spese per l’acquisto di mobili destinati all’arredo della loro abitazione principale.

L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 7/E del 31 marzo 2016, ha fornito una serie di chiarimenti per la corretta fruizione del beneficio resisi necessari all’indomani dell’entrata in vigore della predetta legge.

2. LA NORMATIVA

Si riporta il contenuto dell’articolo 1, comma 75 della L. n. 208/2015:

Le giovani coppie costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno tre anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni, acquirenti di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, beneficiano di una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute per l’acquisto di mobili ad arredo della medesima unità abitativa. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 1º gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro. Il beneficio di cui al presente comma non è cumulabile con quello di cui alla lettera c) del comma 74

 

3. CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE

 

Con il comma 75 è stata istituita a favore delle giovani coppie costituenti un nucleo familiare che acquistano una unità immobiliare da adibire ad abitazione principale una detrazione dall’imposta lorda per le spese documentate sostenute per l’acquisto di mobili volti ad arredare la medesima unità abitativa.

 

La detrazione spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 1º gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 e deve essere ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, fino ad un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro.

 

Per tale ragione, quindi, la detrazione massima dall’imposta lorda di cui si può fruire è pari a 8.000 euro relativa alle spese sostenute.

 

La detrazione spetta per le spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 gennaio 2016, pertanto, troverà applicazione nel Modello 730/2017 o Modello Unico/2017.

 

Tale detrazione presenta numerose analogie con quella relativa al cosiddetto “bonus mobili” di cui all’art. 16, comma 2 del D.L. n. 63/2013, con la differenza sostanziale che l’agevolazione riservata alle giovani coppie, ai fini della sua fruizione, richiede non la ristrutturazione, ma l’acquisto di un’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale della giovane coppia.

 

4. A CHI SPETTA LA DETRAZIONE

 

Le disposizioni prevedono che il nucleo familiare deve essere costituito da:

 

  • coniugi o
  • conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno 3 anni.

Dal tenore letterale del predetto comma 75, si evince che la detrazione spetta sia a coppie legate da vincolo matrimoniale sia a coppie “more uxorio” (ossia conviventi), con la differenza che per la coppia coniugata, ai fini della detrazione, è sufficiente che risulti coniugata nel 2016, mentre per la coppia more uxorio è necessario che la convivenza duri da almeno tre anni.

Il secondo requisito è anagrafico, infatti la norma prevede che almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni di età.

Tale requisito deve intendersi rispettato dai soggetti che compiono il 35° anno di età nel 2016 indipendentemente dal giorno e dal mese in cui ciò avviene.

Altra condizione essenziale affinché si possa godere del suddetto beneficio è che il predetto nucleo familiare abbia acquistato una unità immobiliare da adibire ad abitazione principale ed abbia sostenuto spese per l’acquisto di mobili ad arredo della medesima unità abitativa.

 

Sul tema la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 7/E del 31.3.2016 ha chiarito che:

  1. l’unità immobiliare può essere acquistata, a titolo oneroso o gratuito;
  2. l’acquisto può essere effettuato da entrambi i coniugi o conviventi more uxorio o da uno solo di essi. In quest’ultimo caso, nel rispetto della ratio della norma, l’acquisto deve essere effettuato dal componente la giovane coppia che non abbia superato il 35° anno d’età nel 2016;
  3. l’acquisto dell’unità immobiliare può essere effettuato sia nell’anno 2016 sia nell’anno 2015.

5. BENI AGEVOLABILI

La detrazione compete per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 per l’acquisto di mobili destinati all’arredo dell’abitazione principale della giovane coppia ma non anche per le spese per l’acquisto di grandi elettrodomestici. L’acquisto, come detto in premessa, può essere effettuato anche prima che si verifichino i requisiti precedentemente indicati al precedente paragrafo.

La detrazione in commento presenta numerose analogie con il “bonus mobili e grandi elettrodomestici”, di cui al citato art. 16, comma 2, del decreto legge n. 63 del 2013, pertanto al fine di individuare i mobili agevolabili è possibile far riferimento alla circolare n. 29/E del 2013 nella quale è stato chiarito che i mobili devono essere nuovi e che rientrano nell’agevolazione, a titolo esemplificativo, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile.

Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.

6. LIMITE DI SPESA DETRAIBILE E BENI AGEVOLABILI

Il citato comma 75 precisa che la detrazione in commento deve essere ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo e spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 1º gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 fino ad un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro.

Per fruire della detrazione non rileva quale dei componenti il nucleo familiare acquisti i mobili, le cui spese possono, pertanto, essere sostenute indifferentemente:

  • da parte di entrambi i componenti la giovane coppia;
  • da uno solo dei componenti la giovane coppia, anche se diverso dal proprietario dell’immobile e anche se ha superato i 35 anni d’età.

L’ammontare massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione deve essere comunque riferito alla coppia, pertanto, se le spese sostenute superano l’importo di euro 16.000 la detrazione deve essere calcolata su tale ammontare massimo e ripartita fra i componenti della coppia, in base all’effettivo sostenimento della spesa da parte di ciascuno.

7. ADEMPIMENTI E DOCUMENTAZIONE

Per la fruizione della detrazione è necessario che il pagamento sia effettuato mediante bonifico o carta di debito o credito.

In particolare, se il pagamento è disposto mediante bonifico bancario o postale non è necessario utilizzare il bonifico appositamente predisposto da banche e Poste S.p.A. per le spese di ristrutturazione edilizia (bonifico soggetto a ritenuta).

Si ritiene, peraltro, per motivi di semplificazione, che tale modalità di pagamento possa essere utilizzata anche per le spese che danno diritto al c.d. “bonus mobili e grandi elettrodomestici”. Sono, quindi, superate le precedenti indicazioni fornite con la Circolare n. 29/E del 2013, par. 3.6, con riferimento all’utilizzo del citato bonifico soggetto a ritenuta.

Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

Come chiarito in passato dall’Agenzia delle entrate con le circolari n. 29/E del 2013 e 11/E del 2014, le fatture di acquisto dei beni con la usuale specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti o gli scontrini parlanti nonché la documentazione relativa alle spese sostenute (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) devono essere conservate ed esibite in caso di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.

8. NON CUMULABILITA’

Il beneficio non è cumulabile con quello di cui all’art. 16 D.L. n. 63/2013, relativo alle detrazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili.

Tale incompatibilità deve essere intesa nel senso che non è consentito fruire di entrambe le agevolazioni per l’arredo della medesima unità abitativa.

Come chiarito nella Circolare n. 7/E/2016 ciò implica che la coppia o uno solo dei componenti se beneficia, anche parzialmente, del bonus mobili e grandi elettrodomestici - per acquisti effettuati dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016 – non potrà altresì beneficiare del bonus mobili giovani coppie per l’arredo del medesimo immobile.

Di contro, è possibile beneficiare di entrambe le agevolazioni, nel rispetto delle relative prescrizioni, se i mobili acquistati sono destinati all’arredo di unità abitative diverse.

Tale criterio risulta coerente con il fatto che il bonus mobili e grandi elettrodomestici può essere fruito nell’importo massimo di spesa ammessa alla detrazione per ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione.

 

 

 

 

 

 

  • Data inserimento: 16.05.16